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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 11426/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26788/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma via del Tempio di Giove 21, PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel precedente grado di giudizio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, Roma, presso lo studio tributario del dott. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Nel procedimento n. 26788/2016 avverso la sentenza n. 2162/20/16 emessa dalla CTR della Lazio depositata in data 14/04/2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2006, preteso da [OSCURATO:PERSONA], opponendo la prescrizione e comunque la decadenza dal potere impositivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado ha respinto il ricorso, non ritenendo maturata la decadenza, alla luce del fatto che l'atto era stato consegnato alle poste in data 21 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, dolendosi delle mancata declaratoria della decadenza e rilevando che la notifica non si era perfezionata se non nel mese di gennaio 2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello osservando che, avuto riguardo alla data di spedizione, l'avviso di accertamento sarebbe tempestivo, mentre avuto riguardo al tempo della ricezione esso è tardivo, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione non si estende agli atti di natura sostanziale.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c.

La causa è stata trattata alla udienza del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del D.Igs. 504/1992, dell'ad 140 c.p.c. e il travisamento fatti.

La parte rileva che, come si evince da una corretta lettura dell'ad 11 cit., il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento nel caso concreto sarebbe scaduto il 31/12/2011, ed entro questi termini non solo è stato spedito l'avviso ma si è anche perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La sentenza impugnata travisa i fatti laddove ritiene che il termine ultimo scadesse il 31/12/2010 anziché il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere corrisposta l'imposta, termine che deve pertanto essere individuato nel 31/12/2011. 2.- Con H terzo motivo del ricorso si lamenta il travisamento dei fatti e la nullità della sentenza ai sensi dell'ad 360 n.- 4 c.p.c.

La parte deduce che la sentenza impugnata contiene un'ulteriore profilo di nullità derivante dal fatto che il giudice secondo grado ha ritenuto che fosse stato impugnato l'avviso di accertamento mentre in realtà era stata impugnata la cartella esattoriale di cui l'avviso di accertamento è il presupposto. 3.- Con il quarto e quinto motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il travisamento dei fatti, in relazione agli artt. 360 n. 4 e 5 c.p.c..

La ricorrente deduce che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché rivolto avverso un atto non direttamente impugnato, ormai divenuto definitivo; lamenta inoltre il travisamento dei fatti e la nullità della sentenza laddove sono state ritenute inammissibili le controdeduzioni in appello dell'amministrazione senza rendere sul punto alcuna motivazione. 4.- Il primo ed il secondo motivo sono fondati.

L'art 11 del D.Igs. 540/1992, nel testo ratione temporis vigente dispone che nel caso di omessa presentazione della denuncia ICI, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta".

Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di accertamento è stato spedito da [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2010; la Commissione tributaria regionale, computando la decorrenza del termine includendovi l'anno 2006, osserva che avuto riguardo alla data di spedizione l'avviso di accertamento sarebbe tempestivo, mentre avuto riguardo al tempo della ricezione esso è tardivo, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione non si estenda agli atti di natura sostanziale.

L'assunto non è però condivisibile, anche a prescindere dalla correttezza della diversa lettura sulla decorrenza del termine resa dalla parte ricorrente.

Sul punto sono infatti intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, affermando che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione.

Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. civ. sez. un: 17/12/2021 n. 40543).

Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta decaduta dalla potestà impositiva ed ha errato la Commissione regionale a valorizzare la data di ricezione dell'avviso.

Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente.

In ragione del recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa le spese del giudizio di merito e di legittimità si compensano interamente tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il primo\ il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altritassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DETI4TY::;[OSCURATO:PERSONA] t 7 L - , / Oggi , ----------------

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26788/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma via del Tempio di Giove 21, PEC [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato nel precedente grado di giudizio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 7, Roma, presso lo studio tributario del dott. [OSCURATO:PERSONA] - intimato - Nel procedimento n. 26788/2016 avverso la sentenza n. 2162/20/16 emessa dalla CTR della Lazio depositata in data 14/04/2016; udita la relazione della causa svolta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'ICI dell'anno 2006, preteso da [OSCURATO:PERSONA], opponendo la prescrizione e comunque la decadenza dal potere impositivo. [OSCURATO:PERSONA] tributaria di primo grado ha respinto il ricorso, non ritenendo maturata la decadenza, alla luce del fatto che l'atto era stato consegnato alle poste in data 21 dicembre 2010. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, dolendosi delle mancata declaratoria della decadenza e rilevando che la notifica non si era perfezionata se non nel mese di gennaio 2011. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l'appello osservando che, avuto riguardo alla data di spedizione, l'avviso di accertamento sarebbe tempestivo, mentre avuto riguardo al tempo della ricezione esso è tardivo, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione non si estende agli atti di natura sostanziale. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a cinque motivi. Il contribuente non si è costituito. Il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c. La causa è stata trattata alla udienza del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'ad 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'articolo 11 del D.Igs. 504/1992, dell'ad 140 c.p.c. e il travisamento fatti. La parte rileva che, come si evince da una corretta lettura dell'ad 11 cit., il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento nel caso concreto sarebbe scaduto il 31/12/2011, ed entro questi termini non solo è stato spedito l'avviso ma si è anche perfezionata la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La sentenza impugnata travisa i fatti laddove ritiene che il termine ultimo scadesse il 31/12/2010 anziché il quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere corrisposta l'imposta, termine che deve pertanto essere individuato nel 31/12/2011. 2.- Con H terzo motivo del ricorso si lamenta il travisamento dei fatti e la nullità della sentenza ai sensi dell'ad 360 n.- 4 c.p.c. La parte deduce che la sentenza impugnata contiene un'ulteriore profilo di nullità derivante dal fatto che il giudice secondo grado ha ritenuto che fosse stato impugnato l'avviso di accertamento mentre in realtà era stata impugnata la cartella esattoriale di cui l'avviso di accertamento è il presupposto. 3.- Con il quarto e quinto motivo del ricorso si lamenta l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio e il travisamento dei fatti, in relazione agli artt. 360 n. 4 e 5 c.p.c.. La ricorrente deduce che il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile perché rivolto avverso un atto non direttamente impugnato, ormai divenuto definitivo; lamenta inoltre il travisamento dei fatti e la nullità della sentenza laddove sono state ritenute inammissibili le controdeduzioni in appello dell'amministrazione senza rendere sul punto alcuna motivazione. 4.- Il primo ed il secondo motivo sono fondati. L'art 11 del D.Igs. 540/1992, nel testo ratione temporis vigente dispone che nel caso di omessa presentazione della denuncia ICI, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta". Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di accertamento è stato spedito da [OSCURATO:PERSONA] il 21 dicembre 2010; la Commissione tributaria regionale, computando la decorrenza del termine includendovi l'anno 2006, osserva che avuto riguardo alla data di spedizione l'avviso di accertamento sarebbe tempestivo, mentre avuto riguardo al tempo della ricezione esso è tardivo, in quanto la regola della scissione degli effetti della notificazione non si estenda agli atti di natura sostanziale. L'assunto non è però condivisibile, anche a prescindere dalla correttezza della diversa lettura sulla decorrenza del termine resa dalla parte ricorrente. Sul punto sono infatti intervenute, di recente, le sezioni unite di questa Corte, affermando che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass. civ. sez. un: 17/12/2021 n. 40543). Pertanto, [OSCURATO:PERSONA] non può essere ritenuta decaduta dalla potestà impositiva ed ha errato la Commissione regionale a valorizzare la data di ricezione dell'avviso. Ne consegue in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso del contribuente. In ragione del recente intervento delle sezioni unite sulla questione controversa le spese del giudizio di merito e di legittimità si compensano interamente tra le parti. P.Q.M. Accoglie il primo\ il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altritassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità. Roma, camera di consiglio del 16 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] DETI4TY::;[OSCURATO:PERSONA] t 7 L - , / Oggi , ----------------
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