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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 settembre 1989

Cassazione n. 27099/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati previsti dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto la falsità è afferente alla sola indicazione del domicilio, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le indicazioni circa la propria residenza e/o domicilio rientrano nel novero delle qualità e condizioni personali e, pertanto, concorrono a individuare l'identità della persona (Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713; Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005 Rv. 232340); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 nso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 04/09/1989 avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per i reati previsti dall'art. 73 comma 5 del D.P.R. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia l'erronea configurabilità del reato di cui all'art. 495 cod. pen., in quanto la falsità è afferente alla sola indicazione del domicilio, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale le indicazioni circa la propria residenza e/o domicilio rientrano nel novero delle qualità e condizioni personali e, pertanto, concorrono a individuare l'identità della persona (Sez. 5, n. 1789 del 08/11/2011 Rv. 251713; Sez. 5, n. 26073 del 09/06/2005 Rv. 232340); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 nso
Sentenza Cassazione n. 27099/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris