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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 18939/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15279/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5801/2016, pubblicatail 24/12/2016 , R.G.N. 1992/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a differenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’illegittimità, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra) e, per l’effetto, rigettava la relativa impugnazione nonché la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal 22/1 al 31/3/2011; rigettava nel resto l’appello della società, concernente, per quanto qui rileva, domanda di restituzione di somme assegnate a seguito di procedura esecutiva al lordodelle ritenute fiscali; 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con 4 motivi, chiedendone l’annullamento parziale nella parte in cui è stato dichiarato legittimo il comminato licenziamento; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], rammentando altri contenziosi tra le parti, e proponendo altresì controricorso incidentale con 4 motivi, diretto alla cassazione parziale della sentenza nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di restituzione di somme corrisposte in eccesso quanto alla contribuzione fiscale e non ha stabilito la restituzione delle retribuzioni erogate per l’intero periodo tra l’assenza del dipendente per aspettativa e la data del licenziamento; 3.entrambe le parti hanno comunicato memoria, [OSCURATO:PERSONA] anche contenente costituzione sul ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. con riferimento all’art. 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto insussistente l’acquiescenza alla sentenza di primo grado dell’azienda (che aveva provveduto a reintegrare il lavoratore e pagargli le retribuzioni maturate dal licenziamento prima dell’impugnativa della sentenza di primo grado), nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), quale quello del trasferimento della titolarità del rapporto (ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), oggetto di discussione tra le parti; 2.il motivo non è fondato; 3.l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione; ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. n. 21385/2012; conf.

Cass. n. 34539/2021); né è qualificabile in termini di quid pluris tale da testimoniare la sussistenza dell’acquiescenza in forma tacita il trasferimento del rapporto di lavoro, questione che dagli atti risulta oggetto di altro contenzioso tra le parti e comunque la cui sottoposizione ai giudici di merito non risulta individuata in termini di localizzazione e autosufficienza nel ricorso per cassazione; 4.con il secondo motivo parte ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’onere della prova sull’avvenuta ricezione della lettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di norme collettive acquisite al processo (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione alla valutazione della Corte d’Appello circa la prova della comunicazione al lavoratore del termine di scadenza del periodo di aspettativa e della conoscenza da parte del medesimo della scadenza del periodo di aspettativa; 5.il motivo è inammissibile sotto due profili; 6.in primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 7.in secondo luogo, perché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v.

Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 8.con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 c.c., 54 e 55 CCNL di categoria in relazione all’art. 7 legge n. 300/1970 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mancata contestazione dell’addebito di assenza ingiustificata alla scadenza del periodo di aspettativa entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, come previsti dal contratto collettivo; 9.il motivo non è ammissibile; 10.la censura si fonda, infatti, su una congettura (“è da ritenere che il prestatore … fosse attenzionato ” ), che non supera il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito (Cass. n. 281/2016; conf.

Cass. n. 16841/2018; v. anche Cass. n. 7467/2023); 11.del resto, la ratio decidendi della sentenza impugnata fa riferimento alla prova della conoscenza della scadenza del secondo periodo di aspettativa annuale e della violazione dei generali principi di correttezza e buona fede in materia di esecuzione della prestazione lavorativa, mentre dalla struttura del motivo non risulta in quale sede di merito la questione della tempestività della contestazione disciplinare sia stata sollevata; 12.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 36 CCNL di categoria (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere inammissibile la prova per testimoni dell’avvenuta comunicazione dell’azienda al lavoratore del giorno indicato per il suo rientro, e che l’azienda avrebbe dovuto comunicare in forma scritta il giorno iniziale e quello finale del periodo di aspettativa; 13.il motivo risulta inammissibile; 14.va nuovamente evidenziata la mescolanza di profili diversi, nonché scarsamente compatibili, nello stesso motivo: da un lato , l’ammissibilità di una prova testimoniale che non è stata in concreto ammessa, avendo la Corte di Appello ritenuto la causa sufficientemente istruita senza pronunciarsi sulla questione qui sollevata; dall’altro, l’interpretazione della clausola contrattuale collettiva in materia di aspettative che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare formalmente e con specifiche modalità la concessione del periodo di aspettativa, mentre prevede espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di mancato rientro in servizio senza giustificato motivo; 15.con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100, 163 e 414- 416, 426, 615-619, 543-551 c.p.c. (art. 360 n.3, c.p.c.) in relazione alle questioni esecutive del credito del lavoratore derivante da precedente declaratoria di sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti (oggetto di altri giudizi); 16.il motivo è inammissibile; 17.vengono denunciate, alquanto genericamente, violazioni di plurime e disparate disposizioni del codice di procedura civile, senza specificamente contro-argomentare rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, con cui certamente non è stato affermato che il debitore non si possa difendere, ma sono state chiarite le regole di coordinamento tra procedimento esecutivo e procedimento di cognizione, salvo il diritto a ripetizioni successive; 18.con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 4, commi 6-ter e quater d.P.R. n. 322/1998 (art. 360, n. 3, c.p.c.); 19.il motivo non è ammissibile; 20.la Corte distrettuale non ha affermato, come sostiene parte ricorrente incidentale, che non vi fosse prova del pagamento delle ritenute fiscali, ma che non vi era prova del pagamento di tali ritenute anteriore all’assegnazione in sede esecutiva, con conseguente eventuale ripetibilità dall’amministrazione finanziaria; 21.con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 4, commi 6-ter e quater d.P.R. n. 322/1998,100, 163, 414- 416, 426, 615 - 619, 543 - 551 c.p.c., violazione dell’art. 21, comma 15, legge n. 449/1997, del d.P.R. 600/1973, dell’art. 11 preleggi (art. 360, n. 3, c.p.c.), 22.il motivo è inammissibile; 23.esso esprime una sostanziale ripetizione dei due motivi di ricorso incidentale precedenti, e sconta i medesimi aspetti di non ammissibilità, correlati alla generica deduzione di violazione di plurime e disparate disposizioni di legge senza specifico confronto con la piana motivazione della sentenza impugnata, che non mette in dubbio la correttezza fiscale della società, ma bensì, tenuto conto della tempistica dei processi di cognizione ed esecutivi tra le parti, riconduce la possibilità di ripetizione di somme, se pagate due volte, ai rapporti tra società e amministrazione finanziaria; 24.con il quarto motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 legge n. 300/1970, 2119 c.c., in riferimento al pagamento delle retribuzioni sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, poi cassata in punto licenziamento; 25.il motivo non è meritevole di accoglimento; 26.la Corte distrettuale ha rigettato la correlativa domanda del lavoratore, ma non si è pronunciata sulla domanda restitutoria della società di somme erogate a titolo di retribuzione in conseguenza della declaratoria di legittimità del licenziamento, domanda che non consta in atti e comunque non è sufficientemente localizzata nel ricorso incidentale; 27.stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, i ricorsi, principale e incidentale, devono essere respinti, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, in ragione della reciproca soccombenza; 28.al rigetto delle impugnazioni, principale ed incidentale, consegue per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15279/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 25/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5801/2016, pubblicatail 24/12/2016 , R.G.N. 1992/2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, dichiarava la legittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a differenza del Tribunale che ne aveva dichiarato l’illegittimità, con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni dal licenziamento alla reintegra) e, per l’effetto, rigettava la relativa impugnazione nonché la domanda di pagamento delle retribuzioni maturate dal 22/1 al 31/3/2011; rigettava nel resto l’appello della società, concernente, per quanto qui rileva, domanda di restituzione di somme assegnate a seguito di procedura esecutiva al lordodelle ritenute fiscali; 2.avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con 4 motivi, chiedendone l’annullamento parziale nella parte in cui è stato dichiarato legittimo il comminato licenziamento; ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], rammentando altri contenziosi tra le parti, e proponendo altresì controricorso incidentale con 4 motivi, diretto alla cassazione parziale della sentenza nella parte in cui ha confermato il rigetto della domanda di restituzione di somme corrisposte in eccesso quanto alla contribuzione fiscale e non ha stabilito la restituzione delle retribuzioni erogate per l’intero periodo tra l’assenza del dipendente per aspettativa e la data del licenziamento; 3.entrambe le parti hanno comunicato memoria, [OSCURATO:PERSONA] anche contenente costituzione sul ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 329 c.p.c. con riferimento all’art. 116 c.p.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto insussistente l’acquiescenza alla sentenza di primo grado dell’azienda (che aveva provveduto a reintegrare il lavoratore e pagargli le retribuzioni maturate dal licenziamento prima dell’impugnativa della sentenza di primo grado), nonché omesso esame di fatti decisivi per il giudizio (art. 360, n. 5, c.p.c.), quale quello del trasferimento della titolarità del rapporto (ex lege al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), oggetto di discussione tra le parti; 2.il motivo non è fondato; 3.l'acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., consiste nella manifestazione da parte del soccombente della volontà di non impugnare e può avvenire sia in forma espressa che tacita; in quest'ultimo caso, l'acquiescenza può ritenersi sussistente soltanto quando l'interessato abbia posto in essere atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione; ne consegue che la spontanea esecuzione della pronunzia di primo grado favorevole alla controparte non comporta acquiescenza alla sentenza, trattandosi di un comportamento che può risultare fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione (Cass. n. 21385/2012; conf. Cass. n. 34539/2021); né è qualificabile in termini di quid pluris tale da testimoniare la sussistenza dell’acquiescenza in forma tacita il trasferimento del rapporto di lavoro, questione che dagli atti risulta oggetto di altro contenzioso tra le parti e comunque la cui sottoposizione ai giudici di merito non risulta individuata in termini di localizzazione e autosufficienza nel ricorso per cassazione; 4.con il secondo motivo parte ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (art. 360, n. 5, c.p.c.), falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con riferimento all’onere della prova sull’avvenuta ricezione della lettera [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e di norme collettive acquisite al processo (art. 360, n. 3, c.p.c.), in relazione alla valutazione della Corte d’Appello circa la prova della comunicazione al lavoratore del termine di scadenza del periodo di aspettativa e della conoscenza da parte del medesimo della scadenza del periodo di aspettativa; 5.il motivo è inammissibile sotto due profili; 6.in primo luogo, perché, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (Cass. n. 26874/2018, n. 19443/2011); 7.in secondo luogo, perché spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzoistruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversiapuò essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni, non essendo il giudizio di Cassazione strutturato quale terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021); 8.con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1375 c.c., 54 e 55 CCNL di categoria in relazione all’art. 7 legge n. 300/1970 (art. 360, n. 3, c.p.c.), per mancata contestazione dell’addebito di assenza ingiustificata alla scadenza del periodo di aspettativa entro 20 giorni dalla conoscenza del fatto, come previsti dal contratto collettivo; 9.il motivo non è ammissibile; 10.la censura si fonda, infatti, su una congettura (“è da ritenere che il prestatore … fosse attenzionato ” ), che non supera il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità e dal quale non vi sono motivi per discostarsi, secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo, quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, fermo restando che la valutazione delle suddette circostanze è riservata al giudice del merito (Cass. n. 281/2016; conf. Cass. n. 16841/2018; v. anche Cass. n. 7467/2023); 11.del resto, la ratio decidendi della sentenza impugnata fa riferimento alla prova della conoscenza della scadenza del secondo periodo di aspettativa annuale e della violazione dei generali principi di correttezza e buona fede in materia di esecuzione della prestazione lavorativa, mentre dalla struttura del motivo non risulta in quale sede di merito la questione della tempestività della contestazione disciplinare sia stata sollevata; 12.con il quarto motivo, parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 36 CCNL di categoria (art. 360, n. 3, c.p.c.): sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto ritenere inammissibile la prova per testimoni dell’avvenuta comunicazione dell’azienda al lavoratore del giorno indicato per il suo rientro, e che l’azienda avrebbe dovuto comunicare in forma scritta il giorno iniziale e quello finale del periodo di aspettativa; 13.il motivo risulta inammissibile; 14.va nuovamente evidenziata la mescolanza di profili diversi, nonché scarsamente compatibili, nello stesso motivo: da un lato , l’ammissibilità di una prova testimoniale che non è stata in concreto ammessa, avendo la Corte di Appello ritenuto la causa sufficientemente istruita senza pronunciarsi sulla questione qui sollevata; dall’altro, l’interpretazione della clausola contrattuale collettiva in materia di aspettative che non prevede alcun obbligo del datore di lavoro di comunicare formalmente e con specifiche modalità la concessione del periodo di aspettativa, mentre prevede espressamente la risoluzione del rapporto di lavoro nel caso di mancato rientro in servizio senza giustificato motivo; 15.con il primo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 100, 163 e 414- 416, 426, 615-619, 543-551 c.p.c. (art. 360 n.3, c.p.c.) in relazione alle questioni esecutive del credito del lavoratore derivante da precedente declaratoria di sussistenza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti (oggetto di altri giudizi); 16.il motivo è inammissibile; 17.vengono denunciate, alquanto genericamente, violazioni di plurime e disparate disposizioni del codice di procedura civile, senza specificamente contro-argomentare rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, con cui certamente non è stato affermato che il debitore non si possa difendere, ma sono state chiarite le regole di coordinamento tra procedimento esecutivo e procedimento di cognizione, salvo il diritto a ripetizioni successive; 18.con il secondo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., 4, commi 6-ter e quater d.P.R. n. 322/1998 (art. 360, n. 3, c.p.c.); 19.il motivo non è ammissibile; 20.la Corte distrettuale non ha affermato, come sostiene parte ricorrente incidentale, che non vi fosse prova del pagamento delle ritenute fiscali, ma che non vi era prova del pagamento di tali ritenute anteriore all’assegnazione in sede esecutiva, con conseguente eventuale ripetibilità dall’amministrazione finanziaria; 21.con il terzo motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 115, 116 c.p.c., 2697 c.c., 4, commi 6-ter e quater d.P.R. n. 322/1998,100, 163, 414- 416, 426, 615 - 619, 543 - 551 c.p.c., violazione dell’art. 21, comma 15, legge n. 449/1997, del d.P.R. 600/1973, dell’art. 11 preleggi (art. 360, n. 3, c.p.c.), 22.il motivo è inammissibile; 23.esso esprime una sostanziale ripetizione dei due motivi di ricorso incidentale precedenti, e sconta i medesimi aspetti di non ammissibilità, correlati alla generica deduzione di violazione di plurime e disparate disposizioni di legge senza specifico confronto con la piana motivazione della sentenza impugnata, che non mette in dubbio la correttezza fiscale della società, ma bensì, tenuto conto della tempistica dei processi di cognizione ed esecutivi tra le parti, riconduce la possibilità di ripetizione di somme, se pagate due volte, ai rapporti tra società e amministrazione finanziaria; 24.con il quarto motivo di ricorso incidentale, la società deduce violazione degli artt. 112 c.p.c., 18 legge n. 300/1970, 2119 c.c., in riferimento al pagamento delle retribuzioni sino all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, poi cassata in punto licenziamento; 25.il motivo non è meritevole di accoglimento; 26.la Corte distrettuale ha rigettato la correlativa domanda del lavoratore, ma non si è pronunciata sulla domanda restitutoria della società di somme erogate a titolo di retribuzione in conseguenza della declaratoria di legittimità del licenziamento, domanda che non consta in atti e comunque non è sufficientemente localizzata nel ricorso incidentale; 27.stante l’infondatezza o inammissibilità dei motivi dedotti, i ricorsi, principale e incidentale, devono essere respinti, con compensazione integrale tra le parti delle spese del presente giudizio, in ragione della reciproca soccombenza; 28.al rigetto delle impugnazioni, principale ed incidentale, consegue per entrambe le parti il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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