CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11986/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
olta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa l’1 luglio 2024 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA], procedendo con r i to abbreviato, giudicava [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati rispettivamenteascrittigli ai capi 1 (artt. 61, primo comma, nn. 1, 2 e 5, 110, 112, primo comma, n. 4, 56,575, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.), 2 (artt. 61, primo comma, n. 2, 110 cod. pen., 4legge 18 aprile 1975, n. 110), 3 (art. 61, primo comma, nn. 2 e 5, 110, 112, primo comma, n.4, 605 cod. pen.), 4 (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - T.U. stup.) e 5 (art. 73,comma 5, T.U. stup.).Occorre, in proposito, precisare che i capi 1, 2 e 3 venivano contestati, in concorso, agliimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il capo 4veniva contestato al solo imputato [OSCURATO:PERSONA]; il capo 5 veniva contestato alla sola imputataXXXXXXX.Conseguiva al giudizio di responsabilità penale degli imputati la condanna diXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni, quattro mesi e tredici giornidi reclusione, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di nove anni eventisei giorni di reclusione.Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],infine, venivano condannati alle pene accessorie di legge, al pagamento delle speseprocessuali e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi inseparata sede.2. Con sentenza emessa il 4 aprile 2025 la Corte di appello di Roma, pronunciandosisulle impugnazioni proposte da [OSCURATO:PERSONA], AlexandruIoan [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXX, in riforma della decisione appellata, riconosciute agli imputati le circostanzeirrogata a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in otto anni di reclusione e la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] insette anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione.La sentenza di primo grado, nel resto, veniva confermata.3. I fatti di reato contestati ai capi 1, 2, 3, 4 e 5 traggono origine dall’aggressione diXXXXXXXXXXXXXXX, avvenuta a [OSCURATO:PERSONA], nelle prime ore del 30 maggio 2023,eseguita dagli imputati in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per il quale si procedeseparatamente.P i ù p r e c i s a m e n t e , g l i i m p u t a t i X X X X X X X X X X X X X X X ,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], la nottedel 30 maggio 2023, intorno alle 2, si davano appuntamento con XXXXXXXXXXXXXXXnella piazza principale di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di costringerlo a saldare il debito di200,00 euro che aveva maturato con [OSCURATO:PERSONA].Dopo avere fatto salire [OSCURATO:PERSONA] nell’autovettura con cui erano giunti nelluogo dell’appuntamento, gli imputati effettuavano una prima sosta, durante la qualeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX colpiva violentemente la vittima al volto con un pugno.Successivamente, gli aggressori effettuavano una seconda sosta, nel parcheggioadiacente al ristorante dismesso [OSCURATO:PERSONA], ubicato a [OSCURATO:PERSONA], in ViaSelvotta, dove [OSCURATO:PERSONA], dopo che tutti i passeggeri erano usciti dal veicolo,a c c o l t e l l a v a X X X X X X X X X X X X X X X , c h e e r a s t a t o i m m o b i l i z z a t o d aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, attingendolo al torace e al collo; quasi contestualmente glialtri presenti iniziavano a colpire la persona offesa con calci e pugni, sferrandole altrecoltellate, fino a quando non sopraggiungeva inaspettatamente un’autovettura checostringeva i ricorrenti ad abbandonare la vittima, priva di sensi, nel luogo dove si eraverificata la brutale aggressione.Ripresosi dall’aggressione, [OSCURATO:PERSONA] denunciava il brutale pestaggio,indicando quali autori del sequestro e del ferimento [OSCURATO:PERSONA], AlexandruIoanXXXXXXX, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e descrivendo le varie fasi attraverso cui sierano concretizzati gli accadimenti criminosi verificatisi la notte del 30 maggio 2023.Deve, inoltre, precisarsi che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere presentato la denunciache dava origine al presente procedimento, veniva assunta a sommarie informazioni il 2giugno 2023, ribadendo la versione dei fatti fornita nell’immediatezza dei fatti e precisandoulteriormente che, prima di allontanarsi dal luogo del delitto, gli aggressori si erano consultatitra loro, allo scopo di decidere se dovevano lasciarlo abbandonato nell’area dove si eraverificato il pestaggio o, in alternativa se dovevano provvedere a scaricarlo “da un’altraparte”.Questa ricostruzione dell’aggressione patita da [OSCURATO:PERSONA] la notte del 30maggio 2023 si riteneva corroborata dalle dichiarazioni confessorie rese nel corso delleindagini preliminari da [OSCURATO:PERSONA], che forniva una versione dei fattiperfettamente sovrapponibile a quella prospettata dalla persona offesa. Le dichiarazioni diXXXXXXX, in particolare, in linea con quanto affermato da della XXXXXX, consentivano diindividuare i soggetti che avevano partecipato al brutale pestaggio; le modalità con cui lapersona offesa era stata condotta nel parcheggio adiacente al ristorante dismessoXXXXXXXXXXXXX; le ragioni che avevano indotto gli aggressori ad abbandonare la vittimasul luogo del ferimento.Il compendio probatorio, inoltre, veniva integrato dalla consulenza tecnica del Pubblicoministero, svolta dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che si soffermava sullapotenzialità offensiva delle coltellate inferte a [OSCURATO:PERSONA] e sulle modalità con cuisi era verificata l’aggressione nei suoi confronti la notte del 30 maggio 2023, che venivaritenuta compatibile con la versione dei fatti che era stata fornita, nella prima fase delleindagini preliminari, dalla persona offesa e da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Deve, infine, evidenziarsi che, a seguito della denuncia di [OSCURATO:PERSONA] edelle indagini conseguentemente attivate, venivano eseguite delle perquisizioni nei confrontidi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all’esito delle quali, la prima, veniva trovata inpossesso di 15,73 grammi di hashish, il secondo, veniva trovata in possesso di 4,31 grammidi hashish. In conseguenza del ritrovamento di tali quantitativi di hashish, veniva disposto ilrinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], oltre che per i reati di cui ai capi1, 2 e 3, anche per i reati di cui ai capi 4 e 5, che determinava la condanna degli imputatiall’esito dei giudizi di merito.Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi di cui ai capi 1, 2, 3, 4 e5 gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvenivano condannati alle pene di cui in premessa.4. Avverso la sentenza d i appel lo g l i imputat i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per cassazione, con atti diimpugnazione di cui occorre dare partitamente conto.4.1. L’imputata [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],proponeva ricorso per cassazione, articolando sei censure difensive, parzialmente correlate.Con il primo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone un esame congiunto,postulando tali doglianze la rivisitazione complessiva dell’aggressione armata patita daXXXXXXXXXXXXXXX, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dellasentenza impugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni cheimponevano la configurazione dell’ipotesi di reato di cui al capo 1, che appariva smentitadalle emergenze probatorie acquisite nel corso delle indagini preliminari.Secondo la difesa del ricorrente, il ferimento della persona offesa doveva esseresottoposto a una rivisitazione complessiva, in conseguenza della quale occorrevariqualificare le condotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 nella diversafattispecie delle lesioni personali aggravate, con l’esclusione dell’aggravante dellapremeditazione.Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e4 legge n. 110 del 1975, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioniche imponevano la configurazione dell’ipotesi di reato di cui al capo 2, non essendosiraggiunta la prova che il coltello con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato accoltellato, la nottedel 30 maggio 2023, era nella disponibilitàdella ricorrente ed era stato utilizzato dalla stessaper ferire la persona offesa.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e605 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delle ragioni cheimponevano la configurazione dell’ipotesi di reato di cui al capo 3, non essendosi acquisita laprova della sussistenza degli elementi costitutivi del sequestro di persona diXXXXXXXXXXXXXXX, che doveva essere escluso, essendo incontroverso che la vittima erasalita spontaneamente sull’autovettura dove si trovavano gli imputati, con cui era statacondotta nel luogo dell’accoltellamento.Con il quinto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 125, 192 cod. proc. pen. e 73T.U. stup., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni cheimponevano la formulazione del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX per il reato di cui al capo 5, che era smentito dalle emergenzeprobatorie richiamate nella decisione censurata, che non consentivano di ritenere dimostratoil coinvolgimento della ricorrente nelle attività di spaccio contestate, essendo il modestoquantitativo di hashish rinvenuto nella sua borsa, ammontante a 4,31 grammi, detenuto peruso personale.Con il sesto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione del provvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 125 cod. proc. pen., 62-bis, 132 e 133 cod. pen., per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delleragioni che imponevano l’irrogazione della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], cheveniva censurata per la sua eccessività dosimetrica, resa evidente dalla concessione dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.Queste ragioni imponevano di ribadire l’annullamento della sentenza impugnata.4.2. L’imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], proponevaricorso per cassazione, articolato in quattro, correlate, censure difensive.Con il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, articolati promiscuamente, di cui siimpone un esame congiunto, risultando prospettati in termini assimilabili ai primi tre motividell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], già passati inrassegna, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenzaimpugnata, per non avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni cheimponevano la configurazione dei reati di cui ai capi 1, 2 e 3, che appariva smentita dalleemergenze probatorie.Si deduceva, in proposito, che le risultanze processuali imponevano di riqualificare lecondotte illecite contestate a [OSCURATO:PERSONA] al capo 1 nella differente fattispecie delle lesionipersonali aggravate; di ritenere indimostrati la detenzione e il porto del coltello utilizzato perferire [OSCURATO:PERSONA], contestati al capo 2; di escludere la ricorrenza degli elementicostitutivi del sequestro di persona, contestato all’imputato al capo 3.Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio dimotivazione della sentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato opportunoconto delle ragioni che imponevano la formulazione del giudizio di colpevolezza espressonei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 4, che appariva smentito dalleemergenze probatorie richiamate nel provvedimento censurato. Tali emergenze, infatti, nonpermettevano di ritenere [OSCURATO:PERSONA] impegnato nello spaccio dello stupefacente sequestrato il30 maggio 2023, atteso che il quantitativo modesto di hashish detenuto, ammontante a15,73 grammi, era destinato a un consumo esclusivamente personale, del quale la Corteterritoriale non aveva tenuto conto.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento della sentenza impugnata.4 .3 . L ’ impu ta to [OSCURATO:PERSONA], a mezzo de l l ’ avv .[OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, che veniva articolato in tre,correlate, censure difensive.Con queste doglianze, prospettate promiscuamente dalla difesa dell’imputato, di cui siimpone un esame congiunto, risultando prospettate in termini assimilabili ai primi tre motividegli atti di impugnazione proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],già passati in rassegna, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dellasentenza impugnata, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioniche imponevano la configurazione dei reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica, che apparivasmentita dalle emergenze probatorie, che, al contrario, imponevano di sottoporre unarivalutazione complessiva le condotte illecite contestate a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXnegli stessi termini esposti per i ricorsi dei coimputati.Queste ragioni imponevano di ribadire l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 . I r i c o r s i p r o p o s t i d a X X X X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X eX X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X s o n o i n f o n d a t i .2. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], amezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in sei censure difensive.2.1. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati il primo e il quarto motivo di ricorso, di cuisi impone un esame congiunto, postulando tali doglianze la rivisitazione complessiva dellasequenza degli accadimenti criminosi culminata nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA],avvenuto a [OSCURATO:PERSONA] la notte del 30 maggio, con cui si deducevano la violazione dilegge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di meritodato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la configurazione dell’ipotesi di reato dicui al capo 1, nei termini per i quali l’imputata era stata condannata, che appariva smentitadalle emergenze probatorie.Si deduceva, in proposito, che l’aggressione armata di [OSCURATO:PERSONA] dovevaessere sottoposta a una rivisitazione complessiva, per effetto della quale occorrevariqualificare le condotte illecite contestate all’imputata al capo 1 nella diversa fattispecie dellelesioni personali aggravate, con la contestuale esclusione dell’aggravante dellapremeditazione di cui all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.Osserva il Collegio che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, sullascorta della ricostruzione dell’aggressione armata eseguita dall’imputata nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXX – il quale chiariva con quali modalità, dapprima, veniva colpitoviolentemente al volto da [OSCURATO:PERSONA], e, successivamente, venivacondotto, dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nel parcheggio adiacente al ristorante dismesso [OSCURATO:PERSONA],ubicato a [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], dove veniva sottoposto a un brutale pestaggio.La vittima, in particolare, riferiva che, giunti nel parcheggio del ristorante dismesso,[OSCURATO:PERSONA], dopo che tutti i passeggeri erano usciti dall’autovettura, accoltellavaX X X X X X X X X X X X X X X , a v v a l e n d o s i d e l l a c o l l a b o r a z i o n e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che lo aveva immobilizzato. Le coltellate sferrate dallaricorrente attingevano la vittima al torace e al collo, anche se quest’ultima parte del corponon veniva centrata appieno, essendo la persona offesa riuscita a evitare, sia pure solo inparte, il fendente.Nello stesso contesto sequenziale, tutti i correi, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iniziavano a colpireviolentemente la persona offesa con calci e pugni, attingendolo con ulteriori coltellate, fino aquando non sopraggiungeva improvvisamente un veicolo sconosciuto, che induceva gliaggressori ad abbandonare la vittima nel luogo dove si era verificata la brutale aggressione.In questa, univoca, cornice probatoria, la Corte di appello di Roma formulava ungiudizio positivo sull’idoneità degli atti posti in essere da [OSCURATO:PERSONA] e daicomplici a provocare la morte di [OSCURATO:PERSONA], formulando un giudizio dicolpevolezza che appare pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimitàconsolidata, secondo cui: «L’idoneità degli atti, richiesta per la configurabilità del reatotentato, deve essere valutata con giudizio “ex ante”, tenendo conto delle circostanze in cuiopera l’agente e delle modalità dell’azione, in modo da determinarne la reale adeguatezzacausale e l’attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione delbene protetto» (Sez. 1, n. 27918 del 04/03/2010, Resa, Rv. 248305 - 01; si veda, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 1365 del 02/10/1997, dep. 1998, Tundo, Rv.209688 - 01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filonegiurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente alleconnotazioni di brutalità dell’aggressione posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] in dannodi [OSCURATO:PERSONA], al cui indirizzo sferrava due violente coltellate, che è possibileesplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Al fine di una correttaapplicazione dell’art. 56 cod. pen., occorre ricostruire, sulla base delle prove disponibili, ladirezione teleologica della volontà dell’agente quale emerge dalle modalità diestrinsecazione concreta della sua azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultatoda lui avuto di mira, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile allaindividuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo.Tutti gli ipotizzabili eventi ulteriori suscettibili di essere posti in relazione causale con la dettacondotta, ma non voluti dall’agente come conseguenza della propria azione o omissione,sono pertanto destinati a collocarsi al di fuori della sfera di applicazione della norma chepunisce il tentativo, acquistando essi rilievo nel solo caso di effettiva lesione del beneprotetto» (Sez. 1, n. 7938 del 03/02/1992, Lubrano di Ricco, Rv. 1912421 - 01).Non può, pertanto, non ribadirsi che la dinamica dell’aggressione armata posta inessere dall’imputata e dai correi in danno di [OSCURATO:PERSONA], così comecorrettamente ricostruita dalla Corte di appello di Roma, deve ritenersi univocamentedimostrativa del fatto che l’azione dei quattro aggressori conseguiva a una volontà omicida,teleologicamente orientata nella direzione prefigurata nella decisione impugnata.Il percorso ricostruttivo seguito dalla Corte di merito, dunque, consente di affermare chela ricorrente e i suoi tre complici aggredivano brutalmente la vittima, accoltellandola, dopoaverla condotta nel parcheggio del ristorante dismesso contro lasua volontà, colpendolaviolentemente con calci e pugni, noncurante del rischio di causarne il decesso; evento,quest’ultimo, che non si verificava per cause indipendenti dalla volontà dell’imputata e deicorrei, essendo incontroverso che soltanto il sopraggiungere inaspettato di un’autovetturasconosciuta, induceva gli aggressori ad allontanarsi dal luogo del brutale pestaggio, dove lapersona offesa veniva abbandonata completamente priva di sensi.2.1.1. Deve, per altro, verso evidenziarsi che la rivalutazione degli accadimenticr iminosi postula un giudiz io di inattendibi l i tà del le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXX nelle due occasioni processuali in cui, nel corso delle indaginipreliminari, veniva esaminato.Occorre, in proposito, precisare che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] devonoessere ricondotte a quelle rese dalla persona offesa, con la conseguenza che rivalutazioneinvocata dalla difesa della ricorrente appare incompatibile con la giurisprudenza consolidatadi questa Corte, che esclude l’applicazione della regola generale dell’art. 192 cod. proc. pen.a tali atti istruttori, affermando: «Le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono esserelegittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni diqualsiasi testimone» (Sez. U, n. 4161 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214 - 01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filonegiurisprudenziale risalente nel tempo, che ritiene le dichiarazioni della persona offesa, di persé sole, idonee a fondare un giudizio di responsabilità nei confronti dell’imputato, che èpossibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema divalutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possonoessere poste sia le dichiarazioni della parte offesa sia quelle di un testimone legato da strettivincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della persona offesadal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttaviaessere assunta anche da sola come fonte di prova, ove sia sottoposta a un attento controllodi credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontriesterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità»(Sez. 5, n. 6910 del 27/04/1999, Mazzella, Rv. 213613 - 01).A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che le dichiarazioni rese daXXXXXXXXXXXXXXX sulla dinamica degli accadimenti criminosi culminata nel brutalepestaggio al quale veniva sottoposto, verificatosi la notte del 30 maggio 2023, non venivanovalutate isolatamente, essendo corroborate dal residuo compendio probatorio, nell’ambitodel quale assumono un ril ievo stringente le dichiarazioni confessorie rese daXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nel corso delle indagini preliminari. L’imputato, infatti, dopoessere stato arrestato, ammetteva, senza riserve, le sue responsabilità in ordine allecondotte illecite ascrittegli ai capi 1, 2 e 3, fornendo una ricostruzione della sequenza degliavvenimenti culminata con la brutale aggressione di [OSCURATO:PERSONA] compatibile conquella fornita dalla stessa persona offesa nelle due occasioni processuali in cui venivaesaminato, non lasciando spazio per prefigurare una ricostruzione della dinamica degliaccadimenti criminosi alternativa a quella posta a fondamento del giudizio di colpevolezzadell’imputata.Deve, infine, rilevarsi che la ricostruzione dei fatti di reato contestati alla ricorrente aicapi 1, 2 e 3, incentrata sulle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sul piano medico-legale, appare ulteriormente corroboratadagli esiti della consulenza tecnica del Pubblico ministero, eseguita dalla dott.ssaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che, in linea con il nucleo probatorio essenziale delpresente procedimento, riteneva le ferite riscontrate sul corpo della persona offesacompatibili con le accuse della vittima e con le dichiarazioni confessorie dell’imputato.2.1.2. Nella cornice probatoria incontroversa, descritta nei paragrafi 2.1 e 2.1.1, prive dirilievo processuale appaiono le censure difensive relative all’assenza di premeditazione nelcomportamento di [OSCURATO:PERSONA], prospettata quale quarto motivo di ricorso, chepostulano un’occasionalità del contributo concorsuale fornito dalla ricorrenteall’accoltellamento della vittima smentita dalle emergenze probatorie. Le risultanzeprocessuali, infatti, impongono di ribadire che il pestaggio al quale veniva sottopostoXXXXXXXXXXXXXXX era il frutto di una pianificazione accurata dell’imputata e dei complici,che traeva origine dalla decisione di punire la vittima per non avere saldato il debito di200,00 euro, maturato con XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Non è, dunque, possibile ipotizzare, a sostegno dell’assenza di premeditazione nelcomportamento di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente esclusione dell’aggravante dicui all’art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., così come contestata al capo 1, la natura nonpreventivamente concertata del suo apporto concorsuale, dovendosi evidenziare che, peripotizzare un siffatto contributo, occorreva che il suo comportamento criminoso si fossepresentato come occasionale rispetto all’accoltellamento di Krstian XXXXXX, che costituival’obiettivo predeterminato dell’aggressione, sviluppatasi attraverso un’articolata sequenzacriminosa. Appare, in proposito, opportuno richiamare il passaggio argomentativo esplicitatoa pagina 5 della decisione di primo grado, nel quale si evidenziava che l’ipotesi di reatocontestata agli imputati al capo 1 doveva essere qualificata «come tentato omicidio nellaforma aggravata premeditata [,] avendo i partecipi concordato ed eseguito l’azione punitiva[,] prelevato la vittima condotta in auto dove avveniva l’accoltellamento per futili motivi(mancato pagamento di debito di droga) […]».Occorre, pertanto, ribadire che le evidenze processuali e il contesto criminale in cuimaturava la decis ione di organizzare la spediz ione puni t iva in danno diXXXXXXXXXXXXXXX smentiscono l’estemporaneità del contributo concorsuale fornito daXXXXXXXXXXXXXXX, imponendo, al contrario, il riconoscimento dell’aggravante di cuiall’art. 577, comma primo, n. 3, cod. pen., che deve essere ricostruita in termini oggettivi,tenendo conto della sedimentazione del progetto criminoso, di cui la ricorrente aveva pienaconsapevolezza. Il riconoscimento circostanziale, quindi, appare rispettoso del compendioprobatorio e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, risalente a Sez. U, n.337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 - 01, secondo cui: «Elementicostitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallotemporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentireuna ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) ela ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animodell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)».2.1.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del primo e delquarto motivo di ricorso, esaminati congiuntamente.2.2. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, pernon avere la Corte di merito dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano laconfigurazione delle ipotesi di reato di cui al capo 2, non essendosi raggiunta la prova che ilcoltello con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato accoltellato, la notte del 30 maggio 2023,era nella disponibilitàdella ricorrente ed era stato utilizzato dalla stessa per ferire la personaoffesa nel luogo dove era stato condotto dagli aggressori.Osserva il Collegio che questa doglianza omette di considerare che, secondo quantoaffermato da [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni devono ritenersi attendibili alla lucedelle considerazioni espresse nel paragrafo 2.1.1, cui si rinvia, era stata proprioXXXXXXXXXXXXXXX a sferrargli le prime due coltellate, dopo che il gruppo degliaggressori si era fermato nel parcheggio adiacente al r istorante dismessoXXXXXXXXXXXXX di [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che l’azione aggressiva posta in esserein danno di [OSCURATO:PERSONA] prendeva le mosse proprio dall’ iniziativa diXXXXXXXXXXXXXXX, che impugnava il coltello con cui la persona offesa veniva attinta altorace e al collo, dando inizio al brutale pestaggio della vittima, che dopo i primi duefendenti, veniva colpito violentemente con calci e pugni dai correi della ricorrente, che lesferravano altre coltellate.Non può, in ogni caso, non rilevarsi che l’iniziativa congiunta e programmata degliimputati, sfociata nel ferimento di [OSCURATO:PERSONA], impone di ritenere l’azionecongiunta degli aggressori il frutto di un comportamento moralmente condiviso da tutti ipartecipanti alla spedizione punitiva organizzata la notte del 30 maggio 2023. Sul punto, nonsi può non richiamare la giurisprudenza di questa Corte, correttamente applicata neiconfronti di tutti gli imputati del presente procedimento, secondo cui: «In tema di concorso dipersone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possamanifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione odeterminazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione oconsumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione oautorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) nonesime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una realepartecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale formaessa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere daglialtri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale,pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete delsuo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo diricorso.2.3. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo diricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, per non avere la Corte territoriale dato adeguato conto delleragioni che imponevano la configurazione dell’ipotesi di reato di cui al capo 3, non essendosiacquisita la prova della sussistenza degli elementi costitutivi del sequestro di persona diXXXXXXXXXXXXXXX, che doveva essere escluso, essendo incontroverso che la vittima erasalita spontaneamente sull’autovettura dove si trovavano gli imputati, con cui era statacondotta nel luogo dove veniva sottoposta a un brutale pestaggio da parte della stessaricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX.Osserva il Collegio che il percorso argomentativo esposto nelle pagine 7 e 8 delladecisione censurata, relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cuial capo 3, appare pienamente rispettoso delle emergenze probatorie, su cui si èdiffusamente soffermati nei paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.2, ai quali si rinvia, oltre a esserecorroborato dal principio di diritto affermato da Sez. 5 n. 19548 del 17/04/2013, Rv. 256746 -01, che si attaglia perfettamente al caso di specie, secondo cui: «Integra il delitto disequestro di persona la condotta di colui che costringe la vittima, sotto minaccia di unapistola, a salire su un’automobile, indipendentemente dalla durata dello stato di privazionedella libertà, che può essere limitato anche a un tempo breve» (Sez. 5 n. 19548 del17/04/2013, Rv. 256746 - 01).Nella stessa direzione ermeneutica, si muove il principio di diritto affermato da Sez. 5 n.19548 del 17/04/2013, Rv. 256746 - 01, che si sofferma sull’elemento soggettivo dell’ipotesidi reato ascritta a [OSCURATO:PERSONA] al capo 3, secondo cui: «L'elemento soggettivo deldelitto di sequestro di persona non richiede il dolo specifico, essendo sufficiente il dologenerico consistente nella consapevolezza di infliggere alla vittima la illegittima restrizionedella sua libertà fisica, intesa come libertà di locomozione».Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo diricorso.2.4. Deve ritenersi infondato anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano laviolazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere laCorte di merito dato adeguato conto delle ragioni che imponevano la formulazione delgiudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui alcapo 5, che era smentito dalle emergenze probatorie richiamate nella stessa decisionecensurata, che non consentivano di ritenere dimostrato il coinvolgimento della ricorrentenelle attività di spaccio contestate, essendo lo stupefacente rinvenuto nella sua borsadetenuto per uso esclusivamente personale.Osserva il Collegio che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corte territoriale per ilreato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 5 appare congruo e rispettoso delleemergenze probatorie, dovendosi evidenziare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesadella ricorrente, che il dato ponderale della sostanza stupefacente trovata nella borsadell’imputata, ammontante a 4,31 grammi di hashish, peraltro corrispondenti a 68 dosi mediegiornaliere, non può ritenersi, in quanto tale, decisivo rispetto alla configurazione dellafattispecie oggetto di contestazione processuale e deve essere correlato alle ulterioriemergenze probatorie.La Corte di merito, dunque, faceva corretta applicazione del principio di diritto affermatoda Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604 - 01, secondo cui: «In materia distupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condottanon appaia indicativa della immediatezza del consumo, viene effettuata dal giudice di meritotenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri diapprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza odella manifesta illogicità della motivazione».Nella stessa direzione ermeneutica, si consideri il più risalente principio di diritto,affermato da Sez. 4, n. 2298 del 03/02/1998, Calamanti, Rv. 210397 - 01, anch’essopertinente rispetto al percorso argomentativo seguito nella decisione censurata, secondo cui:«Tutte le volte in cui la condotta non appaia correlabile al consumo in termini diimmediatezza, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza stupefacentedeve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive edoggettive del fatto con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo inrapporto ai vizi di cui all'art. 606 lett. e) cod. proc. pen.».Rispetto a tali, univoci, elementi processuali, la difesa della ricorrente si limitava acensurare l’interpretazione fornita dalla Corte territoriale alle emergenze probatorie,proponendo una ricostruzione degli accadimenti criminosi, espressa in termini assertivi eincompatibile con la versione dei fatti su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2.1,2.1.1 e 2.2, cui si rinvia ulteriormente.Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso.2.5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo di ricorso, con cui sideducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata,per non avere la Corte territoriale dato opportuno conto delle ragioni che imponevanol’irrogazione della pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte territoriale, che venivacensurata per la sua eccessività dosimetrica, resa evidente dalla concessione dellecircostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA],quantificato in otto anni e sei mesi di reclusione, discendeva da una valutazione ineccepibiledei fatti di reato contestati all’imputata ai capi 1, 2, 3 e 5, che venivano vagliati dalla Corteterritoriale nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., tenuto conto dell’elevatodisvalore della condotta illecita della ricorrente, che aveva svolto un ruolo decisivonell’organizzazione e nell’esecuzione della spedizione punitiva organizzata in danno diKristin XXXXXX la notte del 30 maggio 2023. L’importanza del ruolo svolto dalla ricorrentenon consentiva la mitigazione sanzionatoria invocata dal suo difensore, anche alla luce dellagià favorevole concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sullecontestate aggravanti, che, a ben vedere, comportava una significativa riduzione della penairrogata all’imputata nel processo di primo grado.Si tenga, per altro verso, presente che il giudizio di comparazione circostanziale puòessere censurato in sede di legittimità, nei termini prospettati dalla difesa diXXXXXXXXXXXXXXX, soltanto laddove costituisca il risultato di un valutazione dosimetricaarbitraria o di un ragionamento illogico e non anche quando la soluzione adottata rappresentil’espressione del potere discrezionale del giudice di merito, atteso che, come affermato dallaSuprema Corte in un illuminante intervento chiarificatore, le statuizioni «relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica delgiudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrioo di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione […]» (Sez. 2, n. 31543del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01).Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filonegiurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che si attaglia perfettamente al caso dispecie e che è possibile esplicitare richiamando l’arresto delle Sezioni Unite secondo cui:«Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando unavalutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimitàqualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette dasufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzionedell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della penairrogata in concreto» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del sesto motivo di ricorso.2.4. Le considerazioni esposte impongono di ribadire conclusivamente l’infondatezzadell’atto di impugnazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].3. Deve ritenersi infondato il ricorso proposto dall’imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in quattro, correlate, censure difensive.3.1.Devono, innanzitutto, ritenersi infondati il primo, il secondo e il terzo motivo diricorso, articolati promiscuamente, di cui si impone un esame congiunto, risultando talidoglianze prospettate in termini assimilabili ai primi tre motivi dell’atto di impugnazioneproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che si sono già esaminati.Con queste censure difensive, in particolare, si deducevano la violazione di legge e ilvizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di merito datoesaustivo conto delle ragioni che imponevano la configurazione dei reati di cui ai capi 1, 2 e3, nei termini posti a fondamento del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti diXXXXXXXXXX.Occorre, invero, ribadire che queste censure difensive vengono proposte in terminisovrapponibili a quelle già vagliate nell’ambito dei paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.1.2 e 2.3, in cui sisono passati in rassegna i primi tre motivi dell’atto di impugnazione proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXX, ai quali occorre rinviare per la compiuta disamina delle doglianzeche vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormente sulle ragioni che neimpongono il respingimento per infondatezza.A tali considerazioni, che appaiono dirimenti, deve aggiungersi che la dedottainsussistenza degli elementi costitutivi dei reati 1, 2 e 3, peraltro esposta in termini asseritividalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], si porrebbe in contrasto con le emergenze probatorie e con lagiurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione dellaprova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al datopreso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativache invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale datocome mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n.5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066 - 01; si vedano, in sensosostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995 -01; Sez. 2, n. 44048 del 13/10/2009,Cassarino, Rv. 245627 - 01).Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormaiconsolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza,che si attaglia perfettamente al caso di specie e non consente di rivalutare il compendioprobatorio acquisito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che è possibile esplicitarerichiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – cosìcome, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento(scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed allemassime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso inesame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativaspiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddettodato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementirisultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 - 01; sivedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone,Rv. 261220 - 01; Sez. 6, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401 - 01; Sez. 6, n. 4688del 28/03/1995, Layne, Rv. 201152 - 01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi tre motivi diricorso, esaminati congiuntamente.3.2. Parimenti infondato deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevanola violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere laCorte di merito dato opportuno conto delle ragioni che imponevano la formulazione delgiudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 4,che appariva smentito dalle emergenze probatorie richiamate nel provvedimento censurato,che imponevano di ritenere il quantitativo di hashish sequestrato il 30 maggio 2023,ammontante a 15,73 grammi, destinato a un consumo personale.Non può, invero, non rilevarsi che il giudizio di colpevolezza espresso dalla Corteterritoriale, per il reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] al capo 4, appare congruo e rispettoso delleemergenze probatorie, dovendosi evidenziare che, al contrario di quanto dedotto dalla difesadel ricorrente, il dato ponderale – peraltro tutt’altro che modesto, possedendo lostupefacente sequestrato un principio attivo di 5.740,18 milligrammi, da cui era possibilericavare 218 dosi medie giornaliere – non veniva valutato isolatamente, ma in correlazionecon le residue emergenze probatorie. In questa direzione, appare opportuno richiamare gliesiti della perquisizione domiciliare, eseguita presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], che, oltreal sequestro dello stupefacente controverso, consentiva il rinvenimento di strumentifunzionali alla pesatura e alla preparazione delle dosi di stupefacente, che avvaloravaulteriormente il contesto criminale ricostruito dalle decisioni di merito.Rispetto a tali, univoci, elementi probatori, che venivano interpretati dai Giudici di meritonel rispetto della giurisprudenza richiamata nel paragrafo 2.4 (Sez. 6, n. 44419 del13/11/2008, Perrone, cit.; Sez. 4, n. 2298 del 03/02/1998, Calamanti, cit.), la difesa diXXXXXXXXXX si limitava a censurare l’interpretazione del compendio probatorio fornitanelle sottostanti decisioni, proponendo una ricostruzione degli accadimenti criminosiincompatibile con la versione dei fatti su cui ci si è soffermati nel paragrafo 3.1,nell’esaminare i primi tre motivi dell’atto di impugnazione in esame.Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quarto motivo di ricorso.3.3. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del ricorsoproposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].4. Deve, in f ine, r i teners i in fondato i l r icorso proposto da l l ’ imputatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato intre censure difensive.Con queste doglianze, di cui si impone un esame congiunto, risultando prospettate intermini assimilabili ai primi tre motivi degli atti di impugnazione proposti nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], già passati in rassegna, si deducevano laviolazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere ladecisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la configurazione deireati di cui ai capi 1, 2 e 3, che appariva smentita dalle emergenze probatorie, che, alcon t ra r i o , imponevano d i r i va lu ta re l e condo t te i l l ec i t e con tes ta te aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX negli stessi termini esposti per i ricorsi dei coimputati.Si tratta, a ben vedere, di doglianze che vengono proposte in termini sovrapponibili aquelle già vagliate nell’ambito dei paragrafi 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.3 e 3.1, in cui si sono passatiin rassegna i primi tre motivi degli atti di impugnazione proposti nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA], ai quali occorre rinviare per la compiuta disaminadelle censure difensive che vi sono sottese, senza che occorra soffermarsi ulteriormentesulle ragioni che impongono di ritenerle infondate.Queste ragioni inducono a ribadire l’infondatezza del ricorso proposto nell’interesse diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.5. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto dei ricorsi, con laconseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.