CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA QR~ sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG N?,-[OSCURATO:PERSONA] udito il dife ore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena per il delitto di furto, ai sensi dell'art. 624 bis cod. pen., aggravato dalla violenza sulle cose e dall'uso di un' arma, oltre che dalla recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l'imputato, che denuncia violazione dell'art.129 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in punto di affermazione della responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile, sotto più profili. 2.In primo luogo, esso è stato irritualmente proposto dall'imputato personalmente: ai sensi dell'art. 613 comma 1 - come novellato dall'art. 1 comma 63 della legge n. 103 del 2017 - a decorrere dal 03 agosto 2017, data di vigenza della predetta legge, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. ( Sez. U. n. 8914 del 21/12/2017 Cc. (dep. 23/02/2018 ), Aiello, Rv. 272010) 3. L'inammissibilità del ricorso discende anche dalla constatazione che, nell'articolazione dei motivi, esso risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824), come accaduto nell'ipotesi al vaglio. 3.1. Nel caso di specie, come premesso, il ricorrente contesta genericamente la quantificazione della pena concordata dalla parti in quanto ritenuta eccessiva; tuttavia, deve ritenersi inammissibile, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione. (Sez. 5 n. 19757 del 16/04/2019, Rv. 276509).4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2