CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 16486/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq a ATRI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Campobasso, con provvedimento del 2 novembre 2023, rigettava l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Chieti in data 29- 7-2014 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quale fittizia intestataria dei beni riferibili al padre Felice. Riteneva il giudice della revocazione che la sentenza civile posta a fondamento dell'istanza, la quale attestava l'acquisto di alcuni immobili da parte della ricorrente con possidenze proprie, fosse stata prodotta tardivamente decorsi sei mesi dalla sua definitività e che, la pronuncia penale di assoluzione della [OSCURATO:PERSONA] e del padre dal reato di associazione a delinquere, non facesse venire meno il giudizio di illecita accumulazione, basato anche su altri e diversi precedenti a carico del predetto [OSCURATO:PERSONA], tanto più che il giudizio penale si era concluso con la declaratoria di prescrizione di alcune ipotesi di truffa. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della interessata, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: violazione e falsa applicazione dell'articolo 28 decreto legislativo n.159 del 2011 in relazione sia alla sentenza penale di assoluzione che alla sentenza civile, la quale aveva attestato l'interposizione reale di persona; si deduceva in particolare, quanto alla declaratoria di inammissibilità per tardività dell'istanza in relazione alla sentenza civile, che il ricorso risultava proposto nel termine di sei mesi dalla emissione della sentenza penale di assoluzione e che doveva essere tale fatto nuovo ad indicare il termine iniziale per la proposizione dell'istanza di revocazione; inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], doveva ritenersi portatrice di un interesse diretto, immediato ed attuale a proporre l'istanza di revocazione nella qualità di proprietaria dei beni, dovendosi anche sottolineare che la confisca aveva riguardato beni immobili acquisiti ben 13 anni prima l'emissione del provvedimento; tutti i predetti elementi dovevano fare ritenere superata la presunzione di disponibilità degli immobili da parte del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è in parte tardivo ed in altra parte puramente reiterativo di questioni già devolute e decise dalla corte di merito e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, sotto il primo profilo, correttamente la corte di appello ha ritenuto la tardività della istanza di revocazione con riguardo al tema oggetto della sentenza civile avuto riguardo alla proposizione della stessa oltre il semestre; ed invero, alcun fondamento assume la tesi della ricorrente esposta nel punto 3 dell'impugnazione e, secondo cui, avrebbe comunque dovuto attendersi per la proposizione dell'istanza la definizione del giudizio penale all'esito del quale veniva pronunciata l'assoluzione, poiché, tale ricostruzione, finisce per spostare in avanti il termine inderogabile fissato dall'art. 28 D.Lgs. 159/2011 a fronte di istanze fondate su più elementi di novità, così che rimarrebbe rimesso all'arbitrio dell'istante individuare il momento finale. Viceversa, il legislatore, al fine di garantire certezza ai rapporti giuridici sorti in forza del provvedimento di confisca, ha voluto fissare un termine perentorio al fine di assicurare che il fatto nuovo sia tempestivamente posto a fondamento dell'istanza, senza alcuna possibilità di proroga a fronte di elementi concorrenti o differenti dedotti nella medesima istanza. Nell'ipotesi, quindi, della sopravvenienza di più elementi decisivi, nel caso particolare costituiti da diverse sentenze civili e penali, dalla definitività di ciascuna pronuncia decorre il termine semestrale, con possibilità di successiva riunione del procedimento, ove le diverse istanze di revocazione vengano poi a sovrapporsi od a risultare pendenti contemporaneamente e sia interesse dell'istante fare valere la situazione di novità complessivamente risultante. Correttamente, pertanto, la corte di appello dichiarava la tardività della produzione della sentenza civile, essendo la stessa stata pronunciata oltre il semestre dalla data di presentazione dell'istante, ed il ricorso, che omette pure di indicare la data della definitività dell'accertamento civile, è sul punto anche generico.2. Gli altri motivi, appaiono puramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della corte di appello, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di confisca di prevenzione, la revocazione ex art. 28, lett. b) del d.lgs 6 settembre 2011, n. 159 non consegue automaticamente all'intervenuta assoluzione, con sentenza definitiva, del proposto da una delle imputazioni a suo carico, salvo che il fatto escluso in sede penale sia esattamente lo stesso posto a fondamento del giudizio di pericolosità, non sussistendo altrimenti inconciliabilità di giudicati (Sez. 2, n. 15650 del 14/02/2019, Rv. 275778 - 01). Nel caso in esame, la corte di appello, ha correttamente esposto come, l'intervenuta assoluzione della [OSCURATO:PERSONA], non costituisca elemento decisivo, non valendo ad eliminare il lungo percorso criminale del padre nei cui confronti, peraltro, il giudizio penale si concludeva anche con differenti declaratorie di prescrizione per le ipotesi di truffa e non quindi con esclusione della responsabilità. 3. Inammissibile, perché non deducibile nella presente fase, appare poi il motivo sulla ragionevolezza temporale che non costituisce certamente elemento di prova sopravvenuta ma semplice nuova prospettazione in diritto non proponibile in fase di revocazione della già disposta misura di prevenzione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 10 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] .Z.,,E EST. kI 94a Pardo y i 'L--$1/4 PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA],z ellis k [OSCURATO:PERSONA]