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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 18909/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1763/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10996 /201 9 depositat o il28/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva allo stato passivo , in via meramente chirografaria e limitatamente all’importo di € 152.960,94, il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di autotrasporto reso nel 2014, rigettando la domanda del creditore di riconoscimento della sua collocazione in prededuzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1 - ter, d.l 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. 39/200 4, e 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017, conv. dalla l. 123/2017.

2. Dolcino proponeva opposizione al provvedimento, insistendo nella richiesta di ammissione del credito in prededuzione. 3 L’adito Tribunale di Milano , con decreto del 28 novembre 2019 , osservavache, ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. 39/2004, i crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio, e siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali.

Il tribunale spiegava, inoltre, che l’art. 8, comma 1-bis, d.l.91/2017, conv. dalla l. 123/2017 - norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1-ter, cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] - va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata e deve essere perciò inteso nel senso che la prededuzione è riconoscibile ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali (ovvero, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], alle prestazioni necessarie al funzionamento del ciclo che conduce dalla materia prima alla produzione delle bramma d’acciaio) o al risanamento ambientale.

Riteneva, infine, che il ricorso andasse respintoper difetto di prova della natura prededucibile del credito, poiché il ricorrente non aveva prodotto il contratto e la fattura ad esso relativi e la sua richiesta di acquisizione del fascicolo della verifica dei crediti era patentemente generica. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione del decreto, prospettando quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ..

Considerato che:

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall., 24 e 111 Cost., in quanto il tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudizio, non ha consentito all’opponente di discutere la causa dinanzi al collegio, cui spettava la decisione.

6. Il motivo non è fondato.

In vero, la trattazione dei procedimenti di impugnazione può avvenire, a mente dell’art. 99 l. fall., davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione è possibile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12116/2016) - anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l. fall., puramente eventuale e facoltativa.

Non trovano, invece, applicazione le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare.

7. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111-bisl. fall., in quanto i commissari straordinari, proponendo l’ammissione del credito in sede di verifica con la prededuzione richiesta e non costituendosi nel giudizio di opposizione, non avevano “mai contestato la prededucibilità del credito per come formulata”, sicché il tribunale avrebbe dovuto disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto, in applicazione del disposto dell’art. 111-bis l. fall. , piuttosto che sottoporlo a valutazioni non rientranti nella sua competenza.

8. Il motivo non è fondato.

Il disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall, laddove esclude dalla procedura di accertamento del passivo i crediti non contestati per collocazione ed ammontare, fa riferimento a condizioni anteriori al procedimento di verifica, che lo rendano inutile nel caso in cui gli organi della procedura concordino con il creditore in merito alla natura prededucibile del credito ed al suo ammontare.

La norma, invece, non trova applicazione al di fuori dell’ambito espressamente previsto dal suo contenuto, quando il procedimento di accertamento del passivo sia già stato avviato (all’evidenza per mancanza delle condizioni previste e dunque in ragione di contestazioni su collocazione e ammontare ad opera del curatore o del giudice delegato), e con riferimento al contegno assunto dalla procedura nelcorso del giudizio di opposizione.

In un simile contesto contenzioso vale, invece, il principio generale secondo cui la disciplina della contumacia ex art t . 290 e ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. 14860/2013).

9. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e 8, comma 1-bis, l. 123/2017: il tribunale – sostiene il ricorrente - ha erroneamente individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione al credito in presenza di un compendio normativo che, invece, riserva un simile trattamento a crediti vantat i da tutte le imprese di autotrasporto in relazione a servizi concernenti le attività incluse nel generale processo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA]..

Per di più il rigetto dell’opposizione era avvenuto su iniziativa del tribunale, senza che i difensori della procedura di amministrazione straordinaria avessero contestato specificamente l’assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al creditore opponente. 10.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 10.1Va detto, in primo luogo, che l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto con l’insinuazione allo stato passivo deve essere compiuto dal giudice ex officioin ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass.29254/2019).

Non si presta a censure,quindi, il fatto che il collegio dell’opposizione si sia preoccupato di verificare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione richiesta, malgrado gli organi della procedura concorsuale non abbiano preso parte al giudizio di opposizione. 10.2 L’individuazione dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione è avvenuta, invece, in maniera non corretta.

La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21151/2022), infatti, ha di recente ritenuto, in termini pienamente condivisi da questo collegio, che “l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’[OSCURATO:PERSONA], e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.; tuttavia l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica”.

La decisione impugnata non è coerente con questi principi, nella parte in cui, sotto un profilo oggettivo, lascia intendere che la prededuzione sia riconoscibile al servizio di autotrasporto funzionale all’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma piuttosto che alla situazione produttiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale.

11. Il quarto motivo assume la violazione e la falsa ed omessa applicazione degli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l. fall., in quanto il tribunale, a fronte della richiesta di acquisire l’istanza di ammissione al passivo e i documenti che la correda vano , ha omesso di provvedere in tal senso, intendendo la richiesta come una formula di stile.

12. Anche questo motivo (nel caso in cui non dovesse ritenersi pacifico che il credito dell’opponente, già ammesso al passivo al chirografo, derivi da prestazioni di autotrasporto eseguite in favore di [OSCURATO:PERSONA])deve essere accolto.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che nel giudizio di opposizione a stato passivo l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, a indicare specificamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che il tribunale, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. 12549/2017, Cass. 13888/2017, Cass.5094/2018, Cass. 15627/2018, Cass. 25663/2020).

Un simile risultato esegetico si ricava dall'inciso contenuto nell'art.99, comma 2, n. 4, l. fall. che, nel delineare il concreto perimetro dell'effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla "indicazione specifica", ad opera del creditore, " dei documenti prodotti".

La norma, in questo modo, non prevede un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, ma fa riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo; e ciò in ragione del fatto che le esigenze di concentrazione processuale, che il legislatore vuole perseguire anche nel giudizio di opposizione, impongono al creditore di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicché è solo quel materiale che ha titolo di entrare nel processo.

Ciò nondimeno, il disposto della norma fallimentare non può essere inteso in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoiscritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessiv o e riassuntivo.

Nel caso di specie il riferimento, all’interno dell’atto di opposizione, a crediti “originati da attività di autotrasporto”, “di cui le fatture allegate alla istanza di ammissione al passivo sono prova documentale”, a cui faceva seguito, subito dopo , la richiesta di acquisire “l’istanza originale di ammissione al passivo .. e i documenti con la quale essa era corredata”, non lasciava dubbi sul fatto che il Dolcino volesse identificare la documentazione che intendeva porre a suffragio delle proprie richieste attraverso un rinvio, in blocco, alla tipologia di atti (le fatture) già depositati in sede di verifica che aveva appena indicato a giustificazione delle proprie pretese creditorie.

Un simile rinvio alle fatture già depositate in sede di verifica, inequivoco seppur complessivo, soddisfaceva l’onere di indicazione specifica che l’opponente era tenuto ad assolvere exart. 99, comma 2, n. 4, l. fall..

10. Il provvedimento impugnato deve essere dunque cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo e il quarto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1763/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in R oma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione straordinaria -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 10996 /201 9 depositat o il28/11/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/3/2023dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice delegato alla procedura di amministrazione straordinaria di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva allo stato passivo , in via meramente chirografaria e limitatamente all’importo di € 152.960,94, il credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] per il servizio di autotrasporto reso nel 2014, rigettando la domanda del creditore di riconoscimento della sua collocazione in prededuzione, ai sensi degli artt. 3, comma 1 - ter, d.l 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. 39/200 4, e 8, comma 1-bis, d.l. 91/2017, conv. dalla l. 123/2017. 2. Dolcino proponeva opposizione al provvedimento, insistendo nella richiesta di ammissione del credito in prededuzione. 3 L’adito Tribunale di Milano , con decreto del 28 novembre 2019 , osservavache, ai sensi dell’art. 3, comma 1-ter, d.l 347/2003, conv. con modificazioni dalla l. 39/2004, i crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura sono prededucibili, in via d’eccezione, nel solo caso della compresenza di tutti requisiti stabiliti dal legislatore, ovvero quando si tratti di crediti di piccole e medie imprese verso una società posta in amministrazione che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, individuato con decreto del Presidente del Consiglio, e siano relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti produttivi essenziali. Il tribunale spiegava, inoltre, che l’art. 8, comma 1-bis, d.l.91/2017, conv. dalla l. 123/2017 - norma di interpretazione autentica con la quale il legislatore ha chiarito che rientrano nella categoria dei crediti prededucibili di cui all’art. 3, comma 1-ter, cit. quelli delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degli impianti produttivi dell’[OSCURATO:PERSONA] - va letto in stretta correlazione con la disposizione interpretata e deve essere perciò inteso nel senso che la prededuzione è riconoscibile ai soli crediti derivanti da prestazioni di trasporto funzionali agli impianti essenziali (ovvero, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], alle prestazioni necessarie al funzionamento del ciclo che conduce dalla materia prima alla produzione delle bramma d’acciaio) o al risanamento ambientale. Riteneva, infine, che il ricorso andasse respintoper difetto di prova della natura prededucibile del credito, poiché il ricorrente non aveva prodotto il contratto e la fattura ad esso relativi e la sua richiesta di acquisizione del fascicolo della verifica dei crediti era patentemente generica. 4.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso p er la cassazione del decreto, prospettando quattro motivi di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in amministrazione straordinaria non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.. Considerato che: 5. Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 l. fall., 24 e 111 Cost., in quanto il tribunale, malgrado la delega al giudice relatore potesse investire la sola trattazione del giudizio, non ha consentito all’opponente di discutere la causa dinanzi al collegio, cui spettava la decisione. 6. Il motivo non è fondato. In vero, la trattazione dei procedimenti di impugnazione può avvenire, a mente dell’art. 99 l. fall., davanti al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma 3, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione è possibile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 12116/2016) - anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la deformalizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma 11, l. fall., puramente eventuale e facoltativa. Non trovano, invece, applicazione le norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito delle impugnazioni dello stato passivo fallimentare. 7. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 111-bisl. fall., in quanto i commissari straordinari, proponendo l’ammissione del credito in sede di verifica con la prededuzione richiesta e non costituendosi nel giudizio di opposizione, non avevano “mai contestato la prededucibilità del credito per come formulata”, sicché il tribunale avrebbe dovuto disporre l’ammissione al passivo del credito richiesto, in applicazione del disposto dell’art. 111-bis l. fall. , piuttosto che sottoporlo a valutazioni non rientranti nella sua competenza. 8. Il motivo non è fondato. Il disposto dell’art. 111-bis, comma 1, l. fall, laddove esclude dalla procedura di accertamento del passivo i crediti non contestati per collocazione ed ammontare, fa riferimento a condizioni anteriori al procedimento di verifica, che lo rendano inutile nel caso in cui gli organi della procedura concordino con il creditore in merito alla natura prededucibile del credito ed al suo ammontare. La norma, invece, non trova applicazione al di fuori dell’ambito espressamente previsto dal suo contenuto, quando il procedimento di accertamento del passivo sia già stato avviato (all’evidenza per mancanza delle condizioni previste e dunque in ragione di contestazioni su collocazione e ammontare ad opera del curatore o del giudice delegato), e con riferimento al contegno assunto dalla procedura nelcorso del giudizio di opposizione. In un simile contesto contenzioso vale, invece, il principio generale secondo cui la disciplina della contumacia ex art t . 290 e ss. cod. proc. civ. non attribuisce a questo istituto alcun significato sul piano probatorio, salva previsione espressa, con la conseguenza che si deve escludere non solo che essa sollevi la controparte dall'onere della prova, ma anche che rappresenti un comportamento valutabile, ai sensi dell'art. 116, comma 1, cod. proc. civ., per trarne argomenti di prova in danno del contumace (Cass. 14860/2013). 9. Il terzo motivo prospetta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 3, comma 1-ter, d.l. 347/2003 e 8, comma 1-bis, l. 123/2017: il tribunale – sostiene il ricorrente - ha erroneamente individuato i requisiti soggettivi e oggettivi necessari per il riconoscimento della prededuzione al credito in presenza di un compendio normativo che, invece, riserva un simile trattamento a crediti vantat i da tutte le imprese di autotrasporto in relazione a servizi concernenti le attività incluse nel generale processo produttivo di [OSCURATO:SOCIETA].. Per di più il rigetto dell’opposizione era avvenuto su iniziativa del tribunale, senza che i difensori della procedura di amministrazione straordinaria avessero contestato specificamente l’assenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al creditore opponente. 10.Il motivo è fondato, nei termini che si vanno ad illustrare. 10.1Va detto, in primo luogo, che l'accertamento sull'esistenza del titolo dedotto con l’insinuazione allo stato passivo deve essere compiuto dal giudice ex officioin ogni stato e grado del processo, in ognuna delle sue fasi, salvo che tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali (Cass.29254/2019). Non si presta a censure,quindi, il fatto che il collegio dell’opposizione si sia preoccupato di verificare il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione richiesta, malgrado gli organi della procedura concorsuale non abbiano preso parte al giudizio di opposizione. 10.2 L’individuazione dei presupposti per il riconoscimento della prededuzione è avvenuta, invece, in maniera non corretta. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. 21151/2022), infatti, ha di recente ritenuto, in termini pienamente condivisi da questo collegio, che “l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modificazioni dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell’[OSCURATO:PERSONA], e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione poiché tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ.; tuttavia l’inciso della norma interpretativa di cui all’art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire “la funzionalità degli impianti produttivi dell'[OSCURATO:PERSONA]”, ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall’originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell’uso della particella copulativa “e”, avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi “rientrano” e “consentono”; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto pari rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell’[OSCURATO:PERSONA] in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l’attività produttiva è svolta, e a prescindere pure dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica”. La decisione impugnata non è coerente con questi principi, nella parte in cui, sotto un profilo oggettivo, lascia intendere che la prededuzione sia riconoscibile al servizio di autotrasporto funzionale all’apparato che conduce dalla materia prima alla bramma piuttosto che alla situazione produttiva di [OSCURATO:PERSONA] in quanto tale. 11. Il quarto motivo assume la violazione e la falsa ed omessa applicazione degli artt. 23 e 99, comma 2, n. 4, l. fall., in quanto il tribunale, a fronte della richiesta di acquisire l’istanza di ammissione al passivo e i documenti che la correda vano , ha omesso di provvedere in tal senso, intendendo la richiesta come una formula di stile. 12. Anche questo motivo (nel caso in cui non dovesse ritenersi pacifico che il credito dell’opponente, già ammesso al passivo al chirografo, derivi da prestazioni di autotrasporto eseguite in favore di [OSCURATO:PERSONA])deve essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che nel giudizio di opposizione a stato passivo l’opponente è tenuto, a pena di decadenza, a indicare specificamente in seno al ricorso i documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato; ne consegue che il tribunale, in difetto di produzione del documento indicato specificamente in ricorso, deve disporne l’acquisizione dal fascicolo della procedura fallimentare ove esso è custodito (cfr. Cass. 12549/2017, Cass. 13888/2017, Cass.5094/2018, Cass. 15627/2018, Cass. 25663/2020). Un simile risultato esegetico si ricava dall'inciso contenuto nell'art.99, comma 2, n. 4, l. fall. che, nel delineare il concreto perimetro dell'effetto decadenziale, opera un preciso riferimento alla "indicazione specifica", ad opera del creditore, " dei documenti prodotti". La norma, in questo modo, non prevede un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, ma fa riferimento alla necessità di elencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo; e ciò in ragione del fatto che le esigenze di concentrazione processuale, che il legislatore vuole perseguire anche nel giudizio di opposizione, impongono al creditore di indicare, in via ultimativa ed al momento del ricorso, tutti i mezzi di prova ed i documenti di cui intende avvalersi innanzi al tribunale, sicché è solo quel materiale che ha titolo di entrare nel processo. Ciò nondimeno, il disposto della norma fallimentare non può essere inteso in senso così formale da ritenere che l’opponente debba comunque indicare ciascuno dei documenti che intende porre a base delle proprie difese anche quando sia del tutto chiaro, dal tenore dei suoiscritti, a quali atti, fra quelli già prodotti in sede di verifica, egli intenda riferirsi, anche con espressioni di tenore complessiv o e riassuntivo. Nel caso di specie il riferimento, all’interno dell’atto di opposizione, a crediti “originati da attività di autotrasporto”, “di cui le fatture allegate alla istanza di ammissione al passivo sono prova documentale”, a cui faceva seguito, subito dopo , la richiesta di acquisire “l’istanza originale di ammissione al passivo .. e i documenti con la quale essa era corredata”, non lasciava dubbi sul fatto che il Dolcino volesse identificare la documentazione che intendeva porre a suffragio delle proprie richieste attraverso un rinvio, in blocco, alla tipologia di atti (le fatture) già depositati in sede di verifica che aveva appena indicato a giustificazione delle proprie pretese creditorie. Un simile rinvio alle fatture già depositate in sede di verifica, inequivoco seppur complessivo, soddisfaceva l’onere di indicazione specifica che l’opponente era tenuto ad assolvere exart. 99, comma 2, n. 4, l. fall.. 10. Il provvedimento impugnato deve essere dunque cassato nei limiti indicati, con rinvio al Tribunale di Milano, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo e il quarto
Decreto Cassazione n. 18909/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris