CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 47939/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2019 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'appello (trasmesso a questa Corte di Cassazione) proposto da [OSCURATO:PERSONA] Rita (da considerare ricorso in cassazione) risulta inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 2. La violazione processuale (omesso avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen.) risulta non sussistente, trattandosi di giudizio in seguito all'opposizione a decreto penale: "L'avviso di conclusione delle indagini non è dovuto sia nel procedimento per decreto penale di condanna, sia nel conseguente, eventuale giudizio d'opposizione, che si svolga con le forme del decreto di citazione a giudizio immediato" (Sez. 4, Sentenza n. 1794 del 03/12/2008 Ud. (dep. 16/01/2009) Rv. 242499 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 16894 del 30/10/2014 Ud. (dep. 23/04/2015) Rv. 263231 - 0). Il ricorso, nel resto, trattandosi di un appello non contiene motivi di legittimità, ma richiede un nuovo giudizio di merito incompatibile con il giudizio in cassazione. 3. Sulla particolare tenuità del fatto il Tribunale ha adeguatamente motivato, con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità, rilevando la gravità della messa in pericolo della salute e sicurezza dei lavoratori. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci