CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'articolato unico motivo di ricorso attraverso cui si rivolgono censure alla ritenuta responsabilità dell'imputato (anche nella parte in cui non è stata disposta la rinnovazione istruttoria) sia quanto ad elemento oggettivo e soggettivo, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche è generico e riproduttivo di censure adeguatamente e puntualmente confutate dalla Corte di appello che ha apprezzato le ragioni formulate con i motivi di gravame con corretti argomenti in fatto e diritto con cui il ricorrente non si confronta allorché si limita a dissentire dalle ragioni esposte; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i