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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07594/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 23 maggio 2019 il Gip del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, in relazione al comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per l'illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo mariujana per un peso complessivo di gr. 500,00, ed esclusa la contestata recidiva, e con la riduzione prevista per il rito, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 6000,00 di multa.

Dal verbale di arresto e dagli atti allegati risultava che il giorno 26.10.2018 alle ore 16 circa i Carabinieri, durante il controllo del territorio e della sicurezza stradale notavano provenire da [OSCURATO:PERSONA], con direzione [OSCURATO:PERSONA] in Palermo un'autovettura Citroen C3 di colore celeste targata [OSCURATO:TARGA] con a bordo tre persone che per il loro fare sospetto decidevano di seguire.

Una volta raggiunta la Citroen, il conducente vistosi seguito, iniziava ad accelerare ponendo in essere una serie di sorpassi finché non tamponava due veicoli che lo precedevano.

Contestualmente si notava che da uno dei finestrini dal lato destro veniva lanciata in strada una busta che, una volta recuperata, risultava contenere gr. 500 di sostanza stupefacente del tipo mariujana.

L'inseguimento in auto si fermava per il coinvolgimento di altri veicoli, quindi terminata la corsa i tre occupanti del veicolo scendevano.

Un'altra pattuglia presente sul luogo riusciva a bloccare solo uno dei tre, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere il figlio della proprietaria della Citroen usata per la fuga e veniva quindi tratto in arresto.

Proposto appello, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in quanto tardivo.

2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

Con detto motivo si deduce la violazione degli artt. 544, 585 e 591 cod.proc.pen. in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della

I. n. 742 del 1969 e 16 d.l. n. 132 del 2014 convertito nella

I. n. 162 del 2014 assumendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tardivo il gravame atteso che il Gip all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era dato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e che, applicandosi la sospensione feriale dei termini, l'appello doveva ritenersi tempestivo.3.

Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte nonché memoria difensiva con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo è manifestamente infondato.

La questione su cui si incentra la prospettazione difensiva attiene alla applicabilità della sospensione feriale dei termini al deposito delle sentenze.

A riguardo è incontroverso che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C.

Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento) (Sez. u, n. 42361 del 20.7.2017, Rv. 270586).

Pertanto, la Corte territoriale, nel dichiarare tardivo l'appello proposto ha fatto buon governo del predetto principio.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 maggio 2019 il Gip del Tribunale di Palermo, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 110, 73, comma 4, in relazione al comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per l'illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo mariujana per un peso complessivo di gr. 500,00, ed esclusa la contestata recidiva, e con la riduzione prevista per il rito, lo ha condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 6000,00 di multa. Dal verbale di arresto e dagli atti allegati risultava che il giorno 26.10.2018 alle ore 16 circa i Carabinieri, durante il controllo del territorio e della sicurezza stradale notavano provenire da [OSCURATO:PERSONA], con direzione [OSCURATO:PERSONA] in Palermo un'autovettura Citroen C3 di colore celeste targata [OSCURATO:TARGA] con a bordo tre persone che per il loro fare sospetto decidevano di seguire. Una volta raggiunta la Citroen, il conducente vistosi seguito, iniziava ad accelerare ponendo in essere una serie di sorpassi finché non tamponava due veicoli che lo precedevano. Contestualmente si notava che da uno dei finestrini dal lato destro veniva lanciata in strada una busta che, una volta recuperata, risultava contenere gr. 500 di sostanza stupefacente del tipo mariujana. L'inseguimento in auto si fermava per il coinvolgimento di altri veicoli, quindi terminata la corsa i tre occupanti del veicolo scendevano. Un'altra pattuglia presente sul luogo riusciva a bloccare solo uno dei tre, identificato in [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere il figlio della proprietaria della Citroen usata per la fuga e veniva quindi tratto in arresto. Proposto appello, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità del gravame in quanto tardivo. 2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Con detto motivo si deduce la violazione degli artt. 544, 585 e 591 cod.proc.pen. in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3 e 4 della I. n. 742 del 1969 e 16 d.l. n. 132 del 2014 convertito nella I. n. 162 del 2014 assumendo che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto tardivo il gravame atteso che il Gip all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si era dato il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione e che, applicandosi la sospensione feriale dei termini, l'appello doveva ritenersi tempestivo.3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte nonché memoria difensiva con motivi aggiunti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo è manifestamente infondato. La questione su cui si incentra la prospettazione difensiva attiene alla applicabilità della sospensione feriale dei termini al deposito delle sentenze. A riguardo è incontroverso che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all'art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento) (Sez. u, n. 42361 del 20.7.2017, Rv. 270586). Pertanto, la Corte territoriale, nel dichiarare tardivo l'appello proposto ha fatto buon governo del predetto principio. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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