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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 12868/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. Con sentenza n. 5267/2016 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Romache aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive ulteriori rispetto a quelle già corrisposte dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori ricorrenti, tutti appartenenti alla ex 9^ qualifica funzionale, all’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento –[OSCURATO:PERSONA] – con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. La Corte territoriale, esaminato il contenuto della sentenza passata in giudicato, ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente attribuito all’espressione “equiparazione del trattamento stipendiale” il significato di “pareggiamento”, trattandosi di un’espressione di portata ampia, onnicomprensiva e coerente con la motivazione della sentenza, che non prevede esclusioni o limitazioni di sorta.

3. Lo stipendio dell’originario ricorrente doveva essere dunque identico in via di principio a quello degli ex ispettori del ruolo ad esaurimento a parità di anzianità, mentre l’Amministrazione aveva omesso di valutare l’intera anzianità del lavoratore con gli stessi criteri con i quali viene valutata, a fini stipendiali, l’anzianità del personale del soppresso ruolo ad esaurimento (aveva infatti riconosciuto la retribuzione individuale di anzianità anziché valutare l’intera anzianità con le classi di stipendio e gli scatti biennali).

4. In difetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, se non sulla base di calcolo RIA non conferente ai fini della decisione, la Corte territoriale hacondiviso i conteggi prodotti dall’originario ricorrente.5.

Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA](oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sulla base di un unico motivo, assistito da memoria.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria.

DIRITTO

1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 bis e 12 del d.l. n.283/1981, conv. dalla l. n.432 / 1981, dell’art.1 della l.n.6/1982, degli artt. 1 e 2 del d.l. n.681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982, dell’art.3 bis del d.l. n.2/1985, conv. dalla l. n.72 / 1985, dell’art.31 , comma 6, del CCNL del 16 maggio 1995 per il personaledel [OSCURATO:PERSONA] quadriennio normativo 1994-1997 e parte economica 1994-1995, nonché degli artt. 47, comma5, e 48 del d.p.r. n.266/1987, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ.

1.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che l’art.2 de l d.l. n.681/82, convertito dalla l. n. 689/81, aveva disposto la valutazione degli anni di servizio effettivo diruolo prestato alle dipendenze dello Stato nella carriera direttiva fino al 31 dicembre 1982; precisa che l’art. 3 bis della l. n.72/1985 aveva previsto la valutazione, ai fini economici, con decorrenza dal 1.1.1983 degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque reso allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva e che tale disciplina era applicabile solo a coloro che alla data del 1.1.1983 rivestivano la qualifica di dirigente e al personale ad esso collegato, quale quellodel ruolo ad esaurimento, e non poteva essere applicata successivamente a tale data e al restante personale della carriera direttiva.

1.2. Rappresenta quindi l’Amministrazione che un dipendente che avesse conseguito il passaggio alla qualifica ad esaurimento successivamente al 1.1.1983 non avrebbe avuto la valutazione prevista dalla l. n. 869/82, come integrata dall’art.3 bis della l. n.72/1985, ossia la valutazione dell’anzianità di servizio; evidenzia che la progressione per classi e per scatti che ha poi determinato la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in applicazione dell’art.31, comma 6, del CCNL del comparto Ministeri decorreva dalla nomina alla qualifica ad esaurimento e che in applicazione dell’art. 31, comma 6, cit. non era stata effettuata alcuna valutazione dell’anzianità di servizio, ma era stato trasformato il valore degli aumenti biennali (classi e scatti) in godimento dagli ispettori generali alla data del 30 novembre 1995, scaturiti dallo sviluppo di carriera, in R.I.A., e che pertanto la R.I.A. del personale del ruolo ad esaurimento è data dall’anzianità nella qualifica e non dall’anzianità di servizio. 1.3 L’Amministrazione addebita alla Corte territoriale di avere attribuito un significato eccessivo, abnorme ed illegittimo al termine “equiparazione”, in contrasto con le statuizioni della sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma, la quale ha espressamente previsto che l’equiparazione deve riguardare il periodo successivo al 16.2.1999, eva dunque effettuata in base ai parametr i fattuali e normativi contestuali o successivi a tale data.

1.4. Lamenta che le statuizioni della sentenza impugnata confliggono con la disciplina normativa in materia di retribuzione individuale di anzianità; denuncia infine l’erroneit à dell’affermazion e della Corte territoriale secondo cui l’Amministrazione non avrebbe specificamente contestato i conteggi prodotti dalla controparte.

2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente, per non avere il Ministero impugnato la statuizione della sentenza di appellosecondo cui l’equiparazione del trattamento stipendiale non consente esclusione di sorta, avendo portata ampia e omnicomprensiva;risulta infatti che nel ricorso tale statuizione è stata espressa mente censurata , in quanto ritenuta in contrasto con il giudicato esterno, con le disposizioni di legge in materia di R.I.A. e con la situazione di fatto(pag.12 del ricorso).

3. Va respintaanche l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza in relazione alla mancata riproduzione del giudicato esterno e per mancata indicazione della sede processuale in cui è stato prodotto,atteso che nel presente giudizio non sono in discussione l’esistenza né il contenuto del giudicato, espressamente menzionato e riportato nella sentenza impugnata.

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del giudicato esternoquale “legge del caso concreto” riguarda il diritto sostanziale e deve svolgersi secondo i criteri previsti dall’art.12 delle preleggi; la relativa attività ermeneutica va effettuata con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass.

S.U. n. 5633/2022, la quale ha richiamato Cass.

S.U. n. 24664/2007). 4.Va parimenti respinta l’eccezione formulata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il Ministero impugnato la statuizione in forza della quale ogni questione relativa al riconoscimento dell’anzianità pregressa avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento nel giudizio relativo all’an debeatur.

Come evidenziato nell’ordinanza n. 27676/2018(riferita proprio al giudicato costituito dalla sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma), alla quale si intende dare continuità ealla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non risulta dalla sentenza impugnata che avessero costituito oggetto di domanda e di accertamento nel giudizio definito il giudicato, postoa base del successivo giudizio relativo al quantum, la ricostruzione di carriera con accertamento del diritto al maturato economico per classi e scatti degli [OSCURATO:PERSONA] del soppresso ruolo ad esaurimento e il ricalcolo della R.I.A. al 1° dicembre 1995, e neppure la questione del congelamento degli scatti al 31.12.1988 anziché al 16.5.1995.

Solo un accertamento positivo, ossia di avvenuto riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera in ipotesi contenuto nella sentenza costituente giudicato esterno avrebbe precluso la successiva contestazione da parte del Ministero, nel giudizio sulla liquidazione, delle componenti e della misura della liquidazione spettante, atteso che il giudicato ha riguardato unicamente il riconoscimento dell’equiparazione stipendiale con effetto dal 16.2.1999 al trattamento stipendiale attribuito al personale delsoppresso ruolo ad esaurimento (qualifica che l’odierno ricorrente non ha mai posseduto) e che la causa petendi originariamente prospettata a fondamento della domanda di accertamento verteva, come dedotto nel controricorso,sulla “equivalenza delle funzioni svolte” e sul “paritario inquadramento nell’unica categoria C3”.

Il Ministero poteva dunque legittimamente introdurre nel giudizio sul quantum le eccezioni vertenti sulla ricostruzione del trattamento economico, nelle sue specifiche componenti, contestando le voci rivendicate in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della liquidazione operata in esecuzione del giudicato.

5. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata deduzione in sede di gravame delle censure in diritto.

E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte, richiamat o anche nel controricorso, secondo cui le mere difese in diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa quando si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito (si vedano anche Cass. 19350/2005e Cass. 23721/2021 ) ; né risulta nel caso di specie la necessità di nuovi accertamenti di fatto, nemmeno prospettati dal controricorrente.

6. Ciò premesso, con ordinanza n. 27676/2018 cit., questa Corte ha affermato che il diritto all’equiparazione stipendiale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, salvo espressa statuizione in tal senso, non comporta il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità calcolato con gli stessi parametri del personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, stante il diverso regime normativo che ha regolatotale categoria di personale, nonché, per quanto qui rileva, la trasformazione di scatti e classi di stipendio in retribuzione individuale di anzianità.

Ne consegue che la liquidazione del quantum conseguente alla riconosciuta equiparazione stipendiale di cui al giudicato che regola la fattispecie non può che operare il congelamento degli scatti biennali e delle classi di stipendio al 31 dicembre 1988 anziché, come preteso, al 30 novembre 1995.

Va dunque ribadito il principio secondo cui in caso di equiparazione stipendiale del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato, la medesima equiparazione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento.

7. Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata vacassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, in quanto il Ministero ha già provveduto alla liquidazione delle differenze stipendiali con esclusione degli incrementi non spettanti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originaria domanda.

8. In considerazione della diversa soluzione adottata dai giudici di meritoe del rilievo che la cit. ordinanza n. 27676/2018 di questa Corte è successiva alla proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. Con sentenza n. 5267/2016 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello proposto dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Romache aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e volto ad ottenere il pagamento delle differenze retributive ulteriori rispetto a quelle già corrisposte dall’Amministrazione in esecuzione della sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto dei lavoratori ricorrenti, tutti appartenenti alla ex 9^ qualifica funzionale, all’equiparazione del loro trattamento stipendiale a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento –[OSCURATO:PERSONA] – con decorrenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. La Corte territoriale, esaminato il contenuto della sentenza passata in giudicato, ha ritenuto che il primo giudice avesse correttamente attribuito all’espressione “equiparazione del trattamento stipendiale” il significato di “pareggiamento”, trattandosi di un’espressione di portata ampia, onnicomprensiva e coerente con la motivazione della sentenza, che non prevede esclusioni o limitazioni di sorta. 3. Lo stipendio dell’originario ricorrente doveva essere dunque identico in via di principio a quello degli ex ispettori del ruolo ad esaurimento a parità di anzianità, mentre l’Amministrazione aveva omesso di valutare l’intera anzianità del lavoratore con gli stessi criteri con i quali viene valutata, a fini stipendiali, l’anzianità del personale del soppresso ruolo ad esaurimento (aveva infatti riconosciuto la retribuzione individuale di anzianità anziché valutare l’intera anzianità con le classi di stipendio e gli scatti biennali). 4. In difetto di specifica contestazione da parte dell’Amministrazione, se non sulla base di calcolo RIA non conferente ai fini della decisione, la Corte territoriale hacondiviso i conteggi prodotti dall’originario ricorrente.5. Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA](oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) sulla base di un unico motivo, assistito da memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch’esso assistito da memoria. DIRITTO 1. Il ricorso denuncia, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11 bis e 12 del d.l. n.283/1981, conv. dalla l. n.432 / 1981, dell’art.1 della l.n.6/1982, degli artt. 1 e 2 del d.l. n.681/1982, conv. dalla l. n. 869/1982, dell’art.3 bis del d.l. n.2/1985, conv. dalla l. n.72 / 1985, dell’art.31 , comma 6, del CCNL del 16 maggio 1995 per il personaledel [OSCURATO:PERSONA] quadriennio normativo 1994-1997 e parte economica 1994-1995, nonché degli artt. 47, comma5, e 48 del d.p.r. n.266/1987, in relazione all’art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. 1.1. Deduce l’Amministrazione ricorrente che l’art.2 de l d.l. n.681/82, convertito dalla l. n. 689/81, aveva disposto la valutazione degli anni di servizio effettivo diruolo prestato alle dipendenze dello Stato nella carriera direttiva fino al 31 dicembre 1982; precisa che l’art. 3 bis della l. n.72/1985 aveva previsto la valutazione, ai fini economici, con decorrenza dal 1.1.1983 degli anni di servizio di ruolo e non di ruolo comunque reso allo Stato anteriormente alla nomina in ruolo nella carriera direttiva e che tale disciplina era applicabile solo a coloro che alla data del 1.1.1983 rivestivano la qualifica di dirigente e al personale ad esso collegato, quale quellodel ruolo ad esaurimento, e non poteva essere applicata successivamente a tale data e al restante personale della carriera direttiva. 1.2. Rappresenta quindi l’Amministrazione che un dipendente che avesse conseguito il passaggio alla qualifica ad esaurimento successivamente al 1.1.1983 non avrebbe avuto la valutazione prevista dalla l. n. 869/82, come integrata dall’art.3 bis della l. n.72/1985, ossia la valutazione dell’anzianità di servizio; evidenzia che la progressione per classi e per scatti che ha poi determinato la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.) in applicazione dell’art.31, comma 6, del CCNL del comparto Ministeri decorreva dalla nomina alla qualifica ad esaurimento e che in applicazione dell’art. 31, comma 6, cit. non era stata effettuata alcuna valutazione dell’anzianità di servizio, ma era stato trasformato il valore degli aumenti biennali (classi e scatti) in godimento dagli ispettori generali alla data del 30 novembre 1995, scaturiti dallo sviluppo di carriera, in R.I.A., e che pertanto la R.I.A. del personale del ruolo ad esaurimento è data dall’anzianità nella qualifica e non dall’anzianità di servizio. 1.3 L’Amministrazione addebita alla Corte territoriale di avere attribuito un significato eccessivo, abnorme ed illegittimo al termine “equiparazione”, in contrasto con le statuizioni della sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma, la quale ha espressamente previsto che l’equiparazione deve riguardare il periodo successivo al 16.2.1999, eva dunque effettuata in base ai parametr i fattuali e normativi contestuali o successivi a tale data. 1.4. Lamenta che le statuizioni della sentenza impugnata confliggono con la disciplina normativa in materia di retribuzione individuale di anzianità; denuncia infine l’erroneit à dell’affermazion e della Corte territoriale secondo cui l’Amministrazione non avrebbe specificamente contestato i conteggi prodotti dalla controparte. 2. Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità formulata dal controricorrente, per non avere il Ministero impugnato la statuizione della sentenza di appellosecondo cui l’equiparazione del trattamento stipendiale non consente esclusione di sorta, avendo portata ampia e omnicomprensiva;risulta infatti che nel ricorso tale statuizione è stata espressa mente censurata , in quanto ritenuta in contrasto con il giudicato esterno, con le disposizioni di legge in materia di R.I.A. e con la situazione di fatto(pag.12 del ricorso). 3. Va respintaanche l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza in relazione alla mancata riproduzione del giudicato esterno e per mancata indicazione della sede processuale in cui è stato prodotto,atteso che nel presente giudizio non sono in discussione l’esistenza né il contenuto del giudicato, espressamente menzionato e riportato nella sentenza impugnata. Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’interpretazione del giudicato esternoquale “legge del caso concreto” riguarda il diritto sostanziale e deve svolgersi secondo i criteri previsti dall’art.12 delle preleggi; la relativa attività ermeneutica va effettuata con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo e alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali (Cass. S.U. n. 5633/2022, la quale ha richiamato Cass. S.U. n. 24664/2007). 4.Va parimenti respinta l’eccezione formulata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per non avere il Ministero impugnato la statuizione in forza della quale ogni questione relativa al riconoscimento dell’anzianità pregressa avrebbe dovuto costituire oggetto di accertamento nel giudizio relativo all’an debeatur. Come evidenziato nell’ordinanza n. 27676/2018(riferita proprio al giudicato costituito dalla sentenza n.7328/2010 del Tribunale di Roma), alla quale si intende dare continuità ealla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non risulta dalla sentenza impugnata che avessero costituito oggetto di domanda e di accertamento nel giudizio definito il giudicato, postoa base del successivo giudizio relativo al quantum, la ricostruzione di carriera con accertamento del diritto al maturato economico per classi e scatti degli [OSCURATO:PERSONA] del soppresso ruolo ad esaurimento e il ricalcolo della R.I.A. al 1° dicembre 1995, e neppure la questione del congelamento degli scatti al 31.12.1988 anziché al 16.5.1995. Solo un accertamento positivo, ossia di avvenuto riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera in ipotesi contenuto nella sentenza costituente giudicato esterno avrebbe precluso la successiva contestazione da parte del Ministero, nel giudizio sulla liquidazione, delle componenti e della misura della liquidazione spettante, atteso che il giudicato ha riguardato unicamente il riconoscimento dell’equiparazione stipendiale con effetto dal 16.2.1999 al trattamento stipendiale attribuito al personale delsoppresso ruolo ad esaurimento (qualifica che l’odierno ricorrente non ha mai posseduto) e che la causa petendi originariamente prospettata a fondamento della domanda di accertamento verteva, come dedotto nel controricorso,sulla “equivalenza delle funzioni svolte” e sul “paritario inquadramento nell’unica categoria C3”. Il Ministero poteva dunque legittimamente introdurre nel giudizio sul quantum le eccezioni vertenti sulla ricostruzione del trattamento economico, nelle sue specifiche componenti, contestando le voci rivendicate in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], a seguito della liquidazione operata in esecuzione del giudicato. 5. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata deduzione in sede di gravame delle censure in diritto. E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte, richiamat o anche nel controricorso, secondo cui le mere difese in diritto che non richiedano nuovi accertamenti di fatto possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di legittimità, essendo consentito dedurre nuove tesi giuridiche e nuovi profili di difesa quando si fondino sugli stessi elementi di fatto già dedotti dinanzi al giudice di merito (si vedano anche Cass. 19350/2005e Cass. 23721/2021 ) ; né risulta nel caso di specie la necessità di nuovi accertamenti di fatto, nemmeno prospettati dal controricorrente. 6. Ciò premesso, con ordinanza n. 27676/2018 cit., questa Corte ha affermato che il diritto all’equiparazione stipendiale riconosciuto con sentenza passata in giudicato, salvo espressa statuizione in tal senso, non comporta il riconoscimento della retribuzione individuale di anzianità calcolato con gli stessi parametri del personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, stante il diverso regime normativo che ha regolatotale categoria di personale, nonché, per quanto qui rileva, la trasformazione di scatti e classi di stipendio in retribuzione individuale di anzianità. Ne consegue che la liquidazione del quantum conseguente alla riconosciuta equiparazione stipendiale di cui al giudicato che regola la fattispecie non può che operare il congelamento degli scatti biennali e delle classi di stipendio al 31 dicembre 1988 anziché, come preteso, al 30 novembre 1995. Va dunque ribadito il principio secondo cui in caso di equiparazione stipendiale del personale della ex IX qualifica funzionale (ora C3) al personale direttivo del soppresso ruolo ad esaurimento, riconosciuta per effetto di sentenza passata in giudicato, la medesima equiparazione non può comprendere le componenti del trattamento retributivo che presuppongono il possesso di una pregressa anzianità nella qualifica del ruolo ad esaurimento. 7. Il ricorso deve essere dunque accolto e la sentenza impugnata vacassata; non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, in quanto il Ministero ha già provveduto alla liquidazione delle differenze stipendiali con esclusione degli incrementi non spettanti, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell’originaria domanda. 8. In considerazione della diversa soluzione adottata dai giudici di meritoe del rilievo che la cit. ordinanza n. 27676/2018 di questa Corte è successiva alla proposizione del ricorso, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese dell’intero processo. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa l
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