CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2022
Cassazione n. 21824/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 617/2021 in data 22/10/2021 della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22/10/2021, la Corte di appello di Milano rigettava la richiesta di rescissione del giudicato proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300 di multa con sentenza del Tribunale di Milano in data 12/06/2018, irrevocabile in data 10/10/2018 per il reato di cui agli artt. 110, 633 comma 2, 639 bis cod. pen. 2. Avverso la sunnominata ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare, quale formale motivo unico, violazione di legge e illogicità della motivazione posta a fondamento della ritenuta colpevole mancata conoscenza del processo da parte del ricorrente in relazione agli artt. 629 bis e 420 bis cod. proc. pen.; carenza di motivazione in ordine alla mancata insussistenza dei presupposti per la rescissione del giudicato, il travisamento della prova processuale e la violazione del diritto di difesa e del giusto processo. Evidenzia il ricorrente come non possa operare nella fattispecie alcuna presunzione di conoscenza del processo in difetto di una verifica dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato: invero, il Dumitru non aveva effettuato alcuna elezione di domicilio e, se anche l'avesse fatta presso il difensore d'ufficio, la stessa, di per sé, non avrebbe potuto considerarsi come sufficiente a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato. Quest'ultimo, inoltre, deve avere conoscenza del processo attraverso un provvedimento in cui gli si contesti l'accusa e gli si comunichi la data ed il luogo di svolgimento del giudizio: nella fattispecie, l'atto da cui si invoca la presunzione di conoscenza è quello del verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni unite: "ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa" (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420); inoltre, "l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium" sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza" (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716).Dette pronunce fissano i criteri fondamentali per accertare la conoscenza effettiva del processo da parte dell'imputato, criteri - nella fattispecie - del tutto disattesi. Innanzitutto, non si può operare alcuna presunzione di conoscenza del processo in difetto di una verifica dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale fra il legale e l'imputato: il Dumitru non ha effettuato alcuna elezione di domicilio, e, se anche fosse stata fatta presso il difensore d'ufficio, di per sé la circostanza non consentirebbe di far ritenere provata la conoscenza del processo in capo allo stesso. Inoltre, l'imputato deve avere conoscenza del processo attraverso un provvedimento in cui gli si contesti l'accusa, con l'indicazione della data, del luogo e del giudice presso il quale si svolgerà il giudizio: di questo non vi è prova nel processo in esame. Invero, come evidenziato dalla Corte territoriale, l'imputato ha solamente sottoscritto il verbale di identificazione al momento in cui era stato fermato in occasione dello sgombero di un edificio, in una fase, quindi, pre-procedimentale nella quale, evidentemente, l'imputato non poteva avere alcuna conoscenza né dell'accusa né della data dell'udienza fissata per lo svolgimento del giudizio a suo carico. 3. Fermo quanto precede, non essendosi raggiunta la prova che l'imputato si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo, ricorrono i presupposti per chiedere la rescissione del giudicato: da qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la revoca della sentenza del Tribunale di Milano pronunciata in data 12/06/2018 nei confronti del ricorrente, con trasmissione degli atti al Giudice monocratico del Tribunale di Milano per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e per l'effetto revoca la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata in data 12/06/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con trasmissione degli atti al Giudice monocratico del Tribunale di Milano per il giudizio. Così deciso in Roma il 26/04/2022. Il Consigliere este