CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 gennaio 2023
Cassazione n. 12765/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16794/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e ZANARDO M ARISA, elettivamente domiciliate in Roma , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Aci che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 247 8/2016 depositata il 27/11/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA] deceduto nel corso della vicenda, premesso che con sentenza 858/2012 il [OSCURATO:PERSONA] per il Veneto, in esecuzione della dichiarata illegittimità di una pregressa procedura di espropriazione, aveva ordinato al Comune di Padova di procedere alla restituzione del fondo illegittimamente ablato ovvero di procedere all'acquisizione in sanatoria di esso, impugnavano con ricorso avanti alla Corte d'Appello di Venezia l'indennità loro liquidata dal predetto Comune allegando preliminarmente in ordine all'ammissibilità della proposta opposizione che, sebbene il provvedimento di acquisizione fosse stato adottato nel luglio 2012 e fosse stato notificato al loro dante causa a mente dell'art. 140 cod. proc. civ., esse non ne avevano avuto alcuna conoscenza, atteso che il destinatario, in persona dello [OSCURATO:PERSONA], si era da tempo trasferito di fatto altrove. La Corte distrettuale ha respinto, con l'ordinanza di cui in epigrafe, detta domanda sul duplice rilievo che anche alla liquidazione delle indennità previste dall'art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 si renda applicabile il termine di decadenza dell'art. 29 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in adesione all'interpretazione estensiva di esso operata dalla giurisprudenza di questa Corte; e che la tardività con cui le attrici avevano proceduto all'impugnazione del relativo provvedimento, e la conseguente decadenza cheera perciò maturata a loro carico, non fosse imputabile ad errore scusabile, anzi emergendo al riguardo la loro negligenza, posto che, pur essendo il loro dante causa parte del giudizio conclusosi con la citata sentenza del TAR, non era stata fatta nessuna comunicazione degli intervenuti mutamenti nella situazione di fatto del medesimo, non rilevando, RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli d'altro cantoi pretesi contrasti giurisprudenziali sull'applicabilità alla specie dell'art. 29 d.lgs. 150/2011, in realtà insussistenti. Per la cassazione di detta sentenza le soccombenti si valgono di quattro motivi di ricorso, ai quali resiste il Comune di Padova con controricorso. Memorie di entrambe le parti exart. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, mercé i quali si censura l'impugnato deliberato nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 29 d.lgs. 150/2011, con ogni conseguente ricaduta ostativa in punto di tempestività della domanda, poiché esso, da un lato, violerebbe l'art. 2953 cod. civ., in quanto si è in presenza di un actio iudicatidiscendente dalla citata pronuncia del TAR e, dall'altro, asseconderebbe un'interpretazione estensiva della norma processuale, in contrasto con la natura eccezionale del rimedio introdotto dall'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono inammissibili a mente dell'art. 360, n. 1, cod. proc. civ. in quanto declinati in contrasto con i consolidati principi enunciati in materia da questa Corte, senza peraltro che dalla loro illustrazione emergono ragioni di ripensamento. 3. Come ha perciò osservato il decidente, allorché, al fine di motivare la pronunciata declaratoria di inammissibilità della domanda per inosservanza del termine di decadenza previsto dall'art. 29, comma 3, d.lgs. 150/2011, ha fatto ampiamente richiamo alle ragioni già enunciate in questa direzione da SS.UU. 15283/2016 – rispetto alle quali la doglianza di cui al primo motivo non coglie temporalmente che tra il giudicato amministrativo e l'esercizio dell'azione indennitaria si colloca l'adozione del RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli provvedimento di acquisizione in sanatoria – la giurisprudenza di questa Corte è stabilmente orientata a ritenere che «in tema di espropriazione per pubblica utilità, ove si discuta unicamente della quantificazione dell'importo dovuto in applicazione dell'art. 42 bisdel d.P.R. n. 327 del 2001, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e le relative controversie sulla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto quale quello della acquisizione sanante introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva» (Cass., Sez. U, 12/06/2018, n. 15343). Si è al riguardo, ancor più di recente, osservato che la riconduzione dell'acquisizione sanante nell'ambito dei procedimento che a mente dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 ha luogo in unico grado avanti alla Corte d'Appello non solo non è lesiva dei diritti dell'amministrazione per esserle preclusa l'introduzione di azioni di rivalsa nei confronti di terzi, nell'ipotesi di concorso di più enti nella realizzazione dell'opera pubblica, trattandosi di una limitazione coerente con la natura del procedimento, ma neppure può dirsi pregiudizievole nei confronti del privato per essergli consentito di agire nei confronti della sola autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, essendo tale autorità, cui è affidato il pagamento dell'indennità, il suo creditore (Cass., Sez. U, 20/07/2021, n. 20691). E se in ciò, come pure considerato dalla Corte Cost. nella sentenza 71/2015, non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 24 Cost., rendendosi essa riconoscibile solo nei casi di sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione o di imposizione di oneri tali da compromettere RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli irreparabilmente la tutela stessa e non quando la tutela accordata risulti conformata in modo da garantire comunque un serio ristoro economico, neppure è ipotizzabile, con più diretto riferimento al caso che ne occupa, un conflitto con gli artt. 6 e 13 CEDU ove si consideri che anche secondo la giurisprudenza della corte di Strasburgo "il diritto a un tribunale" non è assoluto, ma si presta a limitazioni implicite inerenti alle condizioni di ammissibilità di un ricorso, in quanto esso richiede per sua stessa natura una regolamentazione da parte dello Stato, che gode a questo proposito di un certo margine di apprezzamento ([OSCURATO:PERSONA] c. Spagna, n. 38695/97 e Mortier c. Francia, n. 42195/98), sicché costituisce diritto degli stati membri aderenti prevedere norme di procedura la cui inosservanza possa comportare, come nel caso ad esempio del ricorso per cassazione, una mancata pronuncia sul merito della pretesa per carenza di una condizione di ammissibilità ( Khalfaoui c. Francia, n. 34791/97 e Beles e altri c. Repubblica ceca, n. 47273/99), purché tali norme siano dirette a soddisfare esigenze di corretta organizzazione processuale e, quindi, uno scopo legittimo e non svuotino il diritto di accesso al giudice previsto dalla convenzione stessa e accertato secondo un criterio di ragionevolezza e proporzionalità ( Guerin c. Francia, n.24767/94). Nel rigettare entrambe le ragioni di doglianza, a quindi ribadito il convincimento che nel dare applicazione estensiva alla norma de qua,includendovi, dunque, anche le azioni esperibili in relazione alla disciplinadell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001, le Sezioni Unite hanno più semplicemente inteso confermare anche in questo campo la piena vigenza di un principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, riconoscendo al giudice ordinario, funzionalmente competente, la giurisdizione su una controversia che a tale giudice appartiene RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli naturaliter, avendo ad oggetto una pretesa intrinsecamente indennitaria. 4. Il terzo motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnato deliberato nella parte in cui ha ritenuto applicabile nella specie l'art. 29 d.lgs. 150/2011 perché operata in violazione del principio di irretroattività della legge e del principio tempus regit actum, posto infatti che la vicenda ablativa aveva preso avvio nel 1995 e, dunque, ben prima che la norma applicata fosse entrata in vigore, è frutto di una lettura incoerente della fattispecie e per questo è privo di fondamento. Per vero, nella sua proiezione processuale, quale è evoca ta da l secondo dei principi richiamati , la doglianza è totalmente priva di pregio, posto che l'azione indennitaria di che trattasi è stata introdotta con ricorso depositato il 30.9.2016, onde rettamente il decidente ne ha scrutinato previamente l'ammissibilità alla stregua del contestato art. 29 d.lgs. 150/2011 e riscontrandone la tardività – peraltro doppiamente biasimevole poiché prima delle comunicazioni intercorse nel giugno-luglio 2016, le ricorrenti già nel 2014 erano state notiziate dell'avvenuta definizione del contenzioso per non essere stata a suo tempo impugnata la liquidazione dell' indennità disposta con il provvedimento di acquisizione in sanatoria del 2012 – per l'inutile decorso del previsto termine di impugnazione. E, dunque, il decidente si è sul punto esattamente attenuto al principio asseritamente violato. Quando poi, a prezzo di qualche indubbia forzatura logica, si pensasse, in un'ipotetica trasposizione sostanziale della doglianza, che per mezzo dell'applicazione alla specie dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 si sia applicato il meccanismo indennitario ad una fattispecie i cui antefatti erano venuti ad esistenza ben prima della RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli sua introduzione, l'ultimo comma dell'art. 42-bis d.P.R. 327/2001 fuga ogni residuo dubbio. 5. Il quarto motivo di ricorso, mercé il quale si censura l'impugnato deliberato nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile la remissione in termini dell'art. 153 cod. proc. civ., quantunque la scusabilità dell'errore fosse ravvisabile nella pretesa sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, di guisa che non sarebbero applicabili le decadenze e le preclusioni maturate in conseguenza di un revirement, è anch'esso infondato. Come ha invero debitamente precisato l'ordinanza impugnata il rappresentato contrasto aveva ad oggetto, alla stregua della rinnovata disposizione dell'art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e del silenzio dell'art. 29 d.lgs. 150/2011 sulle controversie indennitarie suscitate dall'art. 42-bisd.P.R. 327/2001, una questione di riparto della giurisdizione – questione che ove mai si fosse ritenuta rilevante, come nota il decidente, non avrebbe comunque sollevato le ricorrenti dall'impugnare il relativo provvedimento avanti al giudice amministrativo nel termine altrettanto preclusivo di sessanta giorni – che, peraltro, all'epoca dell'incardinamento del presente giudizio erastata già composta dalle SS.UU. 6. Il ricorso va dunque respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico delle ricorrentidel contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presentegiudizio che liquida in favore di parte resistente in RG 16794/18Zanardo-Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli euro 8200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti, ove