CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 01958/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Catanzaro con la sentenza impugnata ha confermato quella resa dal Tribunale di Crotone il 12 marzo 2019 che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] Salvatore in ordine al reato di truffa continuata ed aggravata in danno dell'Inps . Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - Illogicità della sentenza poiché non emerge la prova della colpevolezza del [OSCURATO:PERSONA] il quale figurava quale dipendente lavoratore della ditta fittizia intestata al coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il giudizio di responsabilità si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni del coimputato che potrebbero essere non veritiere e risultano prive di riscontri esterni. La corte non ha risposto alla censura formulata così incorrendo in violazione di legge. -Omessa valutazione della mancanza di riscontri esterni rispetto alle dichiarazioni del coimputato. Nel caso di specie il ricorso è generico poiché non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta a tutte le doglianze formulate e si limita a reiterare le censure già formulate. La corte ha ritenuto generico e al limite della inammissibilità l'appello proposto nell'interesse del lombardo osservando che questi non viene raggiunto non soltanto dalla chiamata in reità della [OSCURATO:PERSONA] ma anche da quella di [OSCURATO:PERSONA] figlia dell'altro correo deceduto che si pone come riscontro delle accuse formulate dal [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente non si confronta con questa motivazione e reitera le censure già formulate con l'appello. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 [OSCURATO:PERSONA]