CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022
Cassazione n. 06402/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il motivo di ricorso, formalmente dedotto come violazione di legge sostanziale, denuncia l'inosservanza di una norma processuale (l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non previsto a pena di nullità, inammissibilità, decadenza, inutilizzabilità) e si risolve, comunque, nella devoluzione di doglianze in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA](al Palla - ),(A