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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17483/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Teramo in composizione monocratica, con sentenza del 5 febbraio 2020, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto (art. 624 cod. pen.), così riqualificato il fatto commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ed alla contravvenzione di porto in luogo pubblico senza giustificato motivo e senza autorizzazione di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball, e lo condannava per il primo reato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa e per il secondo a quella di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda.

La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al furto perché estinto per remissione di querela, confermando la condanna per la contravvenzione.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.

2.1. Col primo motivo di impugnazione lamenta erronea applicazione degli artt. 4

I. 18 aprile 1975, n. 110, 5 e 131-bis cod. pen.

Rileva la difesa che i Giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito al ricorrente il possesso della mazza da baseball solo perché detenuta nel vano portabagagli dell'auto nella disponibilità dell'imputato seppure intestata a [OSCURATO:PERSONA].

Osserva, inoltre, che il ricorrente non pensava che potesse costituire reato la detenzione di un coltellino a serramanico, che, peraltro, egli usava nella propria attività lavorativa di muratore e quindi deteneva per un giustificato motivo.

Aggiunge la difesa che comunque nella specie, pure a volere escludere il giustificato motivo, sarebbe ravvisabile l'esimente di cui all'art. 5 cod. pen. o il fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e ci si duole che la Corte di appello in relazione alla residua imputazione per cui vi è condanna si sia limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, neppure motivando in merito all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'odierno ricorrente.

Per tali motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.3.

Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott.

M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Il ricorso è infondato.

1.1. In parte infondato e in parte inammissibile è il primo motivo di impugnazione.

Infondata, alla luce della motivazione dei giudici di merito, è la doglianza sulla conferma della responsabilità dell'imputato per il reato contravvenzionale.

Invero, sul punto la sentenza di primo grado, muovendo dalla certa disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli oggetti atti ad offendere, considerato il rinvenimento del coltellino addosso allo stesso (nella tasca) e della mazza da baseball nell'autoveicolo in suo uso, rileva la piena integrazione di detto reato attesa l'assenza di un giustificato motivo del porto di detti beni fuori dell'abitazione.

Sul punto va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 della

I. 18 aprile 1975, n. 110 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14/1/1999, Zagaria, Rv. 213023, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007).

Il possesso dell'arma deve, quindi, trovarsi in stretta connessione teleologica e temporale con l'attività lavorativa, per potere quest'ultima assurgere a elemento giustificativo del primo.

Diversamente si arriverebbe al paradosso di giustificare sempre e comunque il possesso di armi per il solo fatto di svolgere una determinata attività lavorativa.

A fronte di detta motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, con l'appello la difesa insiste genericamente sul fatto che non potrebbe essere escluso che detti beni facessero parte della refurtiva.

E ciò contro l'evidenza delle risultanze dell'attività investigativa e della stessa denuncia della persona offesa.

Alla decisione, poi, della Corte territoriale di confermare la condanna inflitta per il reato contravvenzionale, il ricorrente oppone nuovamente l'incerta appartenenza di detti beni, ma sotto diverso profilo, deduce tardivamente un giustificato motivo di porto del coltellino, e invoca del tutto genericamente l'applicazione dell'art. 5 cod. pen., dando, così, vita a doglianze infondate.

Infine, rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

E incorre, pertanto, quanto a quest'ultima censura, nell'inammissibilità ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen., facendo, invero, leva su una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (si vedano Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782, e Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789, con specifico riguardo alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen. dedotta per la prima volta in cassazione, seppure in vigore la relativa disposizione alla data della deliberazione della sentenza di appello).

1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, per quanto appena evidenziato, con riguardo alla lamentata carenza motivazionale in punto di affermazione di responsabilità.

Inammissibile, in quanto manifestamente infondata e aspecifica, è, infine, la censura sulla carenza motivazionale anche in punto di trattamento sanzionatorio.

La Corte territoriale, invero, nel confermare la pena inflitta dal primo Giudice per il reato contravvenzionale sub B), lungi dal limitarsi ad una motivazione per relationem, rileva che ostano alla concessione delle invocate attenuanti generiche i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] (violazione della legge sugli stupefacenti, estorsione, rapina).

2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Teramo in composizione monocratica, con sentenza del 5 febbraio 2020, dichiarava la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di furto (art. 624 cod. pen.), così riqualificato il fatto commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ed alla contravvenzione di porto in luogo pubblico senza giustificato motivo e senza autorizzazione di un coltello a serramanico e di una mazza da baseball, e lo condannava per il primo reato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa e per il secondo a quella di mesi sei di arresto ed euro 1000,00 di ammenda. La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al furto perché estinto per remissione di querela, confermando la condanna per la contravvenzione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione. 2.1. Col primo motivo di impugnazione lamenta erronea applicazione degli artt. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, 5 e 131-bis cod. pen. Rileva la difesa che i Giudici di merito avrebbero erroneamente attribuito al ricorrente il possesso della mazza da baseball solo perché detenuta nel vano portabagagli dell'auto nella disponibilità dell'imputato seppure intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva, inoltre, che il ricorrente non pensava che potesse costituire reato la detenzione di un coltellino a serramanico, che, peraltro, egli usava nella propria attività lavorativa di muratore e quindi deteneva per un giustificato motivo. Aggiunge la difesa che comunque nella specie, pure a volere escludere il giustificato motivo, sarebbe ravvisabile l'esimente di cui all'art. 5 cod. pen. o il fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e ci si duole che la Corte di appello in relazione alla residua imputazione per cui vi è condanna si sia limitata a richiamare la pronuncia di primo grado, neppure motivando in merito all'applicazione di un trattamento sanzionatorio più favorevole per l'odierno ricorrente. Per tali motivi il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata.3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, dott. M. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Il ricorso è infondato. 1.1. In parte infondato e in parte inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Infondata, alla luce della motivazione dei giudici di merito, è la doglianza sulla conferma della responsabilità dell'imputato per il reato contravvenzionale. Invero, sul punto la sentenza di primo grado, muovendo dalla certa disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] degli oggetti atti ad offendere, considerato il rinvenimento del coltellino addosso allo stesso (nella tasca) e della mazza da baseball nell'autoveicolo in suo uso, rileva la piena integrazione di detto reato attesa l'assenza di un giustificato motivo del porto di detti beni fuori dell'abitazione. Sul punto va osservato che secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte "giustificato motivo", rilevante ai sensi dell'art. 4 della I. 18 aprile 1975, n. 110 non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso nell'immediatezza, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di un'immediata verifica da parte dei verbalizzanti (si vedano Sez. 1, n. 4696 del 14/1/1999, Zagaria, Rv. 213023, e la più recente Sez. 1, n. 18925 del 26/2/2013, Carrara, Rv. 256007). Il possesso dell'arma deve, quindi, trovarsi in stretta connessione teleologica e temporale con l'attività lavorativa, per potere quest'ultima assurgere a elemento giustificativo del primo. Diversamente si arriverebbe al paradosso di giustificare sempre e comunque il possesso di armi per il solo fatto di svolgere una determinata attività lavorativa. A fronte di detta motivazione, scevra da vizi logici e giuridici, con l'appello la difesa insiste genericamente sul fatto che non potrebbe essere escluso che detti beni facessero parte della refurtiva. E ciò contro l'evidenza delle risultanze dell'attività investigativa e della stessa denuncia della persona offesa. Alla decisione, poi, della Corte territoriale di confermare la condanna inflitta per il reato contravvenzionale, il ricorrente oppone nuovamente l'incerta appartenenza di detti beni, ma sotto diverso profilo, deduce tardivamente un giustificato motivo di porto del coltellino, e invoca del tutto genericamente l'applicazione dell'art. 5 cod. pen., dando, così, vita a doglianze infondate. Infine, rileva che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. E incorre, pertanto, quanto a quest'ultima censura, nell'inammissibilità ai sensi dell'art.606, comma 3, cod. proc. pen., facendo, invero, leva su una violazione di legge non dedotta con i motivi di appello (si vedano Sez. 2, n. 21465 del 20/3/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782, e Sez. 3, n. 23174 del 21/3/2018, Sarr, Rv. 272789, con specifico riguardo alla violazione dell'art. 131-bis cod. pen. dedotta per la prima volta in cassazione, seppure in vigore la relativa disposizione alla data della deliberazione della sentenza di appello). 1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, per quanto appena evidenziato, con riguardo alla lamentata carenza motivazionale in punto di affermazione di responsabilità. Inammissibile, in quanto manifestamente infondata e aspecifica, è, infine, la censura sulla carenza motivazionale anche in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale, invero, nel confermare la pena inflitta dal primo Giudice per il reato contravvenzionale sub B), lungi dal limitarsi ad una motivazione per relationem, rileva che ostano alla concessione delle invocate attenuanti generiche i precedenti penali del [OSCURATO:PERSONA] (violazione della legge sugli stupefacenti, estorsione, rapina). 2. Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d