CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1992
Cassazione n. 33301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1992 avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO S'ANI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che, all'esito di rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione per i reati, avvinti in continuazione, di tentato omicidio e porto ingiustificato di arma impropria; - Osservato che - a fronte dell'adeguata motivazione data dalla Corte territoriale in ordine alla non conformità dell'appello al criterio minimo di specificità dell'impugnazione richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., sia con riferimento al primo motivo, inerente alla contestazione della configurabilità del tentato omicidio, sia con riferimento al secondo motivo, afferente al bilanciamento fra le contrapposte circostanze (attestato dal primo giudice sul giudizio di equivalenza), per gli effetti sulla quantificazione della pena il ricorrente, con l'unico motivo formulato, si è limitato a reiterare la prima doglianza dell'appello, senza però confrontarsi con quello che avrebbe dovuto costituire l'oggetto primario dell'impugnazione: vale a dire la contestazione dell'accertata inammissibilità, per carenza di specificità, dell'atto di appello; - Rilevato che - essendo risultato eccentrico e, quindi, aspecifico a sua volta il richiamato motivo - il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il Consigliere estnsore [OSCURATO:PERSONA]