CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24131/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANDRA, rappresentata e difesa dall'avvocatoLUISA FLORE;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1011/2023 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 15/12/2023 R.G.N. 452/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4346/2024Numero sezionale 2750/2026Dat a pubblicazione 27/07/20261. [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] NazionaleCasimiro Mondino IRCCS, sulla base della pronuncia del Tribunale di Pavia, che avevaaccertato l’illegittimità della sua sospensione cautelare in pendenza del procedimentopenale per i fatti che ne avevano determinato, in data 5.5.2016, il licenziamento per giustacausa, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo per € 36.870,39 lordi, a titolo diretribuzioni non corrisposte dal 5 aprile 2017 (data della sospensione) al 24 maggio 2018(data della reintegra in esecuzione della sentenza n. 947/2018, pronunciata nel giudiziodi reclamo e dichiarativa della nullità del licenziamento).2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione a decreto ingiuntivo sull’assunto dellaefficacia ex tunc della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 448/2020, pronunciatain sede di rinvio dalla Cassazione (sentenza n. 6/2020), che aveva definitivamenteaccertato la legittimità del licenziamento, per cui nulla era dovuto alla dipendente, che eraanzi tenuta alla restituzione di quanto ricevuto, nelle more della definizione della causaavente a oggetto la legittimità del licenziamento, ma il ricorso veniva respinto dalTribunale di Pavia.3. Il giudice di prime cure riteneva, infatti, che la declaratoria di legittimità dellicenziamento non potesse travolgere le conseguenze giuridiche ed economiche che sierano verificate nel periodo a far data dal 26.9.2016, in cui il rapporto di lavoro si eraricostituito in forza di ordinanza ex legge n. 92/2012, riformata in primo grado consentenza del 9.2.2018 che accertava la legittimità del licenziamento, a sua volta riformatain sede di reclamo con conseguente seconda reintegra della lavoratrice in data 24 maggio2018, infine, cassata da questa Corte con rinvio (sentenza n. 6/2020), solo all’esito delquale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], vi era la definitiva declaratoria di legittimità del recesso datoriale;inoltre, quanto alle somme corrisposte alla lavoratrice dal 24.5.2018 al 7.9.2020, dellequali era richiesta la restituzione in via riconvenzionale, trattavasi di indennità alimentare,per sua natura non ripetibile da parte della Fondazione.4. Interposto gravame dalla parte soccombente, la Corte d’appello di Milano, ritenendoche la lavoratrice avesse diritto alle retribuzioni per il periodo di sospensione, salva ladetrazione di quanto già ricevuto in forza di transazione sottoscritta dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] e pari a € 12.907,00, e che di contro l’appellante non avesse diritto allaNumero registro generale 4346/2024Numero sezionale 2750/2026restituzione di quanto già corrisposto per il periodo sino al 7.9.2Nu0m2er0o diaranccohltaeg eane ratliet2o4l1o31 /2d0i2 6Data pubblicazione 27/07/2026indennità alimentare, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la Fondazione alpagamento della somma netta di € 25.278,00.5. Avverso tale sentenza la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso. Entrambe le parti hannodepositato memorie.6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi possono essere come di seguito sintetizzati.I. Col primo motivo, la parte ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. sulla retroattività dellapronuncia di legittimità del recesso.II. Con il secondo motivo, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è dedottala violazione dell’art. 2126 c.c., laddove si è ritenuto il diritto della dipendente a percepirele retribuzioni nel periodo in cui la stessa non ha prestato attività lavorativa.III. Col terzo motivo la parte ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4c.p.c., la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo ex art. 156,comma 2, c.p.c.IV. Col quarto motivo, infine, si è denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c., il vizio di motivazione apparente, in relazione all’art. 132 c.p.c., non essendopercepibile il fondamento del decisum.2. I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente in quantointrinsecamente connessi.3. Con il primo motivo, la ricorrente rileva un vizio della sentenza della Corte d’[OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui la pronuncia ha escluso che la definitiva declaratoria dilegittimità del licenziamento comportasse il superamento della precedente sentenza concui era stata accertata l’illegittimità della sospensione cautelare, che costitutiva il titolo inbase al quale la Fondazione avrebbe dovuto corrispondere alla lavoratrice somme didanaro in relazione al periodo in cui il rapporto si era provvisoriamente ricostituito per poiessere contestualmente sospeso, invocando la violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c.Numero registro generale 4346/20244. Sostiene la parte che la sentenza n. 434/2018 del Tribunale di PaviaN,u mseuro sceuzioi nsaile f2o75n0d/20a2 6Numero di raccolta generale 24131/2026il decreto ingiuntivo all’origine della presente causa, sarebbe stata travolta dallaData pubblicazione 27/07/2026successiva sentenza di questa Corte che aveva cassato la sentenza dichiarativadell’illegittimità del licenziamento, così facendo venire meno anche la pronuncia chefondava i propri presupposti logico-giuridici proprio su tale illegittimità, trattandosi diprovvedimenti incompatibili tra di loro, per cui anche le somme corrisposte dallaex post il loro titolo legittimante, né sussistevano i presupposti di cui all’art. 2126 c.c. dalmomento che, in costanza di sospensione, nessuna attività lavorativa era stata prestata.5. Con il secondo motivo la parte similmente si duole che sia stato applicato il principiodi cui all’art. 2126 c.c., in un periodo nel quale era mancato lo svolgimento dell’attivitàlavorativa.6. I motivi sono infondati.7. Si controverte di somme ingiunte a titolo di retribuzioni dal 5.4.2017 al 24.5.2018,periodo durante il quale la lavoratrice era stata sospesa dal servizio e che risultavacompreso tra l’ordinanza ex lege Fornero, che ne aveva disposto la reintegrazione, e lasentenza d’appello, che aveva infine dichiarato la legittimità del licenziamento, rispettoalle quali la parte denuncia, in primis, la violazione dell’art. 336, comma 2, c.p.c. perchéla sentenza gravata non avrebbe tenuto conto degli effetti ex tunc della pronuncia sullalegittimità del licenziamento e della conseguente non debenza di somme giustificatedall’obbligo risarcitorio derivante dall’illegittimità del licenziamento.8. Posto che parte ricorrente invoca l’immediato effetto espansivo esterno idoneo arisolvere il rapporto di lavoro precedentemente ripristinato, con conseguente venir menodel diritto della lavoratrice a ricevere somme radicate su quel ripristino, occorreinnanzitutto ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale circa gli effetti della sentenzadichiarativa dell’illegittimità del licenziamento sull’assetto economico prodotto da unprecedente ordine di reintegrazione.9. Occorre considerare che l’art. 336 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dallalegge 26 novembre 1990, n. 353, non subordina più al passaggio in giudicato dellasentenza di riforma i cosiddetti effetti espansivi esterni, comportando perciò non soltantola caducazione immediata della sentenza riformata (le cui statuizioni vengono sostituiteNumero registro generale 4346/2024automaticamente da quella della sentenza di riforma), ma altreNusmì erols’iemziomnale2d75ia0/t2a02 6Numero di raccolta generale 24131/2026propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dallaData pubblicazione 27/07/2026sentenza impugnata (Cass., n. 30724 del 2022; Cass. n. 5323 del 2009; Cass. n. 8745del 2000).10. Questa Corte si è occupata dell’effetto espansivo esterno della sentenza d’appelloche riforma quella dichiarativa della illegittimità del licenziamento e ne ha analizzato iriflessi sull’obbligo di ricostituzione del rapporto di lavoro e sull’obbligo risarcitorioconnesso alla declaratoria di illegittimità del recesso.10.1. Sotto il primo profilo, si è affermato che la riforma in appello della sentenza cheabbia accertato l'illegittimità di un licenziamento e ordinato la reintegrazione del lavoratorecomporta non soltanto la caducazione dell'accertamento e dell'ordine ripristinatorio, maaltresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoro provvisoriamenteriaffermata da quell'ordine e la restituzione al licenziamento della sua piena efficaciaestintiva fin dalla data della sua intimazione; ed infatti, l'estromissione del lavoratoredall'azienda a seguito della riforma della sentenza che aveva dichiarato l'illegittimità dellicenziamento non può essere considerata come un nuovo licenziamento, bensì come meracomunicazione della definitiva cessazione del rapporto per effetto della riconosciutalegittimità del precedente licenziamento e quindi della sua riacquistata idoneità adeterminare "ex tunc" il suddetto effetto (Cass. n. 8745 del 2000).Anche recentemente si è ribadito che l'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo,avvenuto in esecuzione di sentenza di reintegra ex art. 18 st. lav., successivamenteriformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effettoespansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo delrapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senzache sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro (Cass. n. 28918 del2018; Cass. 14103 del 2018; Cass. n. 5323 del 2009).10.2. Sotto il secondo profilo, questa Corte ha statuito che, alla luce dell'art. 18, comemodificato dalla legge n. 108 del 1990, le somme corrisposte in esecuzione della sentenzadi primo grado che abbia dichiarato illegittimo il licenziamento ed ordinato lareintegrazione del lavoratore, costituiscono (in assenza di ottemperanza alla decisione diprimo grado) non più retribuzione, ma risarcimento del danno ingiusto subito dalNumero registro generale 4346/2024lavoratore per l'illegittima risoluzione del rapporto (Cass., Sez. L, 13/12/2Nu0m0er6o snez.io n2a6le 6272507/2)0.2 6Numero di raccolta generale 24131/2026Nello stesso senso della natura risarcitoria dell'indennità dovuta a seguito di licenziamentoData pubblicazione 27/07/2026illegittimo e fino alla reintegra è l'intervento operato dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero)che, modificando l'art 18 Stat. Lav., qualificata risarcitoria l'indennità da corrispondersidalla data del licenziamento all'effettiva reintegra, prevede anche la detrazione dell'aliundeperceptum (cfr. art 18, comma 2, per il licenziamento discriminatorio; il comma 4 per illicenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo in ordine al quale, oltre chel'aliunde perceptum, va dedotto quanto il lavoratore avrebbe potuto percepire dedicandosicon diligenza alla ricerca di una nuova occupazione).Si è quindi consolidato il principio secondo cui le somme erogate in favore dellavoratore ai sensi dell'art. 18 St. lav. sono giustificate dall'obbligo risarcitorio derivantedall'illegittimità del licenziamento, non già dall'inosservanza del datore di lavoro all'ordinegiudiziale di reintegra, e debbono considerarsi ripetibili in ogni caso in cui il provvedimentogiudiziale che ha accertato l'illegittimità del licenziamento sia stato successivamenteriformato, ivi compreso il caso di un provvedimento d'urgenza ante causamsuccessivamente revocato dalla sentenza di merito che accerti la legittimità del recesso,senza che assuma rilievo al riguardo l'offerta da parte del lavoratore della propriaprestazione (cfr. Cass. n. 16037 del 2004; Cass. n. 7543 del 2006; Cass. n. 15251 del2014; Cass. 6054 del 2016 in motivazione).Le sentenze che hanno giudicato ripetibili le somme corrisposte a titolo di risarcimentodel danno subito per l'illegittimo licenziamento, a seguito di riforma della sentenza che neaveva dichiarato la illegittimità (Cass. n. 5485 e n. 8263 del 2000; Cass. n. 17330 del2005), non hanno, tuttavia, esaminato l’ipotesi della effettiva ricostituzione (inottemperanza dell’ordine giudiziale) del rapporto di lavoro, in quanto hanno accertatol’obbligo di ripetizione con riguardo alle somme direttamente dipendenti dalla declaratoriadi illegittimità del licenziamento (in specie, indennità risarcitoria e indennità sostitutivadella reintegrazione). In particolare, è stato rilevato che “Le somme corrisposte inesecuzione della sentenza che ordina la reintegra costituiscono, dunque, risarcimento deldanno ingiusto subito dal lavoratore per l'illegittimo licenziamento, di modo che con lariforma della sentenza che dichiara l'illegittimità viene a cadere l'illecito civile ascritto aldatore di lavoro e non sussiste più obbligo del risarcimento a suo carico. Le sommeNumero registro generale 4346/2024percepite dal lavoratore perdono il loro titolo legittimante e dNeubmebrosnezoio nale s27s5e0/r2e02 6Numero di raccolta generale 24131/2026conseguentemente restituite fin dal momento della riforma, atteso che per il nuovo testoData pubblicazione 27/07/2026dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. non è più necessario il passaggio in giudicato dellasentenza di secondo grado” (Cass. n. 8263/2000).Si è invece precisato che la ripetibilità va esclusa qualora all'ordine di reintegra segual'effettiva ripresa dell'attività lavorativa, giacché in tal caso opera la salvezza del percettoposta in forma generale dall'art. 2126 c.c. per ogni ipotesi di prestazione lavorativa inviolazione di legge (Cass. n. 482 del 2005; Cass. 6054 del 2016 in motivazione).11. Poste tali premesse di ordine generale, a cui si intende dare senz’altro continuità,osserva, tuttavia, il Collegio come la soluzione del caso concreto vada opportunamentecalibrata in relazione alla specificità dello stesso, non potendo essere assimilate situazionieterogenee, come appaiono, da un lato, quella in cui si controverta sul diritto a tratteneresomme dovute ex art. 18 St. lav. per il periodo dal licenziamento alla reintegra o sommecorrisposte in mera esecuzione dell’ordine di reintegra non accompagnata da effettivariattivazione del rapporto e, dall’altro, quella in cui vengano in rilievo gli effetti patrimonialidel rapporto concretamente riattivato, nel caso in cui la mancata prestazione risultiimputabile a condotte datoriali autonome e illegittime.12. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con accertamento fattuale in questa sedeinsindacabile, ha acclarato che il rapporto di lavoro tra la Fondazione e la lavoratrice èstato ripristinato avendo la prima ritenuto di ottemperare all’ordine di reintegrazione nelposto di lavoro emesso dal Tribunale di Pavia; i giudici di appello hanno, invero, accertatoche il datore di lavoro aveva poi esercitato nei confronti della lavoratrice il potere direttivotipico del vincolo di subordinazione, sospendendo la stessa, e hanno infine rilevato chel’esecuzione della prestazione da parte della lavoratrice era stata impedita per fattoimputabile al datore di lavoro, ossia la sospensione dichiarata illegittima con sentenzairrevocabile.13. Ritiene il Collegio che l'immediata propagazione delle conseguenze della sentenzadi riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata non può travolgere gli atti adottatidal datore di lavoro sulla base di un diverso titolo giuridico rappresentato dallaricostituzione effettiva del rapporto di lavoro (come accertato dai giudici di merito) che, inforza degli artt. 2094 e 2126 c.c., ha fatto sorgere l’obbligazione retributiva, in sensoNumero registro generale 4346/2024proprio, a carico del datore di lavoro; a seguito di un concreto atto di Nguemsetroi osenzieon acleh2e75 0h/2a02 6Numero di raccolta generale 24131/2026ricostituito il rapporto di lavoro, vengono, di fatto, riattivati i reciproci diritti e obblighiData pubblicazione 27/07/2026definitivamente, il rapporto.14. Lungi dal porre in essere esclusivamente atti di mera esecuzione dell’ordinanzadichiarativa della illegittimità del licenziamento, la parte datoriale, una volta ripristinato ilrapporto di lavoro, ha esercitato le proprie prerogative organizzative, naturalmentesuscettibili di vaglio giudiziario e quindi necessariamente escluse dallo spettro dioperatività dell’art. 336 c.p.c. che si occupa degli atti e dei provvedimenti (giurisdizionali)direttamente dipendenti dalla sentenza riformata.La condotta datoriale si è realizzata attraverso una attività di concreta gestione delrapporto di lavoro temporaneamente ripristinato, che non può sfuggire allaregolamentazione di legge che caratterizza, per molti aspetti imperativamente, il rapportodi lavoro e che non può essere ricondotta all’interno della logica puramente ripristinatoriadella situazione giuridica anteriore alla pronuncia riformata in appello o cassata, previstain via generale dall’art. 336 c.p.c.15. Questa Corte di legittimità ha in più occasioni, seppure in ambiti non del tuttocoincidenti con quello oggetto di causa, colto le peculiarità della ripresa funzionaletemporanea del rapporto di lavoro in ipotesi di sentenza di reintegra nel posto di lavoropoi riformata, con ciò mostrando la necessità di escludere una interpretazione ispirata auna concezione meramente condizionalistica dell’effetto espansivo esterno del giudicato,al fine di garantire l’efficacia delle disposizioni regolative del rapporto di lavoro che, per illoro carattere imperativo, vanno osservate anche durante il ripristino temporaneo delrapporto stesso.15.1. La fictio iuris costituita dalla riforma della sentenza di reintegra, ha sottolineatoCass. n. 4410 del 2022, richiamando Cass. n. 14637 del 2016, non può giustificare lacondotta illegittima ai danni del lavoratore, temporaneamente riammesso in servizio aseguito di pronuncia dichiarativa dell'illegittimità del licenziamento; la stessa condotta,che costituisce fatto illecito, è suscettibile di tutela risarcitoria anche quando la pronunciavenga successivamente riformata in sede di gravame, atteso che la "fictio iuris", per laquale la declaratoria di legittimità del licenziamento a seguito della riforma della sentenzaNumero registro generale 4346/2024resa in prime cure determina l'effetto della risoluzione "ex tunc" del rapNpumoerrtoose zdioin allea2v7o50r/2o0,2 6Numero di raccolta generale 24131/2026non può valere a porre nel nulla la condotta illecita tenuta dal datore di lavoro nell'arcoData pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]temporale coincidente con il periodo in cui il rapporto di lavoro è stato riattivato.16. L’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336 comma 2 c.p.c., in ipotesi di riformadella sentenza dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è limitato alle conseguenzeche discendono direttamente dalla declaratoria di illegittimità del recesso, vale a direl’obbligo di ripristino del rapporto di lavoro e l’obbligo risarcitorio, ma non si estende agliripristinato in esecuzione dell’ordine giudiziale di reintegra, in quanto essi risultano solo“indirettamente” collegati alla iniziale declaratoria di illegittimità dell’atto risolutivo.L’effetto espansivo di cui al citato art. 336, comma 2, c.p.c. non può cancellare,degradandoli a fatti inesistenti, gli atti di gestione datoriale compiuti medio tempore e,tantomeno, annullare l’autonoma qualificazione di illegittimità degli stessi (cfr. Cass. n.14637 del 2016; Cass. n. 4410 del 2022 cit.).17. I motivi sono in conclusione infondati.18. Venendo al terzo e al quarto motivo, gli stessi possono essere trattaticongiuntamente, in quanto intrinsecamente connessi, essendo fatto valere, con il terzo,un contrasto tra motivazione e dispositivo e, con il quarto, un vizio di motivazioneapparente, in relazione al medesimo passaggio motivazionale della sentenza.19. E invero, le censure evidenziano come la sentenza gravata, pur ritenendo fondata,in motivazione, la doglianza di omessa detrazione di quanto già corrisposto in sede ditransazione giudiziale (pari a € 12.907,00 netti) e pur dando atto dell’integrale pagamentodell’importo oggetto di ingiunzione, in dispositivo, dopo avere revocato il decretoingiuntivo, avrebbe poi incomprensibilmente condannato la Fondazione al pagamento diun importo pari a € 25.278,00. Inoltre, parimenti contraddittoria sarebbe la statuizione inordine alle spese di lite, avendo la sentenza dato atto di voler procedere allacompensazione per metà delle spese del doppio grado, salvo poi in dispositivo condannarela Fondazione al pagamento di € 1.844,00 a titolo di quota “residua” per il primo grado, ilche non si concilierebbe con la condanna alla rifusione delle spese di lite quantificate dallasentenza appellata in € 7.377,00, importo che sarebbe stato già corrisposto dalla parte.Numero registro generale 4346/2024Numero sezionale 2750/202620. Osserva il Collegio come le censure sono senz’altro fondate, Naumtteerosdoi r acchcoelta dgeanlelrale le24t1t3u1/r20a2 6Data pubblicazione 27/07/2026della sentenza impugnata resta imperscrutabile il ragionamento decisorio in base al qualela Corte territoriale è pervenuta alla condanna della Fondazione al pagamento di €25.278,00.21. In particolare, quanto alla condanna emessa per importi dovuti alla lavoratrice atitolo di retribuzioni maturate nel periodo di sospensione, i vizi denunciati si apprezzanosia in ordine all’an, che in ordine al quantum. E infatti, sotto il primo aspetto, la Corted’appello ha dato atto, in motivazione, che la sentenza appellata andava riformata nellaparte in cui non aveva detratto quanto erogato alla lavoratrice in sede di transazionegiudiziale e inoltre che l’importo ingiunto era stato già corrisposto dalla Fondazione, percui non si comprende come, all’esito, possa esserne derivata una condanna a caricodell’odierna ricorrente quantificare in € 25.278,00, importo che oltre a non coincidere conla differenza tra l’importo ingiunto e quello da detrarre, corrisponde a quanto richiestodall’odierna ricorrente in via riconvenzionale a titolo di restituzione dell’indennitàalimentare corrisposta durante la seconda sospensione, il che rende ancor più evidentecome la pronuncia impugnata sia incorsa in un errore di calcolo.22. Alla luce di tali considerazioni, i motivi sono senz’altro fondati, sia sotto il profilodel contrasto tra motivazione e dispositivo che dell’anomalia motivazionale.23. In conclusione, dichiarata l’infondatezza dei primi due motivi, il ricorso va accoltolimitatamente al terzo e al quarto motivo di impugnazione e per l’effetto la sentenza vacassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, che decideràanche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondomotivo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteCarla Ponterio