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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15825/2026

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sentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale incalce al ricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, piazza Cavour;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n.1593/19/2018, della Commissionetributaria regionale della Campania depositata in data 19 febbraio 2018,non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. 4 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del socio accomandatario e legalerappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Campania, aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avversola sentenza n. 16878/09/2016 della [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso avvisodi accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., avevaripreso, per il 2010, costi indebitamente detratti ai fini Iva in relazione afatture emesse dalle società ritenute “cartiere” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e daGlobetech s.r.l. afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.2.

Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. , la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere laCTR, con una motivazione apparente, ritenuto apoditticamente chel’Amministrazione avesse assolto al proprio onere probatorio in ordinealla fittizietà delle società fatturanti e alla consapevolezza da parte dellaNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026contribuente della frode, richiamando, in via meramente esemplificativa,gli elementi sintomatici dai quali potere desumere tale consapevolezzasenza applicarli al caso concreto.

Pertanto, ad avviso della ricorrente, lamotivazione della sentenza impugnata non indicherebbe quali elementiprobatori effettivi supportino le ragioni della decisione.1.1.Il motivo - da esaminare in via preliminare in quanto avente, inipotesi, valenza assorbente - è infondato.1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione dilegge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”.

Dalla giurisprudenza dilegittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente”può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.

U, 3/11/2016, n.22232; Cass., sez.

U, 5/04/2016, n. 16599).

E’ stato pure affermato chericorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dareconto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettarela domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762;Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023).

2. Nel riformare la pronuncia dellaCTP di Napoli che aveva accolto il ricorso rappresentando come lecircostanze dell’effettiva consegna, del pagamento della merce conbonifici bancari, nonché delle verifiche preliminari effettuate da 4MMsr.l.non consentissero di ritenere dimostrata la conoscenza o conoscibilitàdella frode da parte della società contribuente - nella suddetta sentenza,in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - dopo avere richiamatoi principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti espressi inCass. n. 5406/2016 - ha ritenuto che:1) dalle indagini espletate dalla GDFdi Milano con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA].,erano emersi elementi indiziari – quali la mancanza di una “pur minimadotazione di personale e di strumenti necessari per svolgere l’attività difornitura astrattamente vantata” – gravi, precisi e concordanti circa ilruolo di mere “cartiere” delle dette società fatturanti nei confronti della4MM s.r.l.; 2) tali accertate carenze organizzative e strumentali,costituivano elementi sintomatici della consapevolezza da parte dellacontribuente della inesistenza soggettiva delle contestate operazioni,essendo da quest’ultima conoscibili con la normale diligenza e, dunqueincompatibili con la non dimostrata buona fede della stessa; 3) la CTPaveva fatto richiamo per comprovare l’effettività delle operazionifatturate allo stralcio del p.v.c. della GDF di Milano nel quale “nulla sileggeva in merito alla emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di fattureinesistenti nei confronti di 4MM” per poi, in modo incoerente, osservareche “alla pag. 31 del p.v.c. per l’anno di imposta 2010 era scrittosolamente che le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti eranotutte le operazioni di acquisto effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]” con ciòconfermando l’inesistenza anche delle operazioni poste in essere neiconfronti di 4MM s.r.l. che risultava univocamente dalle indagini avereassunto la veste di cliente della [OSCURATO:PERSONA] proprio nel 2010.

Trattasi diuna motivazione che si colloca al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026(Cass.

SS.

UU. sent. n. 8053/2014) potendosi da essa ricavare ilprocedimento logico-giuridico sotteso alla decisione.

Né il giudice delmerito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario esufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gliargomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez.

II, 25 giugno 2020,n. 12652; Cass., Sez.

I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17maggio 2013, n. 12123).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del DPR n. 633/72e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR, in violazione delcriterio distributivo dell’onere della prova, ritenuto che l’Amministrazioneavesse dimostrato non solo la fittizietà della società fatturanti ma anchela consapevolezza del meccanismo fraudolento da parte dellacontribuente, facendo discendere il convincimento in ordine allapartecipazione di quest’ultima alla frode dagli stessi elementi indiziariemersi dalle indagini della GDF addotti a sostegno della soggettivainesistenza delle contestate operazioni.

In particolare, ad avviso dellaricorrente, la CTR avrebbe erroneamente riformato la sentenza di primecure nella quale la CTP aveva affermato che “vi erano molti elementi chefacevano ritenere l’assoluta buona fede della società ricorrente che nonpoteva sapere che uno dei propri fornitori non versasse le imposte”,traendo la prova della partecipazione fraudolenta di 4MM s.r.l. dagli stessielementi indicati nei p.v.c. della GdF sui quali si era fondatol’accertamento della inesistenza soggettiva delle operazioni in questione;peraltro, non vi era certezza che si trattasse di operazioni “di tipotriangolare in cui vi era solo un passaggio di merce dal fornitorecomunitario apparentemente alla società interposta nazionale e da questafittiziamente alla società in concreto accertata la quale ricevevadirettamente dal fornitore comunitario la merce stessa”, potendo solo laNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026prova certa della mala fede del contribuente in relazione alle operazioniinesistenti comportare la sua responsabilità.

Inoltre, ad avviso dellaricorrente, il giudice di appello avrebbe violato anche l’art. 115 c.p.c. inquanto non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le proveofferte dalla contribuente.

Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTRavrebbe ritenuto erroneamente assolto l’onere probatorio in capoall’Amministrazione laddove, nel caso di specie, oltre a non emergere daip.v.c. della GDF elementi a sostegno dell’assunto ruolo di “cartiere” dellesocietà fatturanti, non sussistevano elementi indiziari sintomaticidell’assenza di buona fede della contribuente.

Diversamente, quest’ultimaaveva comprovato l’assenza della consapevolezza della frodedimostrando che la merce era stata regolarmente consegnata e pagatacon bonifici bancari, che la stessa non aveva ricevuto alcun guadagnodalle operazioni contestate e di avere verificato, attraverso le visurecamerali, l’esistenza della partita Iva e la iscrizione al registro delleimprese delle società fatturanti.2.1.Il motivo si profila, in parte, inammissibile e in parte, infondato.2.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente principiodi diritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta chela fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inseriteo meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5,Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021); come chiarito daquesta Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deveessere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamenteinesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispettoalla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione siinseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria laprova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario cheil contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.2.3.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenzadi tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facenteparte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggettopassivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012,Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14).2.4.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisceNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026non occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5,5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez.6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato auna frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porresull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par.50).L’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza delcessionario deve dunque essere ancorato al fatto che questi, in base adelementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuaree contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione siinseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile,secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanzeesistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass. n. 9851 del2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, n. 15369del 2020).

Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore,sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenzadi indici personali ed operativi anomali dell'operazione commercialeovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziareirregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cuirilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato inNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili direiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490).

Ne consegueche la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza diirregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurrel'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggettodal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., Sez.

V, 4 luglio 2022,n. 21072; Cass., Sez.

V, 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., Sez.

V, 16novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez.

VI, 3 giugno 2021, n. 15356;Cass., Sez.

V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez.

V, 5 dicembre 2014,n. 25779).

Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti diun accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, siincentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza delfornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla strutturaorganizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame dellemodalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale conl’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).2.5.Questa Corte ha precisato che, in tema di evasione dell’IVA a mezzodi frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è ditipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizionefittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionarioitaliano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria,sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo dellacessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa néassoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalladimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale estrumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta alcontribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede concui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla personainterposta (Cass. n. 10120 del 2017; Cass. sez. 5, n. 35591 del 2023).2.6.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare,oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e diaver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in unatale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto",stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez.

U, 12/09/2017, n.21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020,n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).2.7.

Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia deglielementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta inessere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale dellescritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenzadi un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono giàinsite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente,mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie,inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., sez. 5,24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte diGiustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che "incircostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato...partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizinell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle").Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e laregolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce unNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda èaddirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022).Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata erivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichétrattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscaleperpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass.n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016),ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la secondaperché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrarel'estraneità alla frode» (cfr. Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del2018).2.8.

Nella sentenza impugnata - a fronte della contestazione circal’indebita detrazione Iva da parte di 4 [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti – la CTR ha ritenuto - in ossequio ai suddettiprincipi di diritto nonché al criterio distributivo dell’onere della prova econ un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità –da un lato, assolto l’onere a carico dell’Amministrazione di provare nonsolo la fittizietà delle società fornitrici (essendo emerso dalle indagini dellaGdF di Milano e della [OSCURATO:PERSONA] di Roma II dell’Agenzia delleentrate il ruolo di mere “cartiere” delle società fatturanti le quali nonrisultavano in concreto corredate “della pur minima dotazione dipersonale e di strumenti per potere svolgere effettivamente l’attivitàimprenditoriale di fornitura astrattamente vantata”) ma anche,trattandosi, secondo la prospettazione dell’Ufficio, di operazionisoggettivamente inesistenti poco complesse, di tipo triangolare, laconsapevolezza da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026dotazione personale e strumentale adeguata alle prestazioni fatturate (“lecarenze organizzative e strumentali accertate erano evidentementeconosciute o comunque conoscibili con la normale diligenza”); dall’altro,la CTR ha ritenuto - in ossequio ai suddetti principi e con unapprezzamento di merito insindacabile in questa sede - non assolto dallacontribuente l’onere della prova a contrario circa la propria buona fede(“le carenze organizzative e strumentali erano evidentemente conosciuteo comunque conoscibili con la normale diligenza e dunque incompatibilicon la proclamata ma non dimostrata buona fede”), disattendendo(implicitamente) le argomentazioni dedotte da quest’ultima in ordineall’effettiva consegna e regolare pagamento della merce con bonificibancari, alla mancanza di un effettivo guadagno dalle contestateoperazioni nonché alle verifiche effettuate dalla stessa, attraverso levisure camerali, dell’esistenza della partita Iva e della iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti; ciò conformemente allagiurisprudenza di questa Corte sopra richiamata secondo cui tali elementisono irrilevanti ovvero insufficienti (sostanziandosi in controlli formalisenza approfondimenti sostanziali sulle reali capacità operative deifornitori) a comprovare la buona fede della contribuente.

Va, al riguardo,ricordato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5,Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/20263.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio,per non avere la CTR preso in considerazione le circostanze che lacontribuente aveva compiuto la verifica, attraverso le visure camerali,dell’esistenza di regolare partita Iva ed e della regolare iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti, aveva organizzato laconsegna delle merci, aveva regolarmente pagato con bonifici bancari leforniture, non aveva ricavato alcun guadagno (essendo risultati i prezzidi acquisto, riepilogati per categorie di prodotto e per periodi mensili,corrispondenti a quelli di mercato).

Ad avviso della ricorrente, se talicircostanze fossero state valutate, il giudice di appello avrebbe declassatoil valore delle presunzioni sulle quali aveva fondato la decisione, stante ilmaggior peso costituito dalla prova documentale prodotta a contrariodalla contribuente.3.1.Il motivo si profila inammissibile.3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siaNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.

S.U. n. 8053del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024).

Questa Corte hachiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessarioche la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale adire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013,n. 25608).

Il vizio dedotto, dunque, non può consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello pretesodalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenzadelle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né èinquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto -legge n.83/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, lacensura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.,18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802).

Nellaspecie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”,ma di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle qualiè preclusa a questa Corte, avendo il giudice di appello, nell’accogliere ilgravame dell’Ufficio, evidentemente disatteso – conformemente allagiurisprudenza sopra richiamata e con un apprezzamento di merito nonNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026sindacabile in sede di legittimità - la valenza probatoria, sotto il profilodella buona fede della contribuente, delle argomentazioni dedotte acontrario da quest’ultima in ordine all’effettiva consegna e pagamentodella merce, alla mancanza di un effettivo guadagno dalle contestateoperazioni nonché alle verifiche effettuate dalla stessa, attraverso levisure camerali, dell’esistenza della partita Iva e della iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti.4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale incalce al ricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, piazza Cavour;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;-controricorrente-per la cassazione della sentenza n.1593/19/2018, della Commissionetributaria regionale della Campania depositata in data 19 febbraio 2018,non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. 4 [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del socio accomandatario e legalerappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a tre motivi, perla cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissionetributaria regionale della Campania, aveva accolto l’appello propostodall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avversola sentenza n. 16878/09/2016 della [OSCURATO:PERSONA] che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso avvisodi accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della G.d.F., avevaripreso, per il 2010, costi indebitamente detratti ai fini Iva in relazione afatture emesse dalle società ritenute “cartiere” [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e daGlobetech s.r.l. afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti.2. Si è costituita, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1,n. 4 c.p.c. , la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. per avere laCTR, con una motivazione apparente, ritenuto apoditticamente chel’Amministrazione avesse assolto al proprio onere probatorio in ordinealla fittizietà delle società fatturanti e alla consapevolezza da parte dellaNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026contribuente della frode, richiamando, in via meramente esemplificativa,gli elementi sintomatici dai quali potere desumere tale consapevolezzasenza applicarli al caso concreto. Pertanto, ad avviso della ricorrente, lamotivazione della sentenza impugnata non indicherebbe quali elementiprobatori effettivi supportino le ragioni della decisione.1.1.Il motivo - da esaminare in via preliminare in quanto avente, inipotesi, valenza assorbente - è infondato.1.2.Le Sezioni Unite (Cass., sez. U, 7/04/2014, n. 8053 e n. 8054) hannoaffermato che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione dilegge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di “mancanza assoluta dimotivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di“contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, di “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”. Dalla giurisprudenza dilegittimità è stato ulteriormente precisato che di “motivazione apparente”può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione,perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ditalché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez. U, 3/11/2016, n.22232; Cass., sez. U, 5/04/2016, n. 16599). E’ stato pure affermato chericorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cuiha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfonditaloro disamina logica e giuridica e che il giudice di merito è tenuto a dareconto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenzeprocessuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettarela domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza lamotivazione meramente assertiva (Cass., sez. 3, 30/05/2019, n. 14762;Cass., sez. 3, 08/10/2021, n. 27411; Cass.,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 2023). 2. Nel riformare la pronuncia dellaCTP di Napoli che aveva accolto il ricorso rappresentando come lecircostanze dell’effettiva consegna, del pagamento della merce conbonifici bancari, nonché delle verifiche preliminari effettuate da 4MMsr.l.non consentissero di ritenere dimostrata la conoscenza o conoscibilitàdella frode da parte della società contribuente - nella suddetta sentenza,in punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR - dopo avere richiamatoi principi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti espressi inCass. n. 5406/2016 - ha ritenuto che:1) dalle indagini espletate dalla GDFdi Milano con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] II dell’Agenzia delle entrate con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA].,erano emersi elementi indiziari – quali la mancanza di una “pur minimadotazione di personale e di strumenti necessari per svolgere l’attività difornitura astrattamente vantata” – gravi, precisi e concordanti circa ilruolo di mere “cartiere” delle dette società fatturanti nei confronti della4MM s.r.l.; 2) tali accertate carenze organizzative e strumentali,costituivano elementi sintomatici della consapevolezza da parte dellacontribuente della inesistenza soggettiva delle contestate operazioni,essendo da quest’ultima conoscibili con la normale diligenza e, dunqueincompatibili con la non dimostrata buona fede della stessa; 3) la CTPaveva fatto richiamo per comprovare l’effettività delle operazionifatturate allo stralcio del p.v.c. della GDF di Milano nel quale “nulla sileggeva in merito alla emissione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di fattureinesistenti nei confronti di 4MM” per poi, in modo incoerente, osservareche “alla pag. 31 del p.v.c. per l’anno di imposta 2010 era scrittosolamente che le operazioni ritenute soggettivamente inesistenti eranotutte le operazioni di acquisto effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA]” con ciòconfermando l’inesistenza anche delle operazioni poste in essere neiconfronti di 4MM s.r.l. che risultava univocamente dalle indagini avereassunto la veste di cliente della [OSCURATO:PERSONA] proprio nel 2010. Trattasi diuna motivazione che si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026(Cass. SS. UU. sent. n. 8053/2014) potendosi da essa ricavare ilprocedimento logico-giuridico sotteso alla decisione. Né il giudice delmerito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario esufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, inmaniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gliargomenti non espressamente esaminati (Cass., Sez. II, 25 giugno 2020,n. 12652; Cass., Sez. I, 26 maggio 2016, n. 10937; Cass., Sez. 6-1, 17maggio 2013, n. 12123).2.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del DPR n. 633/72e 115 c.p.c. nonché dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR, in violazione delcriterio distributivo dell’onere della prova, ritenuto che l’Amministrazioneavesse dimostrato non solo la fittizietà della società fatturanti ma anchela consapevolezza del meccanismo fraudolento da parte dellacontribuente, facendo discendere il convincimento in ordine allapartecipazione di quest’ultima alla frode dagli stessi elementi indiziariemersi dalle indagini della GDF addotti a sostegno della soggettivainesistenza delle contestate operazioni. In particolare, ad avviso dellaricorrente, la CTR avrebbe erroneamente riformato la sentenza di primecure nella quale la CTP aveva affermato che “vi erano molti elementi chefacevano ritenere l’assoluta buona fede della società ricorrente che nonpoteva sapere che uno dei propri fornitori non versasse le imposte”,traendo la prova della partecipazione fraudolenta di 4MM s.r.l. dagli stessielementi indicati nei p.v.c. della GdF sui quali si era fondatol’accertamento della inesistenza soggettiva delle operazioni in questione;peraltro, non vi era certezza che si trattasse di operazioni “di tipotriangolare in cui vi era solo un passaggio di merce dal fornitorecomunitario apparentemente alla società interposta nazionale e da questafittiziamente alla società in concreto accertata la quale ricevevadirettamente dal fornitore comunitario la merce stessa”, potendo solo laNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026prova certa della mala fede del contribuente in relazione alle operazioniinesistenti comportare la sua responsabilità. Inoltre, ad avviso dellaricorrente, il giudice di appello avrebbe violato anche l’art. 115 c.p.c. inquanto non avrebbe posto a fondamento della propria decisione le proveofferte dalla contribuente. Al riguardo, ad avviso della ricorrente, la CTRavrebbe ritenuto erroneamente assolto l’onere probatorio in capoall’Amministrazione laddove, nel caso di specie, oltre a non emergere daip.v.c. della GDF elementi a sostegno dell’assunto ruolo di “cartiere” dellesocietà fatturanti, non sussistevano elementi indiziari sintomaticidell’assenza di buona fede della contribuente. Diversamente, quest’ultimaaveva comprovato l’assenza della consapevolezza della frodedimostrando che la merce era stata regolarmente consegnata e pagatacon bonifici bancari, che la stessa non aveva ricevuto alcun guadagnodalle operazioni contestate e di avere verificato, attraverso le visurecamerali, l’esistenza della partita Iva e la iscrizione al registro delleimprese delle società fatturanti.2.1.Il motivo si profila, in parte, inammissibile e in parte, infondato.2.2.Sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C- 277/14), questa Corte ha affermato il seguente principiodi diritto: “In tema di IVA, l'Amministrazione finanziaria, se contesta chela fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inseriteo meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solol’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta,dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi especifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo,usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionalericoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ovel'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuentela prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto inNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibileda un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e diproporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, nonassumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e deipagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o deiservizi” (Cass. Sez. 5, n. 9851 del 20/04/2018; Sez. 5, n. 27566 del30/10/2018; Cass, sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33598; Cass. Sez. 5,Ord. n. 15369 del 20/07/2020; n. 28562 del 2021); come chiarito daquesta Corte (Cass., sez. 5, 20/04/2018, n. 9851), la prova che deveessere fornita dall'Amministrazione in caso di operazioni soggettivamenteinesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispettoalla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale eche il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione siinseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria laprova della partecipazione all'evasione, ma è sufficiente e necessario cheil contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole.2.3.Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidatoorientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l'esigenzadi tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può esseresanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o nonavrebbe potuto sapere che l'operazione si collocava nell'ambito diun'evasione commessa dal fornitore o che un'altra operazione facenteparte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggettopassivo, era viziata da evasione dell'I.V.A. (Corte di Giustizia 6 luglio2006, Kittel, C439/04 e C-440/04; Corte di Giustizia 21 giugno 2012,Mahageben e David, C-80/11 e C-142/11; Corte di Giustizia 22 ottobre2015, Ppuh, C-277/14).2.4.Con riguardo al “tipo” di prova incombente sull’Amministrazione si èprecisato che essa può ritenersi raggiunta se quest’ultima fornisceNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026non occorre la prova "certa" e incontrovertibile di ogni operazione edettaglio: l’Amministrazione può assolvere al suo onere probatorio anchemediante presunzioni, come prevede per l’I.V.A. il D.P.R. n. 633 del 1973,art. 54, comma 2, e mediante elementi indiziari (Cass., sez. 5,5/12/2014, n. 25778; Cass., sez. 5, 24/09/2014, n. 20059; Cass., sez.6-5, 7/06/2017, n. 14237; Corte di Giustizia 6 luglio 2006, Kittel,C439/04 e C-440/14; Corte di Giustizia 21 giugno 2012, Mahageben eDavid, C-80/11 e C-142/11) che il contribuente al momento in cui haacquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'usodell'ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, conl'emissione della relativa fattura, aveva evaso l'imposta o partecipato auna frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a "porresull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sullasostanziale inesistenza del contraente" (Corte di Giustizia, 6 dicembre2012, Bonik, C- 285/11; Corte di Giustizia, Ppuh, C 277/14, par.50).L’onere dell'Amministrazione finanziaria sulla consapevolezza delcessionario deve dunque essere ancorato al fatto che questi, in base adelementi obbiettivi e specifici, che spetta alla Amministrazione individuaree contestare, conosceva o avrebbe dovuto conoscere che l'operazione siinseriva in un'evasione dell'I.V.A. e che tale conoscibilità era esigibile,secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, tenuto conto delle circostanzeesistenti al momento della conclusione dell'affare (Cass. n. 9851 del2018, cit.; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, n. 15369del 2020). Pertanto, sebbene al destinatario non compete, di norma,conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore,sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell'esigibile, in presenzadi indici personali ed operativi anomali dell'operazione commercialeovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziareirregolarità ed ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cuirilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale eprofessionale della presenza dell'imprenditore nel settore del mercato inNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026cui opera e l'aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporticommerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili direiterazione nel tempo (Cass., sez. 5, 2/12/2015, n. 24490). Ne consegueche la sussistenza di indizi, che consentano di sospettare l'esistenza diirregolarità o di evasioni nella sfera dell'emittente, deve indurrel'operatore avveduto ad assumere le opportune informazioni sul soggettodal quale intenda acquistare beni o servizi (Cass., Sez. V, 4 luglio 2022,n. 21072; Cass., Sez. V, 2 dicembre 2021, n. 38012; Cass., Sez. V, 16novembre 2021, n. 34531; Cass., Sez. VI, 3 giugno 2021, n. 15356;Cass., Sez. V, 3 marzo 2021, n. 5748; Cass., Sez. V, 5 dicembre 2014,n. 25779). Il contenuto della massima diligenza esigibile nei confronti diun accorto operatore, al fine di non essere parte di una frode IVA, siincentra sulle opportune informazioni circa l’effettiva esistenza delfornitore, da acquisirsi direttamente (in relazione alla strutturaorganizzativa dello stesso), sia indirettamente, attraverso l’esame dellemodalità con le quali si è estrinsecato il rapporto commerciale conl’emittente (Sez. 5, Ordinanza n. 28165 del 2022).2.5.Questa Corte ha precisato che, in tema di evasione dell’IVA a mezzodi frodi carosello, quando l’operazione soggettivamente inesistente è ditipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizionefittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionarioitaliano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria,sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo dellacessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa néassoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalladimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale estrumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta alcontribuente-cessionario fornire la prova contraria della buona fede concui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendoNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla personainterposta (Cass. n. 10120 del 2017; Cass. sez. 5, n. 35591 del 2023).2.6.Raggiunta tale prova, incombe sul contribuente l'onere di dimostrare,oltre all'effettività del cedente, la propria buona fede, ossia di "avere agitoin assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e diaver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto -secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto allecircostanze del caso concreto - al fine di evitare di essere coinvolto in unatale situazione, in presenza di indizi idonei a far insorgere il sospetto",stante la inesigibilità di ulteriori verifiche (Cass. Sez. U, 12/09/2017, n.21105; Cass., sez. 5, 30/10/2018, n. 27566; Cass., sez. 5, 20/07/2020,n. 15369; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021).2.7. Il contribuente, in altri termini, può dimostrare sia l'anomalia deglielementi posti in evidenza dal Fisco, sia l'attività preventiva posta inessere da cui emergeva l'effettività ed operatività dell'impresa interposta.Risulta, invece, priva di rilievo tanto la prova sulla regolarità formale dellescritture e sulle evidenze contabili dei pagamenti, quanto sull'inesistenzadi un dimostrato vantaggio, e ciò in quanto le prime circostanze sono giàinsite nella stessa nozione di operazione soggettivamente inesistente,mentre l'ultima si riferisce ad un dato di fatto esterno alla fattispecie,inidoneo di per sè a dimostrare l’estraneità alla frode (Cass., sez. 5,24/09/2014, n. 20059; Cass., sez. 5, 14/01/2015, n. 428; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29002; Cass., sez. 6-5, n. 13409 del 2021; Corte diGiustizia 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, che afferma che "incircostanze del genere il soggetto passivo deve essere considerato...partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizinell'ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle").Nessun rilievo assume poi la riscontrata congruità dei prezzi e laregolarità formale delle operazioni, poiché il primo costituisce unNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026elemento neutro ai fini della prova della buona fede, e la seconda èaddirittura utilizzata proprio allo scopo di far apparire reale un'operazionefittizia (Cass. 19/12/2019, n.33915; Cass. sez. 5, n. 25192 del 2022).Né, a tal fine, è sufficiente dedurre che la merce sia stata consegnata erivenduta e la fattura, IVA compresa, effettivamente pagata, poichétrattasi di circostanze pienamente compatibili con la frode fiscaleperpetrata mediante un'operazione soggettivamente inesistente» (Cass.n. 20059 del 2014; id. n. 10939 e n. 20060 del 2015, n. 17818 del 2016),ovvero, «di circostanze non concludenti, la prima in quanto insita nellastessa nozione di operazione soggettivamente inesistente, e la secondaperché relativa ad un dato di fatto inidoneo di per sé a dimostrarel'estraneità alla frode» (cfr. Cass. n. 17377 del 2009; id. n. 867 e n. 5912del 2010; n. 12802 del 2011; n. 428 del 2015; Cass. sez. 5, n. 17153 del2018).2.8. Nella sentenza impugnata - a fronte della contestazione circal’indebita detrazione Iva da parte di 4 [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione a fattureemesse da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. afferenti ad operazionisoggettivamente inesistenti – la CTR ha ritenuto - in ossequio ai suddettiprincipi di diritto nonché al criterio distributivo dell’onere della prova econ un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità –da un lato, assolto l’onere a carico dell’Amministrazione di provare nonsolo la fittizietà delle società fornitrici (essendo emerso dalle indagini dellaGdF di Milano e della [OSCURATO:PERSONA] di Roma II dell’Agenzia delleentrate il ruolo di mere “cartiere” delle società fatturanti le quali nonrisultavano in concreto corredate “della pur minima dotazione dipersonale e di strumenti per potere svolgere effettivamente l’attivitàimprenditoriale di fornitura astrattamente vantata”) ma anche,trattandosi, secondo la prospettazione dell’Ufficio, di operazionisoggettivamente inesistenti poco complesse, di tipo triangolare, laconsapevolezza da parte della contribuente del meccanismo fraudatorio,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026dotazione personale e strumentale adeguata alle prestazioni fatturate (“lecarenze organizzative e strumentali accertate erano evidentementeconosciute o comunque conoscibili con la normale diligenza”); dall’altro,la CTR ha ritenuto - in ossequio ai suddetti principi e con unapprezzamento di merito insindacabile in questa sede - non assolto dallacontribuente l’onere della prova a contrario circa la propria buona fede(“le carenze organizzative e strumentali erano evidentemente conosciuteo comunque conoscibili con la normale diligenza e dunque incompatibilicon la proclamata ma non dimostrata buona fede”), disattendendo(implicitamente) le argomentazioni dedotte da quest’ultima in ordineall’effettiva consegna e regolare pagamento della merce con bonificibancari, alla mancanza di un effettivo guadagno dalle contestateoperazioni nonché alle verifiche effettuate dalla stessa, attraverso levisure camerali, dell’esistenza della partita Iva e della iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti; ciò conformemente allagiurisprudenza di questa Corte sopra richiamata secondo cui tali elementisono irrilevanti ovvero insufficienti (sostanziandosi in controlli formalisenza approfondimenti sostanziali sulle reali capacità operative deifornitori) a comprovare la buona fede della contribuente. Va, al riguardo,ricordato che in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazionedell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma dispostedi sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere diconsiderare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio),mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020; Sez. 5,Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/20263.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio,per non avere la CTR preso in considerazione le circostanze che lacontribuente aveva compiuto la verifica, attraverso le visure camerali,dell’esistenza di regolare partita Iva ed e della regolare iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti, aveva organizzato laconsegna delle merci, aveva regolarmente pagato con bonifici bancari leforniture, non aveva ricavato alcun guadagno (essendo risultati i prezzidi acquisto, riepilogati per categorie di prodotto e per periodi mensili,corrispondenti a quelli di mercato). Ad avviso della ricorrente, se talicircostanze fossero state valutate, il giudice di appello avrebbe declassatoil valore delle presunzioni sulle quali aveva fondato la decisione, stante ilmaggior peso costituito dalla prova documentale prodotta a contrariodalla contribuente.3.1.Il motivo si profila inammissibile.3.2.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «L'art. 360, primocomma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiacostituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo(vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degliartt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il"come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussioneprocessuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, siaNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenzanon abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. n. 8053del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del25/09/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 10648 del 2024). Questa Corte hachiarito che il fatto storico prospettato, inteso come un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico,deve essere decisivo, ovvero per potersi configurare il vizio è necessarioche la sua assenza conduca, con un giudizio di certezza e non di meraprobabilità, ad una diversa decisione, in un rapporto di causalità fra lacircostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data, vale adire un fatto che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso dellacontroversia (Cass., 8 ottobre 2014, n. 21152; Cass., 14 novembre 2013,n. 25608). Il vizio dedotto, dunque, non può consistere in unapprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello pretesodalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fontidel proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenzadelle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno oall'altro dei mezzi di prova (Cass., 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass., 8ottobre 2014, n. 21152; Cass., 23 maggio 2014, n. 11511); né èinquadrabile, nel paradigma normativo di cui all'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 del decreto -legge n.83/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, lacensura concernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass.,18 ottobre 2018, n. 26305; Cass., 14 giugno 2017, n. 14802). Nellaspecie, la ricorrente non ha dedotto l’omesso esame di un “fatto storico”,ma di profili attinenti alle risultanze probatorie, la rivalutazione delle qualiè preclusa a questa Corte, avendo il giudice di appello, nell’accogliere ilgravame dell’Ufficio, evidentemente disatteso – conformemente allagiurisprudenza sopra richiamata e con un apprezzamento di merito nonNumero registro generale 13661/2018Numero sezionale 4145/2026Numero di raccolta generale 15825/2026Data pubblicazione 22/05/2026sindacabile in sede di legittimità - la valenza probatoria, sotto il profilodella buona fede della contribuente, delle argomentazioni dedotte acontrario da quest’ultima in ordine all’effettiva consegna e pagamentodella merce, alla mancanza di un effettivo guadagno dalle contestateoperazioni nonché alle verifiche effettuate dalla stessa, attraverso levisure camerali, dell’esistenza della partita Iva e della iscrizione alregistro delle imprese delle società fatturanti.4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13.Così deciso in Roma il 14 maggio 2026Il PresidenteLucio Luciotti
Sentenza Cassazione n. 15825/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris