CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18598/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE ' di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Catania rigettava l'appello proposto ai sensi dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza della Corte di assise di appello di Catania in data 20 giugno 2024, con la quale, per quanto qui di interesse, era stata rigettata l'istanza di revoca della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio volontario, per il quale lo stesso era stato condannato in primo grado, con sentenza gravata da appello in corso, alla pena di trenta di reclusione. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, svolgendo doglianze affidate ad un unico motivo, con il quale denunzia violazione degli artt. 273, comma 2, e 275, comma 2, cod. proc. pen. Deduce che i Giudici di merito hanno erroneamente ritenuto non scrutinabile la questione posta a fondamento della richiesta di revoca della misura, avente ad oggetto il quantum eseguibile della pena irrogabile nel procedimento di cui trattasi. La decisione ha così mancato di considerare l'incidenza dei criteri moderatori della pena eseguibile per la condanna nel caso del passaggio in giudicato, dovendo il relativo titolo collocarsi in un primo cumulo (già interamente eseguito fino al limite massimo di anni trenta di reclusione), posto che la consumazione del reato di cui alla condanna in questione precedeva l'inizio dell'esecuzione di tale cumulo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il ricorso punta l'attenzione su un passaggio della motivazione della sentenza Sez. 1 n. 3787/23 che dovrebbe aprire la strada alla prospettazione in sede cautelare, da parte dell'Attanasio, della questione dell'incidenza, sotto il profilo di cui all'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., del criterio moderatore dell'art. 78, cod. pen, sulla base della previsione della sua applicazione in sede esecutiva. Questioni analoghe, riproposte da Attanasio sempre in sede giudizio cautelare, sono state in seguito disattese da Sez. 1 n. 41135 del 2024, laddove si è ribadita la portatkgenerale del consolidato principio secondo cui il giudice della cognizione non deve occuparsi in chiave prognostica della fase esecutiva. 3. Ad ogni modo, a fronte dell'evocata parificazione dell'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. a quella delle cause estintive della pena menzionate dall'art. 273, comma 2, cod. proc. pen., va considerato che la revoca della misura cautelare ai sensi di quest'ultima disposizione non può avvenire nella situazione di una possibile incidenza, in senso contrario all'ineseguibilità della pena, derivante da altri titoli laddove anch'essi esecutivi, trattandosi in tal caso di ricostruzioni rimesse solo al giudice dell'esecuzione (in tal senso, in tema di indulto, Sez. 1, n. 19455 del 23/04/2008, Rv. 240290 — 01). Ebbene, nella specie, il provvedimento appellato reso in sede cautelare aveva posto in rilievo proprio la complessità e la possibile evoluzione delle vicende esecutive riguardanti Attanasio, in ragione delle decisioni che si sarebbero potete assumere in esecuzione, ai fini della verifica dei presupposti dell'art. 73, secondo comma, cod. pen., in caso di passaggio in giudicato di altra condanna del predetto, in altro procedimento pendente, anch'essa alla pena di anni trenta di reclusione. Non misurandosi con ciò, la difesa a sostegno delle deduzioni in questa sede ha continuato a riferirsi a un provvedimento intervenuto il 7 luglio 2022, che non può rappresentare la posizione detentiva sul quale dovrebbe fondarsi la previsione giustificatrice della revoca della misura cautelare, stante che l'immodificabilità del cumulo cui fa riferimento il ricorso attiene alle specifiche questioni ivi decise, ma sempre in assenza di nuovi elementi (fra le altre, Sez. 1, n. 29983 del 31/05/2013, Bellin, Rv. 256406 — 01) e, dunque, sicuramente non può riguardare le ulteriori determinazioni da dover assumere per il sopraggiungere di altri titoli detentivi. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le doglianze mosse non possono dunque smentire la correttezza della decisione oggetto di impugnazione. Ne discende il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancellaria per gli adempimenti du cui all'art. 94, comma 1-ter,