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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 29606/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

TA' di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA CERONIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale diBologna, sezione impugnazioni cautelari penali, in epigrafe indicata, che ha rigettatol’appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nei confronti dell’ordinanza, depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di assise di appello di Bologna, anche richiamando lapreclusione processuale derivante dalla formazione del c.d. giudicato cautelare, avevarespinto un’istanza proposta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da ordinanza cautelare in data 16/03/2023 (eseguitail 30/05/2023), emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna inquanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e di concorso con altri in sei episodi di acquisto, detenzione e cessione di cospicuepartite di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2 del medesimo decreto), variabili tra i 14 e i 251chilogrammi.1.2.

Il giudizio di cognizione si è svolto con rito abbreviato e si è concluso con lasentenza resa in data 08/11/2024 che ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i delittia lui ascritti e per i quali era stata ritenuta la gravità indiziaria, condannandolo allacomplessiva pena di anni 12 di reclusione.

Contro tale condanna è stato interposto appelloil cui giudizio pende attualmente innanzi alla Corte d'assise di appello di Bologna (poiché,nell'ambito del medesimo procedimento, coinvolgente più coimputati, sono anchecontestati delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione).2.

Il ricorso consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono:2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenzadelle esigenze cautelari e all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con controlloelettronico.

La difesa lamenta che il Tribunale abbia ritenuto “del tutto marginale”l’esclusione, avvenuta in sede di giudizio di merito, della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis 1 cod. pen., trattandosi, a suo dire, di un “fatto nuovo” incidente sul profilodi pericolosità dell’imputato.

Anche con riguardo agli invocati arresti domiciliari lamotivazione sarebbe manifestamente illogica, atteso che l’argomentazione relativa allacircostanza di avere in passato utilizzato sistemi di comunicazione criptata ([OSCURATO:PERSONA])condurrebbe a rendere inapplicabile la misura degli arresti domiciliari a chiunque abbiautilizzato strumenti tecnologici per delinquere.

L’ordinanza impugnata non illustrerebbe leragioni della inidoneità degli arresti domiciliari assistiti da braccialetto elettronico.

La difesasi duole, infine, del fatto che il Tribunale non abbia adeguatamente tenuto conto delnotevole lasso di tempo trascorso in custodia cautelare (quasi tre anni);2.2.

Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allavalutazione della personalità dell’imputato e alla proporzionalità della misura.

Il Tribunale,da un lato, dà atto del ruolo di “mero partecipe” ascritto all’imputato e, dall’altro, ne delineaun profilo di pericolosità criminale di massimo livello, desunto in via quasi automaticadall’uso di telefoni criptati e dai precedenti penali (molto risalenti nel tempo).

Dopo quasitre anni di detenzione preventiva, si sarebbe dovuto verificare se le residue esigenzecautelari, alla luce dei nuovi elementi (esclusione dell’aggravante mafiosa, disponibilità didomicilio e braccialetto) non potessero essere adeguatamente fronteggiate con gli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun poteredi riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito.

Ilcontrollo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760).

Deve, altresì, rammentarsi che, in sede di appello avverso laordinanza di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione di misura cautelarepersonale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanzagravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventualiallegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente ilquadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragionedell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292;Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).Circoscritto nei predetti termini l’ambito di valutazione del giudice di legittimità, ilCollegio osserva come appaia dirimente la ricorrenza della doppia presunzione, disussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato,reputandola non superata, in assenza di circostanze positivamente valutabili.

Com’è noto,infatti, “la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilitadall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo provacontraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo”(Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865; Sez. 5, n.4321 del 18/12/2020, Rv. 280452).

In questa ottica, congrua appare la motivazioneladdove, richiamata la considerevole entità della pena di anni 12 di reclusione, inflitta inprimo grado e ritenuta dal Tribunale l’unico elemento di novità, si afferma che l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen.

«riveste unavalenza del tutto marginale», rimanendo a carico dell’imputato il riconoscimento(provvisorio) di colpevolezza per il grave delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, aggravatoanche dalla transnazionalità, tale da rendere «senz’altro proporzionata la permanenza dellamisura carceraria anche a distanza di circa due anni e mezzo dall’originaria applicazione,specie in assenza di qualunque altra circostanza favorevolmente valutabile per l’imputatoe nell’allarmante contesto delle vicende criminose per le quali si procede a suo carico».

Alriguardo, il Tribunale, non solo ha ricordato il coinvolgimento dell’imputato anche in seigravi reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, tutti aventi ad oggetto rilevanti quantitativi dicocaina, realizzati in modo seriale, con regolarità e continuità, nel breve volgere di pochimesi, dimostrativi di elevata professionalità criminale e di inserimento in circuiti criminaliorganizzati, ma ha rilevato come a tutt’oggi non risulti esservi stata alcuna definitivarescissione del prevenuto dal vincolo associativo o una sua presa di distanza dagli ambientidel narcotraffico.Quanto all’utilizzo, da parte dell’imputato, di sistemi di comunicazione criptata (SKTECC), l’ordinanza impugnata, rammentando che l’imputato ha operato sfruttando avanzatetecnologie di comunicazione di ardua decriptazione, ha osservato che l’utilizzo e lafamiliarità dell’imputato con simili, insidiose e difficilmente controllabili, tecnologie dicomunicazione costituisce indice di spiccata propensione a sottrarsi ai controlli dell’autorità,conseguendone che l’eventuale collocazione dell’imputato agli arresti domiciliari, anchecon braccialetto elettronico, e per di più in un ambiente comunque familiare, «risulterebbeassai ben poco tranquillizzante in chiave preventiva».Alcuna manifesta illogicità né alcuna contraddittorietà è poi dato ravvisare nel fatto che ilTribunale, pur dando atto del ruolo dell’imputato di “mero partecipe” del sodalizio deditoal narcotraffico, ne delinei un profilo di elevata pericolosità criminale, tenuto conto dellecondotte a questi ascritte e richiamate nel provvedimento impugnato.Quanto infine al decorso del tempo, l’ordinanza impugnata ne ha congruamente esclusola valenza nel caso di specie, ricordando che, ai fini della sostituzione degli arrestidomiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro soloove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazionedelle esigenze da salvaguardare (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini SimoneCosimo, Rv. 278866) e che esso non assume rilievo ex se come fattore di attenuazione aifini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito delladisciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 4 , n. 17470 del 22/03/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286207).3.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TA' di BolognaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA CERONIche ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale diBologna, sezione impugnazioni cautelari penali, in epigrafe indicata, che ha rigettatol’appello ex art. 310 cod. proc. pen., proposto nei confronti dell’ordinanza, depositata il[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui la Corte di assise di appello di Bologna, anche richiamando lapreclusione processuale derivante dalla formazione del c.d. giudicato cautelare, avevarespinto un’istanza proposta ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen. di sostituzione dellamisura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto da ordinanza cautelare in data 16/03/2023 (eseguitail 30/05/2023), emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna inquanto ritenuto gravemente indiziato del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, e di concorso con altri in sei episodi di acquisto, detenzione e cessione di cospicuepartite di cocaina (artt. 73 e 80, comma 2 del medesimo decreto), variabili tra i 14 e i 251chilogrammi.1.2. Il giudizio di cognizione si è svolto con rito abbreviato e si è concluso con lasentenza resa in data 08/11/2024 che ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i delittia lui ascritti e per i quali era stata ritenuta la gravità indiziaria, condannandolo allacomplessiva pena di anni 12 di reclusione. Contro tale condanna è stato interposto appelloil cui giudizio pende attualmente innanzi alla Corte d'assise di appello di Bologna (poiché,nell'ambito del medesimo procedimento, coinvolgente più coimputati, sono anchecontestati delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione).2. Il ricorso consta di due motivi con cui rispettivamente si deducono:2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta persistenzadelle esigenze cautelari e all’inidoneità della misura degli arresti domiciliari con controlloelettronico. La difesa lamenta che il Tribunale abbia ritenuto “del tutto marginale”l’esclusione, avvenuta in sede di giudizio di merito, della circostanza aggravante di cuiall’art. 416-bis 1 cod. pen., trattandosi, a suo dire, di un “fatto nuovo” incidente sul profilodi pericolosità dell’imputato. Anche con riguardo agli invocati arresti domiciliari lamotivazione sarebbe manifestamente illogica, atteso che l’argomentazione relativa allacircostanza di avere in passato utilizzato sistemi di comunicazione criptata ([OSCURATO:PERSONA])condurrebbe a rendere inapplicabile la misura degli arresti domiciliari a chiunque abbiautilizzato strumenti tecnologici per delinquere. L’ordinanza impugnata non illustrerebbe leragioni della inidoneità degli arresti domiciliari assistiti da braccialetto elettronico. La difesasi duole, infine, del fatto che il Tribunale non abbia adeguatamente tenuto conto delnotevole lasso di tempo trascorso in custodia cautelare (quasi tre anni);2.2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine allavalutazione della personalità dell’imputato e alla proporzionalità della misura. Il Tribunale,da un lato, dà atto del ruolo di “mero partecipe” ascritto all’imputato e, dall’altro, ne delineaun profilo di pericolosità criminale di massimo livello, desunto in via quasi automaticadall’uso di telefoni criptati e dai precedenti penali (molto risalenti nel tempo). Dopo quasitre anni di detenzione preventiva, si sarebbe dovuto verificare se le residue esigenzecautelari, alla luce dei nuovi elementi (esclusione dell’aggravante mafiosa, disponibilità didomicilio e braccialetto) non potessero essere adeguatamente fronteggiate con gli arrestidomiciliari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun poteredi riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi diapprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice di merito. Ilcontrollo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'attoimpugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno dicarattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede dilegittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hannodeterminato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazionirispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012,Siciliano, Rv. 251760). Deve, altresì, rammentarsi che, in sede di appello avverso laordinanza di rigetto della richiesta di revoca e/o di sostituzione di misura cautelarepersonale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizionilegittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanzagravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventualiallegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente ilquadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragionedell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimentoimpugnato (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292;Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).Circoscritto nei predetti termini l’ambito di valutazione del giudice di legittimità, ilCollegio osserva come appaia dirimente la ricorrenza della doppia presunzione, disussistenza delle esigenze cautelari e di idoneità della custodia in carcere di cui all'art. 275,comma 3, cod. proc. pen., che l’ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato,reputandola non superata, in assenza di circostanze positivamente valutabili. Com’è noto,infatti, “la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma 3,cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilitadall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo provacontraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo”(Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282865; Sez. 5, n.4321 del 18/12/2020, Rv. 280452). In questa ottica, congrua appare la motivazioneladdove, richiamata la considerevole entità della pena di anni 12 di reclusione, inflitta inprimo grado e ritenuta dal Tribunale l’unico elemento di novità, si afferma che l’intervenutaesclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis. 1 cod. pen. «riveste unavalenza del tutto marginale», rimanendo a carico dell’imputato il riconoscimento(provvisorio) di colpevolezza per il grave delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, aggravatoanche dalla transnazionalità, tale da rendere «senz’altro proporzionata la permanenza dellamisura carceraria anche a distanza di circa due anni e mezzo dall’originaria applicazione,specie in assenza di qualunque altra circostanza favorevolmente valutabile per l’imputatoe nell’allarmante contesto delle vicende criminose per le quali si procede a suo carico». Alriguardo, il Tribunale, non solo ha ricordato il coinvolgimento dell’imputato anche in seigravi reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90, tutti aventi ad oggetto rilevanti quantitativi dicocaina, realizzati in modo seriale, con regolarità e continuità, nel breve volgere di pochimesi, dimostrativi di elevata professionalità criminale e di inserimento in circuiti criminaliorganizzati, ma ha rilevato come a tutt’oggi non risulti esservi stata alcuna definitivarescissione del prevenuto dal vincolo associativo o una sua presa di distanza dagli ambientidel narcotraffico.Quanto all’utilizzo, da parte dell’imputato, di sistemi di comunicazione criptata (SKTECC), l’ordinanza impugnata, rammentando che l’imputato ha operato sfruttando avanzatetecnologie di comunicazione di ardua decriptazione, ha osservato che l’utilizzo e lafamiliarità dell’imputato con simili, insidiose e difficilmente controllabili, tecnologie dicomunicazione costituisce indice di spiccata propensione a sottrarsi ai controlli dell’autorità,conseguendone che l’eventuale collocazione dell’imputato agli arresti domiciliari, anchecon braccialetto elettronico, e per di più in un ambiente comunque familiare, «risulterebbeassai ben poco tranquillizzante in chiave preventiva».Alcuna manifesta illogicità né alcuna contraddittorietà è poi dato ravvisare nel fatto che ilTribunale, pur dando atto del ruolo dell’imputato di “mero partecipe” del sodalizio deditoal narcotraffico, ne delinei un profilo di elevata pericolosità criminale, tenuto conto dellecondotte a questi ascritte e richiamate nel provvedimento impugnato.Quanto infine al decorso del tempo, l’ordinanza impugnata ne ha congruamente esclusola valenza nel caso di specie, ricordando che, ai fini della sostituzione degli arrestidomiciliari con altra misura meno grave, il mero decorso del tempo ha valore neutro soloove non sia accompagnato da altre circostanze suscettibili di incidere sulla considerazionedelle esigenze da salvaguardare (Sez. 4, n. 13895 del 05/03/2020, Casalini SimoneCosimo, Rv. 278866) e che esso non assume rilievo ex se come fattore di attenuazione aifini dell'eventuale sostituzione della misura, esaurendo la sua valenza nel solo ambito delladisciplina dei termini di durata massima della custodia (Sez. 4 , n. 17470 del 22/03/2024,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 286207).3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso in data 8 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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