CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 dicembre 2022
Cassazione n. 17534/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7180/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa per procura in calce al ricorso d a ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) presso il quale ha eletto domicilio. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 35712/2022 depositata il 05/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso per cassazione della sentenza della C.T.R. della Campania (n. 8363/2019) che aveva confermato la pronuncia della C.T.P. di Napoli, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento Irpef n. TF3011203202/2017 per l’anno 2012. Con ordinanza n. 35712/22, pubblicata il 05.12.2022, la Corte dichiarò inammissibile il ricorso. 2. Contro tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per revocazione, sorretto da unico motivo. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente denuncia “l’errore di fatto in merito alle conseguenze derivanti dal mancato deposito dell’avviso di ricevimento attestante la notifica del ricorso per cassazione”. Lamenta la ricorrente che,nella fattispecie in esame, la Corte avrebbe “erroneamente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per il mancato deposito dell’avviso di ricevimento attestante l’avvenuta notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, nonostante la presenza sulla relata del timbro postale attestante la spedizione dell’atto, ritenendo che non fosse possibile larinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”. Osserva a tale riguardo che “il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, è causa di nullità, e non di inesistenza, della notificazione”, con conseguente necessità di ordinare ex art. 291 cod. proc. civ. la rinnovazione delle notificazione. 2. L'art. 391-bis cod. proc. civ. stabilisce che «Se la sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta [...] da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne [...] la revocazione». Quest'ultima disposizione prescrive che «Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [...] se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa» e precisa che «Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha perimetrato l'errore di fatto tracciandone, in primo luogo, il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norme che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti, integri gli estremi dell'error iuris, sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione. Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30994; Cass., Sez. U., 11/04/2018, n. 8984; Cass. 14/04/2017, n. 9673, § 4-5). In sintesi, la combinazione dell'art. 391-bis e dell'art. 395 n. 4 non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l'errore di diritto sostanziale o processuale e l'errore di giudizio o di valutazione. 2.2. L’errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., poi, deve consistere, al pari dell'errore revocatorio imputabile al giudice di merito, nell'affermazione o supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata in base al tenore degli atti o dei documenti di causa; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa; deve presentare i caratteri della evidenza ed obiettività; infine, non deve cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata (Cass. 28/02/2007, n. 4640; Cass.20/02/2006, n. 3652; Cass. 11/04/2001, n. 5369). In particolare, il punto si può dire controverso quando sia, appunto, oggetto di controversia, ossia incerto e per questo dibattuto. È la contestazione di un fatto a renderlo incerto e a farlo divenire giustiziabile; il che comporta l'assoggettamento di esso al dibattito del processo. Per sciogliere l'incertezza che deriva dalla contestazione proposta da una delle parti, il giudice deve quindi valutare la contestazione stessa stabilendo se essa sia fondata, o no. Perciò se vi è valutazione del contrasto tra le parti, non può esservi alcuna svista percettiva. 2.3. Con particolare riferimento alla deduzione di un errore nella lettura degli atti interni al giudizio di cassazione, Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31032 ha precisato che l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte in cui la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio, in cui la revocazione non è ammissibile essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass.29/03/2022, n. 10040). 2.4. Occorre ancora evidenziare che, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione non impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall'art. 111 Cost., della ricorribilità per cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, e che non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendone gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell'appello e del ricorso per cassazione (Cass. 16/09/2011, n. 18897). Inoltre, quanto all'effettività della tutela giudiziaria, anche la Corte di giustizia dell'UE riconosce la necessità che le decisioni giurisdizionali, divenute definitive dopo l'esaurimento delle vie di ricorso disponibili (o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi), non possano più essere rimesse in discussione e ciò al fine di garantire sia la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, sia l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass., Sez. U., 28/05/2013, n. 13181; cfr. Corte giust., 03/09/2009, in causa C- 2/08, Olimpiclub; Corte giust., 30/09/2003, in causa C-224/01, Kobler; Corte giust., 16/03/2006, in causa C-234/04, Kapferer). Gli approdi nomofilattici sopra ricostruiti trovano riscontro univoco nella giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 17 del 1986; Corte Cost. n. 36 del 1991; Corte Cost. n. 207 del 2009), laddove essa segue il percorso evolutivo del contenimento del rimedio revocatorio per le decisioni di legittimità ai soli casi di «sviste» o di «puri equivoci» e nega rilievo a pretesi errori di valutazione, così recependo il ristretto ambito dell'errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 2.5. Dunque l'interpretazione non solo letterale e sistematica, ma pure quella costituzionalmente e convenzionalmente orientata, degli artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. portano a non ammettere la revocazione delle decisioni di legittimità della Corte di cassazione per pretesi errori giuridici (sostanziali o processuali) oppure circostanziali, diversi dalla mera svista su fatti non resi oggetto di controversia, rispondendo la «non ulteriore impugnabilità in generale» all'esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme della Carta fondamentale della CEDU, di conseguire l'immutabilità e definitività della pronuncia all'esito di un sistema variamente strutturato (Cass. 29/04/2016, n. 8472). Il carattere d'impugnazione eccezionale della revocazione, prevista per i soli motivi tassativamente indicati dalla legge, comporta l'inammissibilità di ogni censura non compresa nel novero di quelle indicate (Cass. 07/05/2014, n. 9865). 3. Alla luce di tali principi, il motivo è inammissibile. 4. In piena consonanza con l’orientamento anche recente di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 20778 del 21/07/2021), l’ordinanza censurata ha ribadito che, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149, ult. comma, c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. Nel caso di specie, premesso che l’Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio, la ricorrente non ha depositato (come da attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 29.9.2022) l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione eseguita a mezzo posta, essendosi limitata a produrre l’istanza indirizzata all’ufficiale giudiziario, unitamente al timbro della relata attestante la mera spedizione dell’atto. La statuizione della Corte è censurata perché avrebbe erroneamente ritenuto che il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, fosse causa non di nullità, ma di inesistenza della notificazione. Trattasi con tutta evidenza di operazione di natura ermeneutica che implica una tipica attività giuridico-valutativa, e non di un errore di fatto previsto dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. 4.1. Né possono infine assumere rilievo ai fini revocatori le circostanze impeditive allegate dal ricorrente, e segnatamente la difficoltà di accedere agli Uffici postali per ritirare l’avviso di ricevimento durante l’emergenza pandemica. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendovi da provvedere in merito alle spese di lite alla luce del mancato svolgimento di attività difensiva dell’intimata. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte de