Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 19777/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 33873-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. nr.Contratto di subfornitura R.G.N. 33873/2018 Cron.

Rep.

Ud. 27/04/2023 CC R.G.N. 33873/2018 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 467/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a Corte di appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verbale ispettivo dell’Inps;

2. controversa la responsabilità solida le , ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, deducendo la parte privata la sussistenza di un contratto di subfornitura e non di appalto, con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], inadempiente all’obbligo di versamento dei contributi, la Corte di appello giudicava irrilevante l'indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale poiché la responsabilità solidale della committente era configurabile anche se qualificato il rapporto nei termini richiesti; R.G.N. 33873/2018

3. la Corte territoriale riteneva, altresì, non decisiv o il rilievo che la società committentesi fosse preoccupata di richiedere ed ottenere il rilascio del Durc in relazione alla posizione contributiva della ditta subfornitrice; invero, l a condotta diligenterilevava esclusivamente nei rapporti tra le due contraenti mentre non era opponibile ai terzi, nella specie l’Inps, tutelati dalla garanzia di legge.

Irrilevante era, dunque, l'emissione del DURC «infedele»dell'effettiva situazione contributiva della ditta individuale;

4. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con cinque motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso;

5. entrambe le parti hanno depositato memoria ;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedot ta violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.Lgs. nr.276 del 2003, dell’art. 2116, co. 1, cod.civ., degli artt. 4, 5 e 9 della legge nr. 192 del 1998 , per avere la Corte di appello esteso alla subfornitura la disciplina in materia di responsabilità solidale applicabile ai contratti di appalto di opere e servizi nonostante la chiara portata della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nr.254 del 2017 che limita l'obbligazione in solido del committente alla tutela dei crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei lavoratori dipendenti, non garantiti ed assistiti dall'automatismo delle prestazioni, e non alla tutela del credito Inps; R.G.N. 33873/2018

8. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.-è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.Lgs.nr. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata esteso al recupero contributivo dell'Inps la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale nonostante il subfornitore versasse in una situazione di mera omissione contributiva e non di evasione contributiva con conseguente tutela de i lavoratori regolarmente denunciati per effetto della automaticità delle prestazioni e, dunque , senza pregiudizio per i lavoratori utilizzati nell'impresa; comunque per omesso esame di fatto decisivo ( vale a dire versarsi di ipotesi di omissioni contributiva non di evasione contributiva);

9. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co.2, preleggi, dell’art. 2, co.1, D.L. nr. 210 del 2002,dell’art. 3, co.8, D.Lgs. nr. 494 del 1996, dell’art. 7 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1297 cod.civ., per omesso esame di un punto decisivo rappresentato dal fatto di non avere esteso in via di analogia, alla stessa stregua per cui si era ritenuto estensibile ed applicabile al committente di subfornitura la solidarietà exart 29, la normativa generale sull'onere dell'appaltante e, dunque, del committente di richiedere il DURCe per avere escluso -senza esaminare il fatto consistito nella ricorrenza di ipotesi di omissione e non di evasione- che l'emissione del DURC infedele rilevasse anche nell'ambito del distinto rapporto, accessorio e non sussidiario, tra obbligato solidale e Inps; in tal modo, escludendo il rilievo della responsabilità dell'Inps circa il fatto che la committente avesse destinato le risorse all'adempimento contrattuale ritenendo, in buona fede, di dover pagare l'obbligazione alla subfornitrice R.G.N. 33873/2018 anziché -sostitutivamente-pagare la contribuzione omessa da parte di quest’ultima; 10.con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.- è dedotta violazione e falsa applicazio ne degli artt. 1292, 1297, 1957 cod.civ. e 29, co.2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, per avere la Corte di appello qualificato sussidiaria l'obbligazione solidale del committente e, di conseguenza, per aver le imputato di non aver opposto il beneficium excussionis mentre avrebbe dovuto rilevare, d'ufficio, la decadenza dell'Inps per non avere tempestivamente proposto le azioni nei confronti del debitore principale,trattandosi di coobbligazione alla quale si applica la disciplina codicistica della fideiussione; 11.con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2731 cod.civ., anche con riferimento all’art. 115 cod.proc.civ. per non aver tenuto conto del valore probatorio del DURCe per avere omesso l'esame di un fatto decisivo e cioè che il DURC, proprio per la natura di certificazione, fa piena prova fino a querela di falso dell'attestato la regolarità contributiva del datore di lavoro e che, inoltre, il DURC, nella fattispecie, era stato emesso in data successiva all'accertamento ispettivo di inadempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro; 12.i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché pongono la questione de lla responsabilità solidale della committente, ai sensi dell’art.29, nei rapporti con l’Inps, per l’omissione contributiva della subfornitrice, sono infondati alla stregua dei numerosi precedenti della Corte che, seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi (v. tra le altre: Cass. nr. 6299 del 2020; Cass. nr. 24981 del R.G.N. 33873/2018 2022; Cass. nr. 29509 del 2022), ne hanno, invece, affermato la sussistenza; 13.in questa sede, deve essere confermato l’indicato orientamento, con la conseguenza che, in relazione alla subfornitura, valgono tutte le considerazioni che la Corte ha più volte affermato nell'interpretare i concreti contenuti dell’art. 29.

In particolare, viene in rilievo l’affermazione per cui il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrisponderenon solo i trattamenti retributivi ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati, della cui pretesa è legittimato l’Ente previdenziale ( tra le tante, Cass. nr. n.18004 del 2018, in motiv., punti 8 e ss).

Nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato, sin dalla sua entrata in vigore, incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest'ultimo;

14. infondat o è anche i l terzo motivo;

15. nei precedenti indicati, è stato , altresì, esaminato il profilo della condotta diligente del committente; 16.al riguardo, si è osservato come la responsabilità delineata dall’art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege.

Essa, cioè , sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, da parte di R.G.N. 33873/2018 quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (Cass. nr. 24981 cit., in motiv. punto 2); 17.può aggiungersi, con specifico riferimento alla condotta dell’INPS di rilascio del DURC, che, sia pure in fattispecie non perfettamente sovrapponibili ma egualmente caratterizzate da un « errore » dell’I stituto in relazione alla procedura di rilascio del documento di regolarità contributiva, la Corte ha osservato c he la condotta di violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'Ente previdenziale può comportare una responsabilità risarcitoria, nella ricorrenza dei relativi presupposti (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), ma non il riconoscimento della pretesa azionata.

E’, pertanto , infondato anche il quinto motivo c on cui la società ricorrente vorrebbe attribuire al DURC, successivamente rilasciato, l’effetto di paralizzare la richiesta dell’INPS; 18.da disattendere è, infine, il quarto motivo che riguarda il beneficium excussionis; 19.il regime di solidarietà applicabile è quello vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, cioè quando sorge il credito(Cass. nr. 4237 del 2019); 20.pertanto, l'art. 29, comma 2 nel testo novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, art. 21, conv. con modific. dellaL. 4 aprile 2012, n. 35(in vigore dal 7.4.2012 al 17 luglio 2012) -che ha introdotto il beneficio di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale-rileva, nella fattispecie, astrattamente, solo per il brevissimo periodo di contribuzione maturata successivamente al 7 aprile 2012; 21.il beneficio in questione richiede, tuttavia, precise condizioni.

La Corte di appello ha giudicato le stesse non ricorrenti nella fattispecie concreta.

Le censure, al riguardo, sono generiche e, come tali, non idonee a scalfire R.G.N. 33873/2018 il fondamento giustificativo della statuizione (in argomento, v. in motiv.

Cass. nr. 33403 del 2019); 22.alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, complessivamente,rigettato; 23.segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; 24.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3 .000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33873-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., [OSCURATO:PERSONA] solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. nr.Contratto di subfornitura R.G.N. 33873/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 CC R.G.N. 33873/2018 elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 248/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/07/2018 R.G.N. 467/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a Corte di appello di Ancona ha rigettato il gravame proposto dall'odierna parte ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda di accertamento negativo del credito contributivo, a seguito di verbale ispettivo dell’Inps; 2. controversa la responsabilità solida le , ai sensi dell'art. 29, comma 2, d.lgs. nr. 276 del 2003, deducendo la parte privata la sussistenza di un contratto di subfornitura e non di appalto, con la ditta individuale [OSCURATO:PERSONA], inadempiente all’obbligo di versamento dei contributi, la Corte di appello giudicava irrilevante l'indagine sull'effettiva natura del rapporto contrattuale poiché la responsabilità solidale della committente era configurabile anche se qualificato il rapporto nei termini richiesti; R.G.N. 33873/2018 3. la Corte territoriale riteneva, altresì, non decisiv o il rilievo che la società committentesi fosse preoccupata di richiedere ed ottenere il rilascio del Durc in relazione alla posizione contributiva della ditta subfornitrice; invero, l a condotta diligenterilevava esclusivamente nei rapporti tra le due contraenti mentre non era opponibile ai terzi, nella specie l’Inps, tutelati dalla garanzia di legge. Irrilevante era, dunque, l'emissione del DURC «infedele»dell'effettiva situazione contributiva della ditta individuale; 4. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con cinque motivi, cui ha resistito l’Inps con controricorso; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria ; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedot ta violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.Lgs. nr.276 del 2003, dell’art. 2116, co. 1, cod.civ., degli artt. 4, 5 e 9 della legge nr. 192 del 1998 , per avere la Corte di appello esteso alla subfornitura la disciplina in materia di responsabilità solidale applicabile ai contratti di appalto di opere e servizi nonostante la chiara portata della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale nr.254 del 2017 che limita l'obbligazione in solido del committente alla tutela dei crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei lavoratori dipendenti, non garantiti ed assistiti dall'automatismo delle prestazioni, e non alla tutela del credito Inps; R.G.N. 33873/2018 8. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.-è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 29 D.Lgs.nr. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata esteso al recupero contributivo dell'Inps la disciplina vigente in materia di responsabilità solidale nonostante il subfornitore versasse in una situazione di mera omissione contributiva e non di evasione contributiva con conseguente tutela de i lavoratori regolarmente denunciati per effetto della automaticità delle prestazioni e, dunque , senza pregiudizio per i lavoratori utilizzati nell'impresa; comunque per omesso esame di fatto decisivo ( vale a dire versarsi di ipotesi di omissioni contributiva non di evasione contributiva); 9. con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 12, co.2, preleggi, dell’art. 2, co.1, D.L. nr. 210 del 2002,dell’art. 3, co.8, D.Lgs. nr. 494 del 1996, dell’art. 7 DM [OSCURATO:DATA_NASCITA], dell’art. 1297 cod.civ., per omesso esame di un punto decisivo rappresentato dal fatto di non avere esteso in via di analogia, alla stessa stregua per cui si era ritenuto estensibile ed applicabile al committente di subfornitura la solidarietà exart 29, la normativa generale sull'onere dell'appaltante e, dunque, del committente di richiedere il DURCe per avere escluso -senza esaminare il fatto consistito nella ricorrenza di ipotesi di omissione e non di evasione- che l'emissione del DURC infedele rilevasse anche nell'ambito del distinto rapporto, accessorio e non sussidiario, tra obbligato solidale e Inps; in tal modo, escludendo il rilievo della responsabilità dell'Inps circa il fatto che la committente avesse destinato le risorse all'adempimento contrattuale ritenendo, in buona fede, di dover pagare l'obbligazione alla subfornitrice R.G.N. 33873/2018 anziché -sostitutivamente-pagare la contribuzione omessa da parte di quest’ultima; 10.con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.,civ.- è dedotta violazione e falsa applicazio ne degli artt. 1292, 1297, 1957 cod.civ. e 29, co.2, D.Lgs. nr. 276 del 2003, per avere la Corte di appello qualificato sussidiaria l'obbligazione solidale del committente e, di conseguenza, per aver le imputato di non aver opposto il beneficium excussionis mentre avrebbe dovuto rilevare, d'ufficio, la decadenza dell'Inps per non avere tempestivamente proposto le azioni nei confronti del debitore principale,trattandosi di coobbligazione alla quale si applica la disciplina codicistica della fideiussione; 11.con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2731 cod.civ., anche con riferimento all’art. 115 cod.proc.civ. per non aver tenuto conto del valore probatorio del DURCe per avere omesso l'esame di un fatto decisivo e cioè che il DURC, proprio per la natura di certificazione, fa piena prova fino a querela di falso dell'attestato la regolarità contributiva del datore di lavoro e che, inoltre, il DURC, nella fattispecie, era stato emesso in data successiva all'accertamento ispettivo di inadempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro; 12.i primi due motivi, da trattarsi congiuntamente, perché pongono la questione de lla responsabilità solidale della committente, ai sensi dell’art.29, nei rapporti con l’Inps, per l’omissione contributiva della subfornitrice, sono infondati alla stregua dei numerosi precedenti della Corte che, seguendo le indicazioni del Giudice delle leggi (v. tra le altre: Cass. nr. 6299 del 2020; Cass. nr. 24981 del R.G.N. 33873/2018 2022; Cass. nr. 29509 del 2022), ne hanno, invece, affermato la sussistenza; 13.in questa sede, deve essere confermato l’indicato orientamento, con la conseguenza che, in relazione alla subfornitura, valgono tutte le considerazioni che la Corte ha più volte affermato nell'interpretare i concreti contenuti dell’art. 29. In particolare, viene in rilievo l’affermazione per cui il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrisponderenon solo i trattamenti retributivi ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati, della cui pretesa è legittimato l’Ente previdenziale ( tra le tante, Cass. nr. n.18004 del 2018, in motiv., punti 8 e ss). Nella pronuncia nr. 18004 cit., la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato, sin dalla sua entrata in vigore, incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest'ultimo; 14. infondat o è anche i l terzo motivo; 15. nei precedenti indicati, è stato , altresì, esaminato il profilo della condotta diligente del committente; 16.al riguardo, si è osservato come la responsabilità delineata dall’art. 29 sia di tipo legale, in quanto prevista ex lege. Essa, cioè , sorge al verificarsi delle condizioni poste dalla legge, indipendentemente dal dolo o dalla colpa: richiede solo l'esistenza del rapporto contrattuale con il subfornitore e l'inadempimento, da parte di R.G.N. 33873/2018 quest'ultimo, dei suoi obblighi contributivi verso i dipendenti (Cass. nr. 24981 cit., in motiv. punto 2); 17.può aggiungersi, con specifico riferimento alla condotta dell’INPS di rilascio del DURC, che, sia pure in fattispecie non perfettamente sovrapponibili ma egualmente caratterizzate da un « errore » dell’I stituto in relazione alla procedura di rilascio del documento di regolarità contributiva, la Corte ha osservato c he la condotta di violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'Ente previdenziale può comportare una responsabilità risarcitoria, nella ricorrenza dei relativi presupposti (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018), ma non il riconoscimento della pretesa azionata. E’, pertanto , infondato anche il quinto motivo c on cui la società ricorrente vorrebbe attribuire al DURC, successivamente rilasciato, l’effetto di paralizzare la richiesta dell’INPS; 18.da disattendere è, infine, il quarto motivo che riguarda il beneficium excussionis; 19.il regime di solidarietà applicabile è quello vigente al momento dell'assunzione dell'obbligazione, cioè quando sorge il credito(Cass. nr. 4237 del 2019); 20.pertanto, l'art. 29, comma 2 nel testo novellato dal D.L. 9 febbraio 2012, art. 21, conv. con modific. dellaL. 4 aprile 2012, n. 35(in vigore dal 7.4.2012 al 17 luglio 2012) -che ha introdotto il beneficio di preventiva escussione del patrimonio del debitore principale-rileva, nella fattispecie, astrattamente, solo per il brevissimo periodo di contribuzione maturata successivamente al 7 aprile 2012; 21.il beneficio in questione richiede, tuttavia, precise condizioni. La Corte di appello ha giudicato le stesse non ricorrenti nella fattispecie concreta. Le censure, al riguardo, sono generiche e, come tali, non idonee a scalfire R.G.N. 33873/2018 il fondamento giustificativo della statuizione (in argomento, v. in motiv. Cass. nr. 33403 del 2019); 22.alla stregua di quanto esposto, il ricorso va, complessivamente,rigettato; 23.segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo; 24.sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3 .000,00, per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore import
Sentenza Cassazione n. 19777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris