CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 1979
Cassazione n. 05772/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, depositava conclusioni scritte e nota spese [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno dichiarava "tardiva" l'impugnazione proposta il 23 luglio del 2021 contro la sentenza del Tribunale, emessa in data 25 giugno 2021, con motivazione contestuale, letta e depositata in udienza, rilevando che il termine per proporre impugnazione in tali casi è di soli quindici giorni 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, che deduceva: 2.1. violazione di legge: avrebbe dovuto essere notificato l'avviso di deposito dell'estratto della sentenza, tenuto conto che l'imputato era assente e che solo dalla notifica sarebbero decorsi i termini per l'impugnazione; si allegava, inoltre, che il deposito della sentenza era avvenuto nel pomeriggio del venerdì 25 giugno 2021, quando le cancellerie erano chiuse, con preclusione di accesso al pubblico sino al mattino del lunedì; la copia della sentenza sarebbe stata consegnata soltanto l'8 luglio 2021, dal quale - nella prospettiva del ricorrente - sarebbero decorsi i termini per impugnare. 2.1.1. Il motivo è manifestamente infondato. Il collegio rileva, infatti, che l'attuale disciplina del procedimento in absentia, in vigore anche al momento del deposito della sentenza di primo grado, non prevede la notifica di alcun estratto della sentenza all'imputato assente. Rileva, altresì, che è pacifico che le sentenze con motivazione contestuale, lette in udienza, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. siano impugnabili entro i quindici giorni dalla lettura, per scelta insindacabile, e non irragionevole, del legislatore. 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo si eccepiva (a) che la normativa codicistica avrebbe dovuto essere interpretata in modo costituzionalmente orientato parificando l'ipotesi dell'assenza a quella della contumacia; (b) l'illegittimità costituzionale degli artt. 585, comma 1, lett. a) e 544, comma 2 cod. proc. pen. nella parte in cui fissavano in 15 giorni il termine per l'impugnazione con motivazione contestuale. 2.2.1 Si tratta di eccezioni manifestante infondate in quanto (a) mirano ad interpretare la nuova disciplina, allineandola a quella abrogata, in assenza di qualunque ragionevole giustificazione: non si verte infatti in un caso di disparità di trattamento, ma di scelta del legislatore, funzionale ad accrescere le garanzie "sostanziali" dell'imputato assente, a dispetto di quelle "formali", riservate al contumace dalla precedente disciplina; la ragionevolezza della scelta del legislatore, che ha inteso riscrivere il tessuto di garanzie a tutela dell'imputato assente, ritenendo di non prescrivere la notifica dell'estratto della sentenza all'imputato assente, si sottrae ad ogni censura di costituzionalità, essendo espressione di una scelta legislative insindacabile, in quanto ragionevoli e non lesiva di alcune diritto fondamentale; (b) non considerano che anche la fissazione di un termine di soli quindici giorni per l'impugnazione delle sentenze con motivazione contestuale è espressione di una scelta del legislatore non lesiva di diritti fondamentali e non caratterizzata da alcuna irragionevolezza. 2.3. Venivano poi riproposti i motivi già avanzati con l'appello dichiarato tardivo.2.3.1. Si tratta di doglianze non consentite, in quanto introducono in sede di legittimità censure di merito, finalizzate alla rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, ovvero ad una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Si condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto dei parametri vigenti e della richiesta formulata, liquida in complessivi euro millequattrocento oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ed alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro millequattrocento, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il gior