CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35178/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18865-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoriente - avverso la sentenza n. 190/6/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 21/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRPEF per l'anno d'imposta 2007; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che, in caso di contestazione, l'amministrazione finanziaria è tenuta a dimostrare la sussistenza della delega che deve necessariamente indicare il nominativo del delegato sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco: sono perciò illegittime le deleghe impersonali, prive di indicazione nominativa del soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell'atto impositivo e nella specie l'Agenzia ha prodotto unicamente una disposizione di servizio del 26 settembre 2011 denominata delega di firma che contiene unicamente la descrizione delle disposizioni generiche - ossia senza alcuna indicazione del nominativo delegato e della durata della delega - relative alla modalità di esercizio della delega di firma. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza Ric. 2021 n. 18865 sez. MT - ud. 19-10-2022 -2- depositava istanza di sospensione del giudizio ex art. 5 della legge n. 130 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, ai fini della validità dell'atto impugnato ciò che conta è la riferibilità dell'atto all'Ufficio e non al sottoscrittore. Considerato che la parte contribuente, con istanza del 4 ottobre 2022, ha chiesto la sospensione del giudizio ex art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022; ritenuto che ricorrono i presupposti di legge per l'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022, sia con riferimento alla pendenza della lite sia con riferimento al valore della causa P.Q.M. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022 e rinvia a nuovo ruolo dinanzi alla quinta sezione civile tributaria. Così deciso nella camera di consigli