CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42402/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] E. che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] espone i motivi di gravame ed insiste per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita il 16/12/2009, colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale ( per distrazione e dissipazione) e documentale, e, esclusa l'aggravante del danno di rilevante gravità, lo aveva condannato alla pena di giustizia - ha solo rideterminato la durata delle pene accessorie fallimentari in anni quattro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi, deducendo: 2.1. nullità della sentenza per violazione degli artt. 179, 479, 604 co. 4 cod. proc. pen., per omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e per mancata conoscenza della celebrazione dell'udienza preliminare: espone che, nel giudizio di primo grado, l'imputato era stato assistito da un difensore di ufficio (anche se erroneamente indicato nel decreto che dispone il giudizio, negli atti del giudizio di primo grado e nella sentenza del Tribunale, quale difensore di fiducia), avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso cui veniva eseguita la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare "quale domiciliatario", laddove l'imputato ricorrente aveva eletto domicilio presso la propria abitazione con dichiarazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Erroneamente, la Corte di appello, sullo specifico motivo di impugnazione, ha rigettato l'eccezione ritenendo che l'appellante non avesse assolto all'onere di completa allegazione degli atti della fase dell'udienza preliminare non consentendo alla Corte di effettuare le necessarie verifiche di rito, cosicchè - afferma la sentenza impugnata - "non è dato sapere alla Corte se, prima della notifica all'avv. [OSCURATO:PERSONA] quale domiciliatario, ci sia stata o meno una notifica negativa al domicilio eletto, che avrebbe legittimato la notifica al difensore ex art. 161 co. 4 cod. proc. pen.". In realtà, lamenta la Difesa, dalla stessa relata di notifica, si evince che essa era stata eseguita al difensore, non ai sensi del quarto comma dell'art. 161, bensì quale soggetto domiciliatario, erroneamente individuato, e, quindi, ai sensi del comma primo della predetta disposizione di legge. Risultava, dunque, sufficiente la allegazione della relata di notifica presso il difensore, e fondata l'eccezione di mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, rimasto assente all'udienza preliminare. 2.2. erronea applicazione della legge fallimentare, e correlati vizi della motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla responsabilità dell'imputato quale amministratore di fatto della società fallita. La Corte di appello avrebbe travisato tutti gli elementi fattuali da cui ha desunto il ruolo di "dominus"del ricorrente nella gestione della società. 2.2.1. In primo luogo, ciò ha avuto riguardo alla presenza dell'imputato, all'atto della convocazione dell'amministratore formale da parte del curatore fallimentare, che non emerge dal verbale di interrogatorio dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegato al ricorso, il quale neppure dà conto di un contributo dichiarativo dell'imputato in quella sede. 2.2.2. Altro travisamento è quello relativo alla ritenuta sproporzione della stima, effettuata dal CTU, del capannone di proprietà della fallita, oggetto di locazione a un canone di 60.000 euro annui: la Difesa riprende le valutazioni del curatore che avrebbe assegnato a tale cespite il valore di circa 800.000 euro stimando un canone annuo congruo di euro 80/100.000 non lontano da quello concordato. D'altro canto, l'affermazione della Corte di appello che, al di là dell'incongruità del canone, ha sottolineato la mancanza di riscontro documentale del pagamento dei canoni risulta illogica e contraddittoria rispetto alla affermata inesistenza o incompletezza della documentazione contabile e bancaria; lo stesso curatore aveva solo ipotizzato il mancato o solo parziale pagamento dei canoni, mentre la Corte di appello ne ha tratto una conclusione, apodittica, di certezza. 2.2.3. Travisato anche il contenuto delle dichiarazioni dei fornitori, laddove la Corte di appello ha ritenuto di trarre la prova a carico, quanto alla posizione di gestore di fatto del Palumbo, dall'esame di due fornitori, Messina e Piccolo, che riferiscono di avere trattato con la società fallita in persona del ricorrente. Invece, sostiene la Difesa, il Messina ha dichiarato di non ricordare di avere avuto rapporti commerciali con la fallita e di non conoscere l'imputato, mentre risulta sostanzialmente neutra la dichiarazione del Piccolo di avere ricevuto assegni dal Palumbo. 2.3. erronea applicazione degli artt. 216 co. 1 n. 2 e 217 L.F. in ordine alla mancata derubricazione della bancarotta fraudolenta documentale in quella semplice, in quanto la Corte di appello ha tratto il dolo dalla mera sottrazione delle scritture, senza evidenziare indici di fraudolenza significativi della volontà di arrecare pregiudizio ai creditori e di procurarsi un ingiusto profitto. 2.4. erronea determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, fissata dalla Corte di appello in quattro anni del tutto immotivatamente, in spregio agli arresti della Corte costituzionale e della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, ritenuta ammissibile il ricorso, che deduce motivi che non si appalesano manifestamente infondati. 2. In particolare, non coglie nel segno il primo motivo, giacchè, a fronte della deduzione di un error in procedendo, per cui questa Corte di legittimità, è giudice del fatto, con accesso agli atti processuali, nondimeno, la Difesa ricorrente omette di allegare l'intero incarto degli atti riguardanti la fase dell'udienza preliminare, non presente nel fascicolo, corredato dall'attestazione di cancelleria circa la loro completezza. Cosicchè, questa Corte non è posta in condizioni di apprezzare l'effettiva portata del vizio dedotto, risultando il ricorso, sotto tale profilo, generico. 3. Non è, invece, manifestamente infondato il secondo motivo che si concentra sul merito della affermazione di responsabilità, laddove denuncia il travisamento delle prove da parte della Corte di appello, esso potendo essere apprezzato, ictu ocu/i, dalla allegazione documentale del ricorso, con riguardo sia all'interrogatorio dell'amministratore formale che alle dichiarazioni del fornitore della società fallita. Questo comporta la necessità di apprezzare il decorso del termine prescrizionale. 4. E' noto che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), mentre costituisce jus receptum nella Corte nomofilattica che la non manifesta infondatezza del ricorso non impedisce il decorso del tempo necessario a prescrivere, e che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 , Tettamanti, Rv. 244275). 4.1.D'altro canto, nella medesima pronuncia, si è , altresì, affermato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 cod.proc.pen , secondo comma, soltanto nei caso in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato, e la sua rilevanza penale, emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "contestazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento ( Sez. U. Tettamanti). Nel caso di specie, tuttavia, poiché il giudizio sulla responsabilità trova riscontro in due pronunce di merito, rispetto alle quali le deduzioni del ricorrente non si profilano idonee a scalfirne, secondo il parametro dell'evidenza, la tenuta, e comunque trattandosi di profili di merito, non valutabili dal Giudice di legittimità, non può accedersi al proscioglimento nel merito. 5. Alla luce di quanto considerato, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione. Ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. proc. pen., la prescrizione dei reati contestati, commessi il 16/12/2009 (sentenza di fallimento) risulta intervenuta il 17 marzo 2023, calcolate le sospensioni, per un totale di gg. 274: anni dodici e mesi sei: 12/06/2022; a cui devono essere aggiunti: 64 giorni correlati alla sospensione decretata dalla normativa pandemica; 140 giorni dal 12.7.2017 al 29.11.17 per l' astensione dei difensori; giorni 70 dal 3.5.17 al 12.7.17 per l' astensione dei difensori. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata p