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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34672/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adegual:amente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile dal 2003 sino al 2021 - senza soluzione di continuità - di più episodi criminosi specifici, che l'ulteriore commissione del reato fosse sintomo di una pervicace condotta oppositiva che denotava una maggiore pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva risulta riproduttivo di censura adegual:amente confutata dalla Corte di appello che, dopo aver posto in evidenza come il ricorrente si fosse reso responsabile dal 2003 sino al 2021 - senza soluzione di continuità - di più episodi criminosi specifici, che l'ulteriore commissione del reato fosse sintomo di una pervicace condotta oppositiva che denotava una maggiore pericolosità dell'imputato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0
Sentenza Cassazione n. 34672/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris