CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 08463/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'inamnnissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, su accordo delle parti sulla pena ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., ha riformato la pronuncia di condanna emessa il 30 giugno 2020 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano rideterminando il trattamento sanzionatorio in anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 32.000 di multa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui agli artt. 80, comma 2, e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 per avere illecitamente ricevuto e detenuto all'interno della propria abitazione un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina pari a kg 10,086. [OSCURATO:PERSONA] de' Pecchi il 12 gennaio 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione per violazione degli artt. 178 lett.c) e 179 cod. proc. pen. in relazione all'art. 23 bis d.I.28 ottobre 2020, n.137 conv. con modif. dalla I. 18 dicembre 2020, n.176 lamentando che la corte di appello ha pronunciato la sentenza all'udienza del 3 febbraio 2021 in assenza dell'imputato, detenuto presso il carcere di Brescia, sebbene lo stesso avesse tempestivamente richiesto di parteciparvi. 3. Il Procuratore Generale presso questa Suprema Corte ha rassegnato le conclusioni scritte per l'odierna udienza senza discussione orale celebrata ai sensi dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, come convertito dalla I. 24 aprile 2020, n. 27 chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Dall'esame degli atti, consentito dalla natura della censura, si evince che: - in data 1 dicembre 2020 l'imputato ha ricevuto la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, con udienza 3 febbraio 2021, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia; - il decreto di citazione contiene l'ordine di traduzione dell'imputato detenuto per la medesima udienza; - in data 2 dicembre 2020 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha formulato istanza di trattazione orale; - in data 3 febbraio 2021 è stata depositata procura speciale a firma dell'imputato; - all'udienza del 3 febbraio 2021 era presente il difensore dell'appellante munito di procura speciale, che ha formulato istanza di applicazione di pena" ( concordata ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., nulla eccependo in merito all'assenza del suo assistito. 4.1. Il difensore lamenta, genericamente, che la sentenza sia stata pronunciata in assenza dell"imputato che aveva chiesto di parteciparvi, desumendone la nullità della sentenza emessa nel giudizio di appello, ma di tale istanza di partecipazione, neppure allegata al ricorso, non vi è traccia in atti. Non può, dunque, trovare applicazione il criterio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, a mente del quale «L'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale ha diritto di presenziare al giudizio camerale d'appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice procedente, a condizione che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza» (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Palombarini, Rv. 247835; Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Bobadilla, Rv. 276658; Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936). 4.2. La manifesta infondatezza del motivo si desume, altresì, dal disposto ordine di traduzione dell'imputato detenuto, del quale evidentemente quest'ultimo non ha ritenuto di avvalersi; conferendo procura speciale al difensore per procedere al c.d. concordato in grado di appello, l'imputato ha quindi implicitamente acconsentito allo svolgimento dell'udienza in sua assenza (Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Terracciano, Rv. 273736 in un caso di istanza di applicazione della pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen.) 5. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 febbraio 2022 Il sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]