CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01606/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e perché rilevanti una assenta illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che, ai fini della concessione della semilibertà, la circostanza che il condannato abbia avviato un profondo processo di revisione critica delle precedenti scelte devianti è richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 684 del 27/01/1999, D'Andrea, Rv. 212670); l'ordinanza impugnata rispetta anche l'ulteriore principio espresso in sede di legittimità, secondo cui il giudice deve fondare la statuizione, espressione di un giudizio prognostico, sui risultati del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità (Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/12/2013, dep. 2014, Angilletta, Rv. 258404), essendo coerente la decisione del giudice rispetto alle risultanze dell'istruttoria; restano, invece, inconferenti, una volta ritenuto insufficiente il percorso di revisione critica del condannato, le ulteriori deduzioni formulate in ricorso, che non sarebbero comunque in grado di disarticolare il percorso logico dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente