Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 marzo 2025

Cassazione n. 10207/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 11435del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione- società cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 - rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106; -ricorrenti principali- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] cessata prima della notifica dell’avviso di accertamento-art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del motivo 5) del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, ricorso incidentale condizionato assorbito. udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA]

1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Positano del 28.2.2015, l’Agenzia delle entrate aveva emesso, per l’anno 2013, un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. – società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 – notificandolo all’(ex) liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e agli (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva ripreso a tassazione costi indebitamentededotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva, in quanto documentati da fatture generiche e/o ritenutinon inerenti - perché relativi a lavori di ristrutturazione di un immobile in Furore di proprietà di un soggetto estraneo alla società -oltre interessi e sanzioni.2.Avverso il suddetto avviso, l’(ex) liquidatore e gli (ex) soci proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 657/08/2018, li rigettava. 3.Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della società e i suddetti (ex) soci, proponevano appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale (in ordine agli asseriti limiti di responsabilità dei soci della s.r.l. estinta e alla assenza di addebiti, per dolo o colpa, in capo all’ex liquidatore) dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale.

4. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore della società estinta, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 5.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo.

6. In data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA] “perché il fatto non sussiste”, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021.

7. In data 25.2.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

8. Il PG ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare occorre rilevare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015, facendo seguito alla richiesta depositata in data 25.9.2015 (Cass. n. 6 743 del 20 15 ; Cass., n.4536 del 20 20, n. 9560 del 20 24 e n. 10385 del 20 24 ) , mentre il ricorso principale per cassazione è stato notificato via pec all’Agenzia delle entrate in data 18.4.2021.

2. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.»

3. Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato, alla data della proposizione del ricorso per cassazione,il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit.

3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: - quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit.evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez.

U, n. 3625 del 2025);

3.2. Peraltro, il Collegio ritiene , altresì, necessario un approfondimento sulla questione (posta con il settimo motivo delricorso p r incipale ) della trasmissibilità delle sanzioni nei confronti degli ex soci e dell’ex liquidatore per violazioni tributarie imputabili alla società estinta.

P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al numero 11435del ruolo generale dell’anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione- società cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 - rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato congiunto al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] sito in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 106; -ricorrenti principali- Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] cessata prima della notifica dell’avviso di accertamento-art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale– per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020; Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del motivo 5) del ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, ricorso incidentale condizionato assorbito. udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; [OSCURATO:PERSONA] 1. Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: a seguito di p.v.c. della Guardia di Finanza di Positano del 28.2.2015, l’Agenzia delle entrate aveva emesso, per l’anno 2013, un avviso di accertamento nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. – società a ristretta base azionaria, cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015 – notificandolo all’(ex) liquidatore [OSCURATO:PERSONA] e agli (ex) soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva ripreso a tassazione costi indebitamentededotti, ai fini Ires, Irap e detratti ai fini Iva, in quanto documentati da fatture generiche e/o ritenutinon inerenti - perché relativi a lavori di ristrutturazione di un immobile in Furore di proprietà di un soggetto estraneo alla società -oltre interessi e sanzioni.2.Avverso il suddetto avviso, l’(ex) liquidatore e gli (ex) soci proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno che, previa riunione, con sentenza n. 657/08/2018, li rigettava. 3.Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ex liquidatore della società e i suddetti (ex) soci, proponevano appello principale e l’Agenzia delle entrate appello incidentale (in ordine agli asseriti limiti di responsabilità dei soci della s.r.l. estinta e alla assenza di addebiti, per dolo o colpa, in capo all’ex liquidatore) dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, che, con sentenza n. 4776/04/2020, depositata in data 19 ottobre 2020, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale. 4. Avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex liquidatore della società estinta, propongono ricorso per cassazione affidato a sette motivi. 5.Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate spiegando ricorso incidentale articolato in un motivo. 6. In data 21 febbraio 2025, i ricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., copia della sentenza penale di assoluzione n. 576/2021 emessa dal Tribunale di Salerno, sezione dibattimentale, in data 24.2.2021 nell’ambito di procedimento penale acarico di [OSCURATO:PERSONA] “perché il fatto non sussiste”, con attestazione di irrevocabilità della sentenza medesima dal 9 luglio 2021. 7. In data 25.2.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa. 8. Il PG ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare occorre rilevare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. risulta essere stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.9.2015, facendo seguito alla richiesta depositata in data 25.9.2015 (Cass. n. 6 743 del 20 15 ; Cass., n.4536 del 20 20, n. 9560 del 20 24 e n. 10385 del 20 24 ) , mentre il ricorso principale per cassazione è stato notificato via pec all’Agenzia delle entrate in data 18.4.2021. 2. L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 prevede che: «Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese.» 3. Il collegio ritiene necessario, sotto tale profilo, un approfondimento in ordine alla norma appena richiamata, con particolare riferimento agli effetti che si producono sulla legittimazione del liquidatore della società cancellata dal registro delle imprese una volta spirato, alla data della proposizione del ricorso per cassazione,il termine di cinque anni indicato nell’art. 28, comma 4, cit. 3.1. In particolare, tale approfondimento si rende necessario in relazione a: - quanto rilevato, in modo specifico, dalle Sezioni Unite di questa Corte sullo stesso art. 28, comma 4, cit.evidenziando come la norma disciplini un’ipotesi di inopponibilità al fisco degli effetti della cancellazione è temporanea dovendo, allo scadere del quinquennio, riprendere pieno vigore la disciplina anche processuale … rinveniente dall’art. 2495 cod. civ. (Cass., Sez. U, n. 3625 del 2025); 3.2. Peraltro, il Collegio ritiene , altresì, necessario un approfondimento sulla questione (posta con il settimo motivo delricorso p r incipale ) della trasmissibilità delle sanzioni nei confronti degli ex soci e dell’ex liquidatore per violazioni tributarie imputabili alla società estinta. P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, al fine di consentirne la trattazione in pubblica udienza. Così
Sentenza Cassazione n. 10207/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris