CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2024
Cassazione n. 35751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di ricorso concernendo l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Firenze che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'accertamento dei reati ascritti (artt. 651 e 337 c.p.) avendo dato coerentemente pieno credito alla informativa degli agenti operanti, stante anche la scelta del giudizio abbreviato; ritenuto che anche le altre deduzioni in punto di diniego delle attenuanti di cui agli artt.62-bis, 62, n. 2 c.p., mancata applicazione dell'art.131-bis c.p. sono ugualmente generiche, perché si risolvono nella riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate; ritenuto che quanto alla mancata concessione del beneficio della non menzione è implicita la ragione del diniego correlata alla valutazione negativa sulla personalità dell'imputato per l'assenza di segni di resipiscenza(vedi punto 11 della sentenza impugnata a pag. 6); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il0 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 9 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]