CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 novembre 2023
Cassazione n. 33427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso 137 / 20 20 propost i da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in pe rsona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Rovereto (TN), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona dell'amministratore delegato pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa , in virtù di mandato speciale a margine del controricorso, da gli A vv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 50D13 L049X; PEC : [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:MME MRC77C11 G273M ; PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] atto ex art. 20 dPR n. 131/1986 – Rinuncia ricorso per cassazione Trimarchi (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 74060 H501T; PEC: trimarchi@certvirtaxit), edelettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla Via della Consultan. 1/B ([OSCURATO:TELEFONO]) ; -controricorrente – ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 6073 / 20 1 8 emessa d a l la C TR del Lazio in data 18/09/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso un avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro, ipotecaria e catastale concernente la tassazione di un contratto che era intercorso con la concedente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che, in luogo di una locazione, era stato riqualificato come atto di concessione di un diritto di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando che implicitamente era stata impugnata dall’Ufficio la sentenza di primo grado nella parte in cui era stata statuita l’insufficienza motivazionale dell’impugnato avviso, che gli elementi negoziali valorizzati dall’Ufficio ai fini della qualificazione giuridica del contratto come atto di costituzione di un diritto di superficie (la previsione contrattuale secondo cui le spese straordinarie erano a carico del conduttore e quella per cui alla scadenza del contratto l’impianto fotovoltaico sarebbe stato acquistato gratuitamente dal proprietario del fondo) non erano determinanti, prevedendo espressamente l’art. 1593 cod. civ. la facoltà del conduttore di realizzare addizioni di sua proprietà sul bene locato e comportando la realizzazione di beni sul fondo locato altrui l’attribuzione delle spese straordinarie a carico del conduttore, senza che ciò fosse incompatibile con la natura obbligatoria delrapporto. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 dPR n. 131/1986, 952, 953, 1322, 1571, 1576, 1587, 1590 e 1615 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che il contratto in esame aveva prodotto i tipici effetti giuridici della concessione di un diritto di superficie, estranei al tipo contrattuale di “affitto/locazione”. 2. Con l’unico motivo la ricorrente incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 d.lgs. n. 546/1992, 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che, in difetto di specifica impugnazione, era passato in giudicato il capo autonomo della decisione di primo grado con il quale la CTP aveva accertato la nullità dell’atto impositivo per totale carenza di motivazione. 3. Con nota del 3 novembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, ha rinunciato a coltivare ilricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite, giusta adesione degli avvocati costituiti nell’interesse delle società resistenti, rilasciata in calce. A suavolta, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha formulato espressa rinuncia ai ricorsi incidentali da esse proposti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 390 cod. proc. civ.,dichiarando di accettare la rinuncia. Gli atti di rinuncia e di accettazione sono stati sottoscrittianche dai rispettivi difensori. Lerinunce sono ritual i , il che determina l'estinzione del processo . Pertanto, deve trovare applicazione l'art. 391 cod. proc. civ. In adesione all’accordo tra le parti, le spese del giudizio vanno compensate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio; spese compensate. Cosìdeci