CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 30869/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato; rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine, rispettivamente, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. e all'applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, completa e priva di manifesta contraddittorietà, non vengono indicati gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato che il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura, rispettivamente, la contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la violazione di legge, nonché il vizio motivazionale, in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, che qui si condivide, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e le determinazioni alla base della fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] estens