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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 06508/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato.

A motivi di ricorso la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della imputata; si duole inoltre del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e della mancata concessione dei benefici di legge.

Il ricorso è inammissibile.

La Corte distrettuale ha fornito congrua motivazione in ordine all'accertata responsabilità dell'imputata, illustrando in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum, non limitate alla confessione scritta su cui pone l'accento la difesa, ma comprensive di una serie di ulteriori elementi puntualmente illustrati in sentenza Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva: esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito").

La difesa invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che l'atto confessorio recante la firma della imputata non sarebbe riconducibile alla stessa.

La richiesta di effettuare perizia calligrafica sul documento in atti è stata rigettata dalla Corte di merito sulla base delle conferenti argomentazioni contenute in sentenza, che danno ampiamente conto della responsabilità della imputata e sulla osservazione che la firma apposta sulla scrittura privata è analoga a quella presente su altri documenti di certa provenienze dall'imputata.

Per consolidato orientamento di questa Corte la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.

Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita (Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859 - 01).

Del pari manifestamente infondati risultano i motivi in tema di trattamento sanzionatorio.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia con riferimento al diniego degli invocati benefici di legge.

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria osarla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Genova di condanna per il reato di furto in abitazione aggravato. A motivi di ricorso la difesa lamenta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità della imputata; si duole inoltre del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e della mancata concessione dei benefici di legge. Il ricorso è inammissibile. La Corte distrettuale ha fornito congrua motivazione in ordine all'accertata responsabilità dell'imputata, illustrando in modo coerente e puntuale le ragioni poste a fondamento del decisum, non limitate alla confessione scritta su cui pone l'accento la difesa, ma comprensive di una serie di ulteriori elementi puntualmente illustrati in sentenza Con riferimento al primo motivo di doglianza si osserva: esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01; da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). La difesa invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, sostenendo, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che l'atto confessorio recante la firma della imputata non sarebbe riconducibile alla stessa. La richiesta di effettuare perizia calligrafica sul documento in atti è stata rigettata dalla Corte di merito sulla base delle conferenti argomentazioni contenute in sentenza, che danno ampiamente conto della responsabilità della imputata e sulla osservazione che la firma apposta sulla scrittura privata è analoga a quella presente su altri documenti di certa provenienze dall'imputata. Per consolidato orientamento di questa Corte la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita (Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859 - 01). Del pari manifestamente infondati risultano i motivi in tema di trattamento sanzionatorio. La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta operata, sia con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia con riferimento al diniego degli invocati benefici di legge. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente Maria osarla