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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022

Cassazione n. 44157/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il comune motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la nullità delle sentenze per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag. 20 in cui si dà atto che lo Zaida, presente in aula, dichiarava di parlare comprendere la lingua italiana, mentre l'Hihlali, assistito durante il processo dall'interprete, ma assente alla lettura della sentenza, non ne aveva richiesto personalmente la traduzione al fine di essere rimesso in termini per proporre impugnazione, proposta, comunque, dal suo difensore); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il comune motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale si eccepisce la nullità delle sentenze per violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza; rilevato infatti, che il motivo è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti giuridici (pag. 20 in cui si dà atto che lo Zaida, presente in aula, dichiarava di parlare comprendere la lingua italiana, mentre l'Hihlali, assistito durante il processo dall'interprete, ma assente alla lettura della sentenza, non ne aveva richiesto personalmente la traduzione al fine di essere rimesso in termini per proporre impugnazione, proposta, comunque, dal suo difensore); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente
Sentenza Cassazione n. 44157/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris