CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 1967
Cassazione n. 03270/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 30/06/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari ha respinto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la misura della sospensione dei pubblici uffici, per i reati di cui agli artt. 81, 110, 353, 353-bis cod. pen. (capo M), 81, 110, 476, 479 cod. pen. (capo N), 81, 110, 353-bis cod. pen. (capo P). 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] per i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione ai reati di cui all'art 353-bis cod. pen. contestati ai capi M e P. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art 273 cod. pen., per difetto di gravi indizi di colpevolezza in relazione ai reati di cui agli artt. 353-bis e 476-479 cod. pen. 2.3. Violazione di legge in riferimento all'art. 353-bis cod. pen. contestato al capo P, per difetto dell'elemento soggettivo del reato. 3. Dopo la proposizione del ricorso, il 4 novembre 2025, il Tribunale per il riesame ha revocato la misura cautelare e, conseguentemente, i difensori hanno depositato atto di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La sopravvenuta rinuncia, conseguente alla revoca della misura, rende il ricorso improcedibile per carenza di intesse. Poiché la rinuncia deriva da causa non imputabile al ricorrente, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno dell'interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.