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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22451/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito che la copertura indicata nel capo 1) dell'imputazione - sebbene prevista dall'originario progetto del 1986 - non era stata all'epoca realizzata ma venne eseguita solo poco prima - non oltre un anno - del sopralluogo effettuato il 12 aprile 2018 dai dipendenti comunali, come risulta dalle aerofotogrammetrie visionate dal teste Dean (p. 3 della sentenza impugnata), e ciò in assenza della "doppia conformità" prevista dal vigente P.R.G., stante l'insistenza del manufatto su zona vincolata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 april

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scandito da specifica criticità delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata, la quale ha ribadito che la copertura indicata nel capo 1) dell'imputazione - sebbene prevista dall'originario progetto del 1986 - non era stata all'epoca realizzata ma venne eseguita solo poco prima - non oltre un anno - del sopralluogo effettuato il 12 aprile 2018 dai dipendenti comunali, come risulta dalle aerofotogrammetrie visionate dal teste Dean (p. 3 della sentenza impugnata), e ciò in assenza della "doppia conformità" prevista dal vigente P.R.G., stante l'insistenza del manufatto su zona vincolata; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 april
Sentenza Cassazione n. 22451/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris