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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 211/1992

ECLI:IT:COST:1992:211
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi.

Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed [OSCURATO:PERSONA] nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale).

Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva, di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e, quindi, disciplinarne autonomamente le modalità di erogazione.

Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma, numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15, ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 84, secondo comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione (dd.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonché l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della Costituzione.

Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e, in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine.

Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i princip/' fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue singole disposizioni, qual'è l'art. 12 cui si richiama il decreto impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento legislativo.

Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto violerebbero i princip/' di eguaglianza fra i gruppi etnici, col prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali in lingua italiana, "per mantenere vivo lo sviluppo della cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto nelle zone mistilingue".

Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386.

Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua del decreto impugnato.

2. - Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero.

Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero 4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine all'obiettivo di non creare "corsie preferenziali per l'uno o per l'altro gruppo" (destinatari di interventi per la diffusione della cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo linguistico tedesco).

Né le disposizioni di legge di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale.

L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.

Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo ravvisato "la necessità di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale".

Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza pubblica.

È conseguentemente venuta meno la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992.

Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso depositato il 20 dicembre 1991, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 luglio 1991, n. 199 (Applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nelle materie di competenza della Direzione Generale del Personale e degli [OSCURATO:PERSONA] e Amministrativi. Concessione di sussidi, premi ed assegni a scuole, Enti ed [OSCURATO:PERSONA] nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale). Secondo la ricorrente, il decreto contrasterebbe con le norme costituzionali che riconoscono parità di diritti ai cittadini della Regione e violerebbe competenze ed autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Bolzano, cui spetterebbe, in maniera esclusiva, di concedere sussidi, premi ed assegni nelle materie indicate e, quindi, disciplinarne autonomamente le modalità di erogazione. Risulterebbero pertanto violati gli artt. 2; 4; 8, primo comma, numero 4 e numero 29; 9, primo comma, numero 2 e numero 11; 15, ultimo comma; 16, primo comma; 19; 50, quarto comma; 84, secondo comma; 99 e 100 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione (dd.P.R. 1° novembre 1973, n. 689; 1° novembre 1973, n. 691; 28 marzo 1975, n. 475, e 10 febbraio 1983, n. 89), nonché l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e l'art. 3 della Costituzione. Nel titolo e nel preambolo del decreto si dice che esso è stato emanato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma il richiamo non sarebbe, secondo la Provincia, pertinente e, in particolare, l'art. 12 di essa non prevederebbe affatto l'erogazione di fondi unilaterali nelle zone di confine. Nell'ambito della Provincia autonoma di Bolzano si applicherebbero quindi solo i princip/' fondamentali della legge n. 241 del 1990 e non le sue singole disposizioni, qual'è l'art. 12 cui si richiama il decreto impugnato: decreto, dunque, che sarebbe privo di fondamento legislativo. Secondo la ricorrente, il decreto impugnato invaderebbe, poi, le competenze attribuitele dallo Statuto speciale per il Trentino-[OSCURATO:PERSONA] (artt. 8, numero 4, 16, primo comma, e 9, numero 2 e numero 11, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Inoltre, i criteri di erogazione stabiliti dal decreto violerebbero i princip/' di eguaglianza fra i gruppi etnici, col prevedere unicamente iniziative che valorizzino la lingua e la cultura italiana mediante organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali in lingua italiana, "per mantenere vivo lo sviluppo della cultura della lingua italiana e dei dialetti locali, soprattutto nelle zone mistilingue". Assume infine la Provincia ricorrente che il decreto impugnato violerebbe le norme costituzionali sull'autonomia finanziaria della Provincia, riconosciute dalla legge 30 novembre 1989, n. 386. Conclude quindi la ricorrente chiedendo l'annullamento in parte qua del decreto impugnato. 2. - Si è costituita, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, contestando in primo luogo la tesi della Provincia ricorrente secondo cui lo Stato non potrebbe perseguire a Bolzano finalità di valorizzazione della lingua e della cultura italiana che può perseguire all'estero. Non sembrano all'Avvocatura pertinenti le argomentazioni della Provincia sia sulle competenze provinciali di cui all'art. 8, numero 4 e numero 29, ed all'art. 9, numero 2 e numero 11, sia in ordine all'obiettivo di non creare "corsie preferenziali per l'uno o per l'altro gruppo" (destinatari di interventi per la diffusione della cultura italiana potrebbero essere proprio i cittadini del gruppo linguistico tedesco). Né le disposizioni di legge di cui all'art. 5 della legge n. 386 del 1989 impedirebbero l'intervento statale. L'Avvocatura dello Stato conclude pertanto chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato. Nelle more del giudizio il Ministro della pubblica istruzione, con decreto 4 marzo 1992, n. 58, ha ritirato il decreto impugnato, avendo ravvisato "la necessità di procedere ad una revisione complessiva della normativa in materia, anche in considerazione delle diversificate situazioni nelle zone di confine delle regioni a statuto speciale". Di tanto ha dato comunicazione anche l'Avvocatura dello Stato nel corso dell'udienza pubblica. È conseguentemente venuta meno la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1992. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] Depositata in cancelleria l'11 maggio 1992. Il cancelliere: [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Corte costituzionale n. 211/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris