CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2023
Cassazione n. 25500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9259-2020proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione,dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS) –intimato – per la cassazione della sentenza n. 39del 2020 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata il 28 febbraio 20 20 (R.G.N. 185 /201 9 ). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 15 giugno 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l’avviso di addebito notificato il 16 gennaio 2018, con la richiesta di pagamento dei contributi per l’anno 2010 alla Gestione separata INPS, e ha contestato la pretesa, in quanto prescritta e comunque infondata nel merito, in R.G.N.19259/2020 Cron. Rep. C.C. 15/06/2023 giurisdizione Contributi alla Gestione separata. Prescrizione. Sanzioni. -2 - ragione del versamento del contributo integrativoalla Cassa forense e dell’inapplicabilità del regime dell’evasione contributiva. Il Tribunale di Ancona, con sentenza del 21 marzo 2019, ha accolto l’opposizione, reputando prescritte le pretese avanzate dall’INPS. 2.–Con sentenza n. 39 del 2020, depositata il 28 febbraio 2020, la Corte d’appello di Ancona ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.– A fonda mento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che il «mero versamento del c.d. contributo integrativo alla [OSCURATO:PERSONA] di appartenenza», contraddistinto da una finalità solidaristica, non vale a costituire una «specifica posizione contributiva soggettiva in capo al professionista» (pagina 2 della sentenza) e dunque non esclude il sorgere dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in presenza di un’attività professionale esercitata in forma abituale. 2.2.–Non è fondata l’eccezione di prescrizione. Soltanto al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (30 settembre 2011), l’Istituto ha potuto avere cognizione dei presupposti della pretesa contributiva e la prescrizione quinquennale, pertanto, è stata validamente interrotta con la richiesta del 1° luglio 2016. Peraltro, nel caso di specie, si configura una evasione contributiva: nella mancata richiesta d’iscrizione alla Gestione separata e nell’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi è insita la volontà di occultare dolosamente il debito contributivo, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941, n. 8, cod. civ. 3.–[OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Ancona, con ricorso notificato il 4 luglio 2020. 4.–L’INPS non ha svolto in questa sede attività difensiva. -3 - 5.–Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, ai sensi dell’art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ. 6.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 7.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] si dipana in tre motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente censura violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell’art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dell’art. 2935 cod. civ. Avrebbe errato la Corte territoriale nell’ancorare il dies a quo della prescrizione al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, invece che alla scadenza dei termini per il pagamento della contribuzione. La richiesta di pagamento, ricevuta il primo luglio 2016, sarebbe dunquetardiva, a fronte d’un termine per il versamento dei contributi destinato a scadere il 16 giugno 2011. 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111. Erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato ogni rilievo al versamento del contributo integrativo alla Cassa forense, di per sé idoneo ad escludere l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in quanto connotato, a tutti gli effetti, da un carattere previdenziale, -4 - «attesa la sua obbligatorietà e la sua funzione “solidaristica”» (pagina 26 del ricorso per cassazione). L’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, ai fini dell’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata, attribuirebbe rilevanza a qualsivoglia versamento contributivo, senza distinguere tra contributo soggettivo e contributo integrativo. 1.3.–Con la terza doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dell’art. 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La Corte d’appello di Ancona sarebbe incorsa in error in iudicando, anche per avere ravvisato l’evasione contributiva, benché l’ente creditore non abbia offerto alcuna prova dell’intento fraudolento. Ad ogni modo, nel caso di specie, il doloso occultamento del debito contributivo sarebbe contraddetto dalla regolare indicazione dei redditi conseguiti nel quadroCM della dichiarazione e dalla comunicazione di tali redditi alla Cassa d’appartenenza. 2.– Il primo motivo dev’essere disattes o, nei termini di seguito esposti. 2.1.–Occorre ribadire i principi di diritto espressi a più riprese da questa Corte, nell’approfondire la tematica del dies a quo della prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata e nel puntualizzare l’orientamento che correla la decorrenza iniziale della prescrizione alla scadenza del termine per il pagamento dei contributi (Cass., sez. lav., 31 ottobre 2018, n. 27950), secondo la prospettazione sottesa al motivo di ricorso. 2.2.–A tale riguardo, si è precisato che « 3.1. – La prescrizione decorre “dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così, tra le tante, Cass.nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del2020): l’obbligazione -5 - contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all’obbligazione tributaria” (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10273; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 3 giugno 2022, n. 17970, punto 14). Per qua nto il debito contributivo sorga sulla base della produzione di un certo reddito, la prescrizione dell’obbligazione decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155: i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”. 3.2. – I termini di versamento dei contributi sono definiti dall’art. 18, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: “ i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”. Quanto a tali ultimi termini, l’art. 12, comma 5, del menzionato d.lgs. n. 241 del 1997, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la possibilità di modificare i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA], rinviene dunque un inequivocabile fondamento nel d.lgs. n. 241 del 1997, che ne tipizza il contenuto. Esso concorre ad attuare e a integrare le previsioni del menzionato decreto legislativo , talch é le due fonti appaiono inscindibilmente connesse: al decreto del Presidente del Consiglio dei -6 - ministri, considerato nelle sue interrelazioni e in una prospettiva sostanziale, si devono riconoscere, pertanto, natura regolamentare e rango di fonte normativa, come questa Corte ha in più occasioni affermato (sentenza n. 17970 del 2022, cit., punto 18; di recente, sempre in ordine ai d.P.C.m. in esame, Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, punto 23, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336, e 11 luglio 2022, n. 21816)» (fra le molte, Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32683). 2.3.– Questa Corte, in termin i generali, ha poi soggiunto che «Quanto alla latitudine soggettiva del differimento, […] ne beneficiano tutti i contribuenti, allorchéesercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.A favore di tale interpretazione milita l’univoco dettato letterale, che contraddice [una] lettura riduttiva.Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (sentenza n. 10273 del 2021, cit.). Pertanto, “ ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano statielaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi”(Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI - L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)» (sentenza n. 32683 del 2022, cit., punto 3.4. delle “Ragioni della decisione”). 2.4.–Nella vicenda in esame, viene in considerazione il d .P.C. m . 12 maggio 2011, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 14 maggio 2011, Serie Generale, n. 111, che ha differito al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione, il termine per effettuare il pagamento dei contributi per il 2010 (Cass., sez. VI - L, 29 novembre 2022, n. 35083 , punto 9 del -7 - “Considerato”;nello stesso senso, sul medesimo decreto, Cass., sez. VI-L, 20 dicembre 2022, n. 37250, punto 4 del “Considerato”). 2.5.–Proprio con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2010 e alla posizione degli avvocati, questa Corte ha applicato, in molteplici occasioni, i principi in esame (da ultimo, Cass., sez. VI - L, 3 marzo 2023, n. 6371, punto 15 del “Considerato”) e ha ribadito la portata generale del differimento disposto dal d.P.C.m. 12 maggio 2011 (Cass., sez. VI-L, 23 gennaio 2023, n. 2017, punto 9 del “Considerato”), nell’attuazione delle previsioni della fonte primaria. 2.6.–Ne consegue che, a fronte d’un dies a quo della prescrizione che decorre dal 6 luglio 2011, è tempestiva la richiesta di pagamento che pacificamente risale al 1° luglio2016, prima del compimento del quinquennio previsto dalla legge per l’estinzione del credito contributivo. La decisione impugnata, nel disattendere l’eccezione di prescrizione, è dunque conforme a diritto e non contravviene alla disciplina di legge che questa Corte, investita di censure che involgono il tema più ampio della prescrizione e dell’esatto diritto applicabile al caso di specie (fra le molte, sentenza n. 32683 del 2022, cit.), è chiamata a esaminare nella sua interezza(iura novit curia), anche nelle specificazioni racchiuse nelle fonti secondarie, valorizzate da questa Corte sin dalla richiamata sentenza n. 10273 del 2021. 2.7.–In virtù di tali rilievi, che risultano dirimenti, il primo mezzo dev’essere respinto. 3.–Infondata è anche la seconda censura. 3.1.–Con orientamento oramai consolidato, questa Corte afferma che il versamento del contributo integrativo, contraddistinto da un carattere meramente solidaristico, non elide l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata dell’INPS, allorché si riscontrino tutti gli altri presupposti di legge. -8 - In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, che permea l’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo rilevante, ai fini dell ’ esclusione d el pre detto obbligo d’iscrizione, è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, in linea con Cass., sez. lav., 12 dicembre 2018, n. 32167). 3.2.–Tale orientamento, ribadito anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 6 giugno 2023, n. 15834, e 18 aprile 2023, n. 10286, punto 4 delle “Ragioni della decisione”), è stato confermato dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 104 del 2022, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Catania. La Corte costituzionale, nella pronuncia richiamata, ha rilevato che «l’istituto della Gestione separata rappresenta il punto di arrivo di una linea evolutiva tendenziale dell’ordinamento giuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutela assicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte» (punto 4.1. del Considerato in diritto). Quanto al profilo oggettivo, in particolare, la Gestione separata persegue l’obiettivo di colmare « i vuoti di tutela previdenziale conseguenti all’esercizio di due o più attività, di cui solo una risulti coperta dal punto di vista assicurativo, stabilendo la necessità di iscrizione anche per l’ulteriore attività esercitata, purché svolta in forma abituale, facendo così in modo che a ciascuna attività corrisponda una forma di assicurazione» (il già menzionato punto 4.1. del Considerato in diritto). La sentenza n. 104 del 2022 approfondisce anche il tema del versamento del contributo soggettivo e di quello integrativo e, in -9 - coerenza con le indicazioni delineate dalla giurisprudenza di questa Corte, rimarca che «L’obbligo di versare il contributo integrativo trova il suo presupposto nella iscrizione all’albo professionale e al suo pagamento non segue la costituzione di una vera e propria posizione previdenziale, ma solo il diritto a prestazioni di carattere mutualistico- solidaristico; l’obbligo di versare il contributo soggettivo consegue, invece, all’iscrizione alla cassa previdenziale categoriale e il suo pagamento attribuisce il diritto alle prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti» (punto 5 del Considerato in diritto). Quanto alla rilevanza del versamento del contributo integrativo, la Corte costituzionale afferma, in termini inequivocabili, che «Nella giurisprudenza di legittimità (a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345) è prevalsa l’interpretazione, ormai consolidata in una regola di diritto vivente, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, è quello –cosiddetto soggettivo – correlato all’obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale e non già quello cosiddetto integrativo, che non attribuisce al lavoratore il diritto a prestazioni pensionistiche per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte (così, segnatamente con riferimento agli avvocati del libero foro, a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 14 dicembre 2018, n. 32508).Il fondamento di questo principio risiede nell’esigenza di “ universalizzazione de lla copertura assicurativa ” , espressa dagli artt. 35 e 38 Cost., la quale obbliga lo Stato a prevedere che ad ogni attività lavorativa, subordinata o autonoma, sia necessariamente collegata un’effettiva tutela previdenziale» (punto 5.2. del Considerato in diritto). -10 - Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 sono state così respinte riguardo all’obbligo d’iscrizione, anche sulla base dei seguenti rilievi. Per un verso, l’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, secondo l’ampiezza tratteggiata dal legislatore e dall’interpretazione di questa Corte, «si iscrive in questa coerente tendenza dell’ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa» (punto 7.1. del Considerato in diritto). Per altro verso, l’obbligo d’iscrizione, così modulato, «non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale –come sospetta il giudice rimettente – ma, al contrario, nel rivolgersi alle aree soggettive e oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell’obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell’art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma (che assegna tale missione a “organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”). La tutela previdenziale, infatti, assume rilevanza, sul piano costituzionale, per i lavoratori subordinati e per quelli autonomi, essendo illavoro tutelato “ in tutte le sue forme ed applicazioni ” (art. 35, primo comma, Cost.)» (punto 7.1. del Considerato in diritto). 3.3.–A tali principi, pertanto, occorre dare continuità, né la parte ricorrente prospetta elementi che inducano a riconsiderarli. 3.4.– Ne discende che è esente da censure la pronuncia impugnata, nell’escludere che, dal mero versamento del contributo integrativo, possa scaturire un’esenzione dall’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, nel -11 - caso di specie non contestati (in particolare, su tale profilo, pagina 3 della sentenza d’appello). 4.–Si rivela fondato, invece, il terzo mezzo , nei limiti appresso precisati. 4.1.– La censura si appunta sul regime sanzionatorio applicato dalla Corte d’appello di Ancona, corrispondente a quello più severo dell’evasione contributiva. 4.2.–Con la più volte citata sentenza n. 104 del 2022, il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore»(punto 1 del dispositivo della pronuncia di accoglimento). La Corte costituzionale ha osservato che l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, pur avendo enucleato una delle plausibili varianti di senso della disposizione originaria, non ha tenuto nel debito conto l’affidamento riposto in una diversa interpretazione del dettato normativo. Ne derivache «La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi, essere operata mediante l’esonero dalle sanzioni civili per la mancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente al periodo precedente l’entrata in vigore della norma di interpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l’esigenza di tutela dell’affidamento -12 - scusabile, ossia con l’esclusione della possibilità per l’ente previdenziale di pretendere dai professionisti interessati, oltre all’adempimento dell’obbligo di iscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi, anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della norma interpretata e quella della norma interpretativa» (punto 9.2. del Considerato in diritto). 4.3.–La fattispecie controversa, concernente i contributi per l’anno 2010, si colloca in un’epoca antecedente all’entrata in vigore della normativa d’interpretazione autentica di cui al citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e, pertanto,rientra pleno iurenell’ambito applicativo della declaratoria d’illegittimità costituzionale. 4.4.–In virtù dell’art. 136 Cost., l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte inerente alle sanzioni, in quanto dichiarato costituzionalmente illegittimo, ha cessato «di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Il precetto costituzionale trova rispondenza anche nella regola dettata dall’art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, intervenuta a disciplinarela costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale: «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivoalla pubblicazione della decisione». All’efficacia retroattiva della declaratoria d’illegittimità costituzionale sifrappone il limite dei rapporti esauriti, che non possono più essere ridiscussi, in quanto sono oramai decorsi i termini per proporre le relative impugnazioni (in generale, di recente, Corte costituzionale, ordinanze n. 14 del 2022 e n. 191 del 2021). Tale limite non operanel solo ambito penale, in considerazione della gravità con cui le sanzioni penali incidono sulla libertà o su altri interessi fondamentali della persona (Corte costituzionale, sentenza n. 43 del 2017). -13 - 4.5.–Nel caso di specie, l’impugnazione tempestiva della parte che si può giovare della pronuncia di accoglimento mantiene controverso il rapporto sostanziale, perciò ben lungi dall’essere “esaurito”, e vieta di applicarela norma dichiarata incostituzionale in punto di sanzioni. 5.–In ultima analisi, dev’essere accolto, per quanto di ragione, il terzo mezzo, laddove il primo e il secondo motivo devono essere disattesi. 6.–La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta. La questione relativa all’applicabilità delle sanzioni civili correlate all’obbligo contributivo può essere decisa nel merito, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto. Si deve dichiarare che nulla è dovuto a titolo di sanzioni per l’anno 2010, in conseguenza dell’inadempimento dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata, obbligo che dev’essere in questa sede confermato (nello stesso senso, Cass., sez. lav., 17 ottobre 2022,n. 30406). 7.– La peculiare complessità delle questioni dibattute, che ha richiesto, in epoca recente, anche l’intervento chiarificatore del giudice delle leggi, induce a compensare le spese dell’intero processo (in tal senso, anche Cass., sez. lav., 7 aprile 2023, n. 9584, punto 18 del “Considerato”). P.Q.M. Accoglie il terzo motivo di ricorso per quanto di ragione ; respinge il primo e il secondo mezzo; cassa l’impugn