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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 23447/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32861-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di lavoro R.G.N. 32861/2019 Cron.

Rep.

Ud. 04/05/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2045/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2019 R.G.N. 1398/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1017/2014, il Tribunale di Frosinone rigettava le domande pro- poste da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte ad ottenere: a) l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Bardeggia e la società convenuta dal 16.10.2001, con inqua- dramento al 4^ livello del CCNL commercio e orario di lavoro a tempo pieno; b) la con- danna dei convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive, pari allacom- plessiva somma di € 104.924,43; c) la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento del 19.7.2010; d) l’ordine ai convenuti di ripristinare il rapporto di lavoro; e) la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite, dall’estromissione fino al ripristino del rapporto di lavoro; f) la condanna dei convenuti alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma: a) rigettava l’ap- pello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; b) accoglieva parzialmente il medesimo appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, condannava il Bardeggia a pagare all’appellante la complessiva somma lorda di € 50.625,35, a titolo di differenze retributive e di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (delle famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sullesomme via via rivalutate, con decor- renza dalla maturazione di ciascun credito fino all’effettivo soddisfo; c) condannava il Bar- deggia a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio per la metà, come liquidate per ogni grado, compensando la residua metà; d) condannava l’appellante a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.I.M. le spese del secondo grado, come liquidate; e) poneva le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico solidale del Bardeggia e dell’appellante nei confronti dell’ausiliario e ad esclusivo carico del Bardeggia nei rapporti interni.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’esaminare i molteplici punti di censura dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] reputava fondato il motivo a mezzo del quale ella addebitava al Tribunale l’omessa considerazione degli assegni (doc. da 7 a 16) emessi dal Bardeggia in favore dell’appellante per il pagamento della retribuzione, tutti con data an- teriore al formale inizio del rapporto di lavoro, e l’omessa considerazione della conferma resa al riguardo dal Bardeggia in sede di interrogatorio formale, precisando che si trattava di assegni mensili tutti di pari importo; considerava, altresì, parzialmente fondato il motivo con il quale la stessa si doleva dell’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone, in cui si faceva cenno alla testimonianza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] in quella causa citata come testimone dal Bardeggia proprio sui fatti avvenuti nella filiale di Ceccano negli anni 2001 e 2002, nellacausa intentata contro di lui da [OSCURATO:PERSONA]; nonché considerava sempre parzialmente fondati il motivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’omessa considerazione del calendario Sanpaolo, e l’altro con cui lamentava l’omessa considera- zione della targa premio di Natale 2002, conferita da Sanpaolo alla [OSCURATO:PERSONA].

Riteneva, ancora, fondato il motivo, relativo alla continuità del rapporto di lavoro, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si doleva dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare dell’omessa valutazione delle deposizioni dei testi Cipriani e Santodonato, che avevano confermato che nell’anno 2006 non vi era stata alcuna interruzione del lavoro della Mat- tone (tranne l’assenza per ferie), nonché il motivo in cui l’appellante lamentava l’omessa valutazione del doc. 19 recante data 7.8.2006, ossia, da lei formato proprio nel periodo di asserito intervallo fra i due rapporti di lavoro.

Accoglieva, inoltre, il motivo in cui l’appel- lante si doleva dell’omessa considerazione della confessione resa dal Bardeggia in sede di interrogatorio formale, in cui egli aveva dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto l’orario di lavoro dalle 09,20 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 per cinque giorni a settimana.

Giu- dicava inammissibile il motivo a mezzo del quale l’appellante reclamava l’inquadramento del 3^ livello, mentre reputava fondato quello in cui la stessa invocava in subordine l’in- quadramento nel 4^ livello.

Riteneva infondati tutti gli altri motivi di appello della lavora- trice.

Di qui l’integrale rigetto del gravame nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, sulla base di quanto emerso dalla C.T.U. espletata in secondo grado, l’accoglimento parziale dello stesso appello rispetto al Bardeggia, con la condanna di quest’ultimo al pa- gamento della suddetta somma in linea capitale per i titoli su specificati.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

5. Ha resistito l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anche ricorso inciden- tale, a mezzo di quattro motivi.

6. Sia il ricorrente principale Bardeggia che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno notificato distinti controricorsi rispetto al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

7. Solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, articolato in più punti, il ricorrente, quanto all’accertamento dell’inizio del rapporto di lavoro nel settembre 2002, denuncia: “Violazione o falsa appli- cazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente apparente (in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c.), o comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)”.

Sostiene che dal fatto del pagamento di una somma mediante assegno bancario è certamente possibile presumere la sussistenza di un rapporto giuridico intercorrente tra le parti e l’avvenuto pagamento di un corrispettivo da una parte all’altra, ma che in sé l’assegno non fornisce alcun elemento per individuare la natura di tale rapporto.

Di talché non era dato sapere come la Corte territoriale abbia potuto accertare sulla base dei soli assegni in discorso che il rapporto intercorrente tra le parti anteriormente al mese di giu- gno 2003, che il Bardeggia sostiene essere stato di carattere occasionale e di natura au- tonoma, fosse invece caratterizzato dal vincolo di subordinazione.

Assume, inoltre, che la relativa motivazione è apparente e comunque illogica e contraddittoria, tale risultando, dal testo della sentenza, quanto all’accertamento degli elementi su cui fonderebbe la re- trodatazione del sorgere del rapporto di lavoro subordinato al settembre 2002, e tanto anche in relazione alle parti in cui erano dichiarati parzialmente fondati gli avversari motivi di gravame concernenti l’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone ed il calendario Sanpaolo per l’anno 2003, quindi preparato nell’anno 2002.

2. Con il secondo motivo, quanto all’accertamento della continuità del rapporto di lavoro nel periodo giugno-ottobre 2016, deduce: “Travisamento della prova o comunque grave anomalia motivazionale o omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, con riferimento alla testimonianza resa in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]; e gli stessi vizi, nonché la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2704, 2712, 21719 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”, deduce su come la Corte d’appello si era espressa circa il motivo di gravame dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] con il quale ella lamen- tava l’omessa valutazione del doc. 19 recante data 7.8.2006.

Di nuovo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, perché la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il fatto asseritamente decisivo “costituito dal dato pacifico della mancata percezione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di un compenso mensile per il periodo da giugno ad ottobre 2006”.

3. Con un terzo motivo, quanto all’inquadramento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 4° livello del CCNL Confcommercio per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, deduce la “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. ed omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, con omesso esame della relativa eccezione, nonché per violazione degli artt. 414, 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”.

Secondo il ricorrente la sentenza ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata nel punto III.5 (pag. 17-21) della memoria di costi- tuzione nel grado e ribadita nelle note autorizzate depositate in via telematica il 27/4/2019 (pag. 6-8), eccezione invece evidentemente fondata a mente degli artt. 434 e 342 c.p.c. e comunque la sentenza era viziata laddove haritenuto adeguata e sufficiente la prospet- tazione contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA], invece assolutamente ge- nerica.

4. Con un quarto motivo, quanto all’acritico recepimento da parte della sentenza delle contestate risultanze della CTU contabile, deduce: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per difetto assoluto di moti- vazione o meramente apparente (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), o comun- que omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.).

Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”.

Lamenta che la sentenza è affetta da difetto assoluto di motivazione o comunque da motivazione meramente ap- parente per aver sbrigativamente ed acriticamente recepito le risultanze della relazione di CTU, senza minimamente curarsi delle specifiche critiche ad essa mosse nelle note auto- rizzate depositate innanzi alla Corte d’appello in data 23.4.2019.

In ogni caso, secondo lo stesso, sussisterebbe il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Sussisterebbe comunque violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio poiché quest’ultimo gravava sul lavoratore.5.

Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta: “Mancata decisione in ordine alla richiesta di acquisizione –Vizio del procedimento ai sensi dell’art.360, n. 4 c.p.c. e/o violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in reazione agli artt. 2697 c.c. 112, 115 e 116 e 132 n. 4, 210 e 213 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.

Tanto per non avere la Corte di appello provveduto in ordine ad una richiesta istruttoria (e/o per averla illegittimamente respinta implicitamente) rilevante ai fini del giudizio e della prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro fin dal mese di ottobre 2001; ossia la richiesta relativa all’acquisizione agli atti di causa dell’intero fascicolo del giudizio Stella/Bardeggia conclusosi con l’esibita sentenza del Tribunale di Frosinone.

6. Con un secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, viene denunciato: “Vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. 112, 115 e 116 132 n. 4 210 213, 228 e 421 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”.

Ivi lamenta che la Corte d’appello, nell’accogliere parzialmente la sua richiesta di retrodatare l’inizio del rapporto, aveva omesso di dare il giusto peso alle prove, non considerando il rilievo confessorio di una trascritta dichiarazione del Bardeggia, non attribuendo rilevanza alle dichiarazioni testi- moniali, non esercitando i poteri officiosi che le competevano, e con ciò globalmente alte- rando quello che era il riparto dell’onere probatorio e la valenza degli elementi acquisiti ed acquisibili al giudizio.

7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale ci si duole di “violazione e falsa applica- zione di legge ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1 L. 1369/60”.

Secondo la ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha frainteso e violato l’art. 1 L. cit., addirittura contraddicendo e male applicando (e quindi violando) il principio espresso dalla sentenza diCassazione che essa stessa aveva richiamato, e, cioè, Cass. n. 15292/2018.

E per la stessa l’istruttoria espletata aveva dimostrato le circostanze della non occasionalità, della non temporaneità e dell’assenza di legame con l’oggetto dell’appalto, dell’uso dei mezzi messi a disposizione dalla Sanpaolo, e che tutti i mezzi che si trovavano nella filiale di Ceccano erano forniti dalla Sanpaolo, e che all’interno della predetta filiale non vi erano dipendenti della Sanpaolo stessa e/o mezzi messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Bardeggia.

La spiegazione giuridica in proposito fornita dalla Corte stessa non è affatto soddisfacente.8.

Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta “Vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e disp. att. c.p.c.”.

Per la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale, nella sua scarna motivazione sempre circa la questione dell’interposizione fittizia di manodopera, aveva completamente omesso di motivare in ordine ai plurimi ulteriori elementi mai contestati e pacifici addotti dalla Mat- tone a sostegno della riconducibilità della sussistenza di detta interposizione, e quindi alla concreta riconducibilità del rapporto di lavoro alla [OSCURATO:PERSONA].

9. All’esame delle due contrapposte impugnazioni, giova premettere il rilievo che l’ap- pello della [OSCURATO:PERSONA] conteneva molteplici motivi (a quanto consta, non numerati o altri- menti contraddistinti, ma) riferiti a punti molto specifici, talvolta di dettaglio, che la Corte territoriale non ha mancato di riportare (cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza); sicché la tec- nica redazionale della Corte stessa è stata conseguente, nel senso di rispondere, partita- mente, ad ognuno di essi.

Tanto, però, non esime i ricorrenti per cassazione dal dover considerare i dichiarati collegamenti tra le diverse valutazioni espresse dai giudici di se- condo grado nel corpo della loro motivazione.

10. Ciò per ora premesso, possono essere congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale del Bardeggia, tra loro all’evidenza connessi.

11. Essi risultano in parte inammissibili e in parte infondati.

11.1. In primo luogo, tali censure, nel fare riferimento contemporaneamente ai di- stinti mezzi di cui al n. 3), 4) e 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., si rivolvonoin una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle suddette diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634; id., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625; id., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212).

Non è, infatti, consentita la prospettazione di una medesima questione sotto pro- fili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 10212/2020 cit.; e in termini analoghi id., sez.

II, 28.1.2021, n. 1859).11.2.

In secondo luogo, il ricorrente non considera in modo completo la motivazione resa dalla Corte distrettuale in relazione ai suoi nessi interni, secondo quanto osservato in via preliminare al § 9 di questo provvedimento.

Più in particolare, circa gli assegni in questione, sub doc. da 7 a 16 della produzione dell’attrice, emessi dal Bardeggia in favore della [OSCURATO:PERSONA], con cadenza mensile e tutti di pari importo, la Corte d’appello ha rilevato che essi “sconfessano la tesi difensiva del Bar- deggia e, in mancanza della prova di causali di diversa natura, dimostrano la parziale fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] circa la retrodatazione dell’inizio del rapporto di lavoro, di cui quegli assegni rappresentano la modalità di pagamento della retribuzione”.

Ed ha aggiunto –ciò che già non considera il ricorrente principale – che: “In tal senso va ritenuta raggiunta la prova dell’inizio del rapporto di lavoro al primo di quegli assegni, ossia a circa dieci mesi prima di giugno 2003 e quindi a settembre 2002.

Ed infatti il primo assegno è datato 07/10/2002, come ricorda il Bardeggia (v. memoria difensiva, p. 9),ed allora, vista la regola della postnumerazione, quell’assegno –all’evidenza –retribuiva pre- stazioni lavorative rese nel mese precedente”.

11.3. Ma la Corte di merito non s’è limitata a queste ultime considerazioni, che trag- gono argomento anche da quanto aveva dedotto lo stesso convenuto Bardeggia.

La stessa Corte, infatti, nel considerare parzialmente fondato il motivo a mezzo del quale la [OSCURATO:PERSONA] si doleva dell’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone, dal dato che nel relativo procedimento la [OSCURATO:PERSONA] era stata citata appunto dal Bardeggia ed escussa quale teste “proprio sui fatti avvenuti nella filiale di Ceccano negli anni 2001 e 2002” ha in particolare tratto “un ulteriore elemento, che cor- robora il convincimento di questa Corte circa la retrodatazione del rapporto di lavoro nei limiti degli assegni bancari di cui sopra”.

E “identiche considerazioni” ha ritenuto che po- tevano valere “per gli ulteriori due motivi di gravame, con cui la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa considerazione del calendario Sanpaolo (doc. 50 di primo grado) per l’anno 2003, quindi preparato nell’anno 2002, in cui sono inserite le fotografie di tutto il personale di zona di Sanpaolo, fra cui è raffigurata pure l’appellante, e l’omessa considerazione della targa premio di Natale 2002, conferita da Sanpaolo alla [OSCURATO:PERSONA] (doc. 49 di primo grado)” (aspetto, quest’ultimo, per nulla considerato dal ricorrente principale).

Ha, infatti, ritenuto che si tratta di indizi, ma “idonei solo a confermare la valenza probatoria degli assegni bancari di cui sopra”.

11.4. E’ pertanto evidente che la Corte d’appello ha reputato raggiunta la prova dell’inizio del rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Bardeggia nel settembre 2002 in base al com- plessivo apprezzamento di tali risultanze di natura documentale, delle quali gli assegni suddetti, in relazione al primo di essi con data di emissione 7.10.2002, erano ritenuti in grado appunto di riscontrare plausibilmente detto inizio del rapporto lavorativo.

11.5. Circa, poi, i rilievi del ricorrente principale in punto di prova della natura subor- dinata del rapporto, essi non tengono conto del dato che la Corte territoriale ha, poi, creduto provata anche la continuità di un unico rapporto lavorativo tra le medesime parti, in fattispecie nella quale formalmente erano intervenuti un primo contratto di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato part timedal 10.6.2003 fino al 13.6.2006, e un secondo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, dal 2.10.2006 al 19.7.2010.

In altre parole, tale ritenuta continuità, con l’inizio già visto, atteneva ad un rapporto che per i non brevi periodi suddetti era stato formalizzato in contratti senz’altro di lavoro subordinato.

12. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso principale.

Non tiene conto, infatti, il ricorrente che le osservazioni svolte dalla Corte territoriale nel §

2.9. della sua motivazione sono riferite, non solo alla testimonianza resa da Santo- donato Giuseppe (di cui assume il travisamento), ma “alle deposizioni dei testi Cipriani e Santodonato”, ritenendosi che effettivamente tali “due deposizioni” avevano “confermato che nell’anno 2006 non vi era stata alcuna interruzione del lavoro della [OSCURATO:PERSONA] (tranne l’assenza per ferie)”.

Inoltre, circa l’apprezzamento specifico compiuto dalla Corte d’appello relativo al doc. 19, recante la data del 7.8.2006, e quindi “formato proprio nel periodo di asserito inter- vallo fra i due rapporti di lavoro”, il ricorrente principale, da un lato, non considera che la stessa Corte ha ritenuto che “anche”, in uno, cioè, alle cennate deposizioni, tale “elemento probatorio, di natura documentale”, “contraddice in modo plateale la valenza delle dimis- sioni di giugno 2006”, e, dall’altro, contrappone una propria diversa lettura delle risultanze processuali a quella operata dalla Corte (cfr. pagg. 14-16 del suo ricorso), per giunta, anche in questo caso veicolata da censure eterogenee; il che non è consentito in questa sede di legittimità.

13. Alla luce del quadro fattuale così come ricostruito e valutato dal giudice del merito, perde di rilievo anche la parte della censura riguardante l’omessa considerazione, da parte della corte territoriale, della mancata percezione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un compenso mensile per il periodo da giugno ad ottobre 2006, dovendosi richiamare il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui lavalutazione delle prove, e con essa il con- trollo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanzeistruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giu- dice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e con- grua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoriapiuttosto che ad un altro.

In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamentetutte le risultanze processu ali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nellavalutazione degli stessi per giungere alle pro- prie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata.

In tema divalutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del liberoconvincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sonotutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fon- damento del suo convincimento (Cass. 14972del 28/06/2006; 21881 del 30/08/2019).

14. Infondato è il terzo motivo del ricorso principale.

15. La Corte di merito, infatti, dopo aver premesso che l’istante nel ricorso introdut- tivo del giudizio aveva, tra l’altro, allegato che le mansioni svolte nell’intero periodo lavo- rativo erano “riconducibili al 4^ livello ccnl commercio” (cfr. pag. 2 dellasua sentenza), ha dato conto che il primo giudice aveva ritenuto che, “quanto alle mansioni, i testimoni hanno genericamente fatto riferimento a mansioni di segreteria” e che “le allegazioni sul punto contenute in ricorso sono generiche, specie in considerazione del fatto che il ccnl colloca mansioni segretariali sia al 5^ (addetto al centralino, archivista, protocollista), sia al 4^ (addetto a mansioni d’ordine di segreteria), sia al 3^ livello (impiegato amministra- tivo), sicché non è possibile accertare il corretto inquadramento in mancanza di specifica- zioni circa i precisi compiti svolti” (cfr. punti g) ed h) a pag. 5 della stessa sentenza).

Ebbene, sempre in ordine allo stesso tema, la Corte romana ha riferito che l’allora appellante, con apposito motivo, aveva dedotto che il Tribunale avesse erroneamente, “sulle mansioni, omesso di esaminare le deduzioni contenute in ricorso circa i compiti in concreto svolti, con conseguente diritto all’inquadramento nel 3^ oppure nel 4^ livello previsto dal ccnl” (cfr. pag. 4 della sua sentenza).

Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato anche l’asserita autonoma ratiodecidendi , concernente il contenuto ec- cessivamente generico della prospettazione del ricorso introduttivo, sostenendo che fosse stato piuttosto il primo giudice a non considerare le proprie deduzioni contenute nel ricorso introduttivo circa i compiti in concreto svolti.

La Corte territoriale si è, quindi, comunque espressa sulla questione oggetto dell’ec- cezione d’inammissibilità in parte quadell’atto d’appello.

Più nello specifico, ha sì giudicato inammissibile la censura dell’appellante per la parte in cui la stessa rivendicava il diritto all’inquadramento nel 3^ livello, ma sul differente rilievo che la relativa domanda “è stata avanzata in corso di causa, dunque tardivamente, come evidenziato dal Tribunale (v. sentenza impugnata, p. 7) sul punto non censurata dalla [OSCURATO:PERSONA]”.

Ha, però, considerato fondato il motivo nella parte in cui l’allora appellante invocava “il diritto ad essere inquadrata nel 4^ livello, che comprende gli addetti a mansioni di segreteria”.

Ha rilevato, infatti, che “è esattamente questo il livello a lei spettante, secondo i compiti indicati nel ricorso introduttivo e non contestati dal Bardeggia”, aggiungendo che “non risulta consono il livello 5^ in concreto riconosciuto, che riguarda l’addetto al cen- tralino, l’archivista e il protocollista, laddove i compiti della [OSCURATO:PERSONA] erano ben altri e di natura segretariale”.

15.1. Quanto, poi, alla parte in cui lo stesso motivo fa anche valere che la Corte territoriale non si era pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello per difetto della specificità del relativo motivo giusta l’art. 434 c.p.c., la censura difetta di specifi- cità/autosufficienza perché, mentre riferisce i termini della propria eccezione a riguardo, manca del tutto, non solo di trascrivere il motivo d’appello della controparte a riguardo, ma anche di richiamarne almeno i passi salienti nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa a-specificità.

16. E’ infine inammissibile anche il quarto motivo del ricorso principale.

16.1. In ordine ad esso devono anzitutto essere richiamati i principi di diritto esposti nel §

11.1. di questa motivazione.

Anche nel caso di tale censura, infatti, è riscontrabile un’inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione della stessa, che fa riferimento cumulativamente alle distinte ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), 4) e 5), c.p.c.

16.2. In ogni caso, il quarto motivo difetta di specificità in termini di pertinenza e di autosufficienza anche per ulteriori ragioni.

Invero, nel dedurre un acritico recepimento da parte dell’impugnata sentenza delle contestate risultanze della CTU contabile, fatta espletare dalla Corte territoriale, si riferisce a contestazioni e rilievi critici, per così dire, di merito alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità al suo procedimento, come tali disciplinati dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (sulla distinzione cfr. Cass. civ., sez. un., 21.2.2022, n. 5624; ma anche id., sez. un., 28.2.2022, n. 6500).

In realtà, come ben risulta dai passi delle note autorizzate, depositate in via telema- tica in data 23.4.2019, che il ricorrente principale richiama nello sviluppo del motivo in esame (cfr. pagg. 24-25 del ricorso), le deduzioni dell’allora appellato esprimevano tutte altrettante eccezioni di nullità della CTU.A loro volta, però, tali eccezioni di nullità in gran parte, non si riferivano alle opera- zioni tecniche come tali dell’ausiliare e al relativo subprocedimento, bensì si fondavano sull’assunto che la controparte non avrebbe assolto ai propri oneri probatori su determinati aspetti.

In altra e minima parte l’eccezione di nullità si basava sul rilievo che il Collegio d’ap- pello non aveva formulato alcun quesito al CTU su ferie non godute e permessi, sicché il parere espresso da quest’ultimo sarebbe stato “esorbitante” rispetto all’incarico ricevuto.

A riguardo, tuttavia, il ricorrente principale, non solo non ha prodotto copia dell’ordi- nanza a mezzo della quale la Corte territoriale aveva conferito l’incarico al C.T.U., ma non ha trascritto il testo del relativo verbale o provvedimento e neppure ne ha richiamato il contenuto.

16.3. A fronte di tale quadro, non essendosi neanche dedotto che un consulente di parte appellata avesse svolto specifici rilievi al parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, né che il subprocedimento relativo alla consulenza contabile si sia svolto nella cornice delineata nell’art. 195 c.p.c. novellato (su cui v. ancora Sez.

Un., n. 5624/2022 già cit.), non solo è da escludersi che sulla Corte territoriale incombesse un particolare onere motivazionale nell’aderire al parere espresso dal proprio consulente (cfr., ad es., Cass. civ., sez.

I, 16.11.2022, n. 33742), ma il quarto motivo è ancor prima inammissibile, oltre che per le ragioni già premesse, anche perché non pertinente.

17. Passando ad esaminare il ricorso incidentale, il primo dei relativi motivi è inam- missibile anzitutto per essere formulato attraverso la mescolanza o sovrapposizione di ragioni di censura tra loro del tutto eterogenee, lamentandosi sia un error in procedendo che la cumulativa violazione di plurime norme didiritto sostanziale e processuale; il che non è consentito in questa sede di legittimità, come già detto al §

11.1. di questa motiva- zione.

17.1. In ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez.

VI; 5.7.2016, n. 13716; id., sez. lav., 18.3.2013, n. 6715; id., sez.

III, 19.1.2010, n. 709).

Nel caso di specie, però, la ricorrente incidentale neppure ha denunciato un vizio di motivazione a riguardo, nei limiti in cui tale vizio può ora essere fatto valere.

18. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso incidentale.

18.1. Oltre ad essere riscontrabile anche in tale censura una non consentita mesco- lanza di mezzi e censure eterogenei più volte illustrata, lo sviluppo della stessa rende evidente che la ricorrente incidentale, da un lato, critica l’apprezzamento probatorio com- piuto dalla Corteterritoriale e, dall’altro, contrappone ad esso il proprio apprezzamento delle prove, il che non è permesso in questa sede di legittimità.

19. Le stesse considerazioni valgono per il quarto motivo del ricorso incidentale, che, comunque, difetta di specificità anche in altra chiave.

La Corte territoriale, infatti, ha premesso che l’allora appellante, circa la sostenuta illecita interposizione di manodopera, aveva censurato la decisione del primo giudice per aver “mancato di applicare la presunzione assoluta prevista dall’art. 1 L. n. 1369/1960, laddove pure il Tribunale aveva ammesso che i locali e gli strumenti di lavoro erano messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 4 della sua sentenza).

E la stessa Corte s’è, poi, pronunciata appunto su questo unico rilievo dell’appellante, con motivazione, non scarna, ma ad esso pertinente (cfr. § 2.14 alle pagg. 9-10).

Ebbene, la ricorrente incidentale nemmeno deduce che il suo motivo d’appello fosse formulato in termini differenti da quelli considerati dalla Corte di merito.

20. E’ infine infondato il terzo motivo del ricorso incidentale.

La censura, questa volta, lamenta l’asserita violazione o falsa applicazione di una sola norma di diritto, ossia, dell’art. 1 L. n. 1369/1960, ma si fonda su un completo frainten- dimento della ratio decidendi della Corte territoriale circa la reiezione del relativo motivo d’appello della [OSCURATO:PERSONA], che, come si è visto nell’esaminare il quarto motivo del ricorso incidentale, riguardava la pretesa mancata applicazione, da parte del primo giudice, della presunzione legale assoluta prevista dall’art. 1 L. n. 1369/1960 (al comma terzo).20.1.

Più in particolare, la Corte di merito, a riguardo, ha richiamato Cass. 12.6.2018, 15292, secondo cui, in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all’art. 1, comma 3, della l. n. 1369 del 1960, occorre verificare che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi dell’appaltatore sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all’oggetto dell’appalto”, sottolineando anche graficamente, come ammesso dalla ricorrente incidentale, quest’ul- tima parte della massima di tale decisione.

La stessa Corte, quindi, ha anzitutto scritto che: “Nel caso in esame, invece, il Bar- deggia era un agente (rectius un promotore finanziario) della società di intermediazione mobiliare e quindi proprio a causa e nell’ambito di quel rapporto aveva ricevuto dalla mandante la disponibilità dei locali e di alcuni mezzi ivi esistenti.

Dunque in radice è esclusa l’operatività della presunzione invocata dall’appellante”.

E’ pertanto evidente che i giudici di secondo grado hanno inteso porre in luce un profilo molto semplice, e, cioè, che il rapporto che legava il Bardeggia alla [OSCURATO:PERSONA], quale società d’intermediazione mobiliare, non era un rapporto contrattuale d’appalto, ma un contratto d’agenzia, in forza del quale egli svolgeva l’opera di promotore finanziario per detta società.

Un rapporto, perciò, rispetto al quale non poteva avere senso appurare se la disponibilità dei locali e di alcuni mezzi della preponente presso il promotore finan- ziario in veste di agente potesse riferirsi ad un rapporto di appalto (cfr. a quest’ultimo riguardo anche Cass. civ., sez. lav. 24.2.2006, n. 4181).

20.2. Ebbene, tutte le considerazioni svolte in punto di diritto dalla ricorrente inci- dentale sono praticamente estranee a tale chiara motivazione della Corte d’appello, per giunta attribuendosi erroneamente alla stessa di aver ritenuto che le tre caratteristiche della non occasionalità, della non temporaneità e dell’assenza di legame con l’oggetto dell’appalto debbano sussistere alternativamente tra loro, e non congiuntamente (cfr. pag. 33 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA]).

La stessa Corte, dopo altro pertinente richiamo giurisprudenziale, ha piuttosto riba- dito che: “Invece, nel caso in esame il Bardeggia non solo era promotore finanziario, sia pure per conto della [OSCURATO:PERSONA] spa, ma aveva pure compiti di coordinamento di altri promotori della stessa società di intermediazione mobiliare.

Dunque trova spiegazione lo- gica, giuridica ed economica la disponibilità di mezzi a lui conferiti dalla mandante.

Anche sotto questo profilo, pertanto, resta esclusa l’invocata intermediazione vietata”.

Con ciò nuovamente confermando che i rapporti che legavano il Bardeggia e la società di intermediazione erano alieni da un contratto di appalto, rispetto al quale potesse ope- rare la presunzione legale di cui all’art. 1, comma terzo, L. n. 1369/1960.

20.3. In proposito, per giunta, le residuali osservazioni della ricorrente incidentale (cfr. pag. 33 del controricorso) sono comunque inammissibili perché attengono ad una valutazione, peraltro riservata al giudice di merito, di elementi di prova, in ipotesi rilevanti ove avesse potuto operare la suddetta presunzione legale, il che è stato escluso dalla Corte territoriale in base a considerazioni ineccepibili sul piano giuridico in relazione alla fattispecie concreta come accertata.

21. Stante la reciproca soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente princi- pale e la ricorrente incidentale, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra dette parti.

La ricorrente incidentale, invece, in quanto soc- combente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dev’essere condannata al pagamento, in favore di quest’ultima, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo.

22. Sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.

Compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale.

Condanna la ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 32861-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - principale - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] del rapporto di lavoro R.G.N. 32861/2019 Cron. Rep. Ud. 04/05/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 2045/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/07/2019 R.G.N. 1398/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1017/2014, il Tribunale di Frosinone rigettava le domande pro- poste da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volte ad ottenere: a) l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il Bardeggia e la società convenuta dal 16.10.2001, con inqua- dramento al 4^ livello del CCNL commercio e orario di lavoro a tempo pieno; b) la con- danna dei convenuti, in solido, al pagamento delle differenze retributive, pari allacom- plessiva somma di € 104.924,43; c) la declaratoria di nullità, inefficacia e illegittimità del licenziamento del 19.7.2010; d) l’ordine ai convenuti di ripristinare il rapporto di lavoro; e) la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite, dall’estromissione fino al ripristino del rapporto di lavoro; f) la condanna dei convenuti alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Roma: a) rigettava l’ap- pello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; b) accoglieva parzialmente il medesimo appello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che confermava nel resto, condannava il Bardeggia a pagare all’appellante la complessiva somma lorda di € 50.625,35, a titolo di differenze retributive e di T.F.R., oltre rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT (delle famiglie di operai e impiegati) e interessi legali sullesomme via via rivalutate, con decor- renza dalla maturazione di ciascun credito fino all’effettivo soddisfo; c) condannava il Bar- deggia a rimborsare all’appellante le spese dei due gradi di giudizio per la metà, come liquidate per ogni grado, compensando la residua metà; d) condannava l’appellante a rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] S.I.M. le spese del secondo grado, come liquidate; e) poneva le spese della C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico solidale del Bardeggia e dell’appellante nei confronti dell’ausiliario e ad esclusivo carico del Bardeggia nei rapporti interni. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, nell’esaminare i molteplici punti di censura dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] reputava fondato il motivo a mezzo del quale ella addebitava al Tribunale l’omessa considerazione degli assegni (doc. da 7 a 16) emessi dal Bardeggia in favore dell’appellante per il pagamento della retribuzione, tutti con data an- teriore al formale inizio del rapporto di lavoro, e l’omessa considerazione della conferma resa al riguardo dal Bardeggia in sede di interrogatorio formale, precisando che si trattava di assegni mensili tutti di pari importo; considerava, altresì, parzialmente fondato il motivo con il quale la stessa si doleva dell’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone, in cui si faceva cenno alla testimonianza resa dalla [OSCURATO:PERSONA] in quella causa citata come testimone dal Bardeggia proprio sui fatti avvenuti nella filiale di Ceccano negli anni 2001 e 2002, nellacausa intentata contro di lui da [OSCURATO:PERSONA]; nonché considerava sempre parzialmente fondati il motivo con cui la [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’omessa considerazione del calendario Sanpaolo, e l’altro con cui lamentava l’omessa considera- zione della targa premio di Natale 2002, conferita da Sanpaolo alla [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva, ancora, fondato il motivo, relativo alla continuità del rapporto di lavoro, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si doleva dell’erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare dell’omessa valutazione delle deposizioni dei testi Cipriani e Santodonato, che avevano confermato che nell’anno 2006 non vi era stata alcuna interruzione del lavoro della Mat- tone (tranne l’assenza per ferie), nonché il motivo in cui l’appellante lamentava l’omessa valutazione del doc. 19 recante data 7.8.2006, ossia, da lei formato proprio nel periodo di asserito intervallo fra i due rapporti di lavoro. Accoglieva, inoltre, il motivo in cui l’appel- lante si doleva dell’omessa considerazione della confessione resa dal Bardeggia in sede di interrogatorio formale, in cui egli aveva dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto l’orario di lavoro dalle 09,20 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 per cinque giorni a settimana. Giu- dicava inammissibile il motivo a mezzo del quale l’appellante reclamava l’inquadramento del 3^ livello, mentre reputava fondato quello in cui la stessa invocava in subordine l’in- quadramento nel 4^ livello. Riteneva infondati tutti gli altri motivi di appello della lavora- trice. Di qui l’integrale rigetto del gravame nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, sulla base di quanto emerso dalla C.T.U. espletata in secondo grado, l’accoglimento parziale dello stesso appello rispetto al Bardeggia, con la condanna di quest’ultimo al pa- gamento della suddetta somma in linea capitale per i titoli su specificati. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 5. Ha resistito l’intimata [OSCURATO:PERSONA] con controricorso contenente anche ricorso inciden- tale, a mezzo di quattro motivi. 6. Sia il ricorrente principale Bardeggia che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno notificato distinti controricorsi rispetto al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. 7. Solo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, articolato in più punti, il ricorrente, quanto all’accertamento dell’inizio del rapporto di lavoro nel settembre 2002, denuncia: “Violazione o falsa appli- cazione degli artt. 2094, 2222 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione meramente apparente (in relazione all’art. 360,comma 1 n. 4 c.p.c.), o comunque omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.)”. Sostiene che dal fatto del pagamento di una somma mediante assegno bancario è certamente possibile presumere la sussistenza di un rapporto giuridico intercorrente tra le parti e l’avvenuto pagamento di un corrispettivo da una parte all’altra, ma che in sé l’assegno non fornisce alcun elemento per individuare la natura di tale rapporto. Di talché non era dato sapere come la Corte territoriale abbia potuto accertare sulla base dei soli assegni in discorso che il rapporto intercorrente tra le parti anteriormente al mese di giu- gno 2003, che il Bardeggia sostiene essere stato di carattere occasionale e di natura au- tonoma, fosse invece caratterizzato dal vincolo di subordinazione. Assume, inoltre, che la relativa motivazione è apparente e comunque illogica e contraddittoria, tale risultando, dal testo della sentenza, quanto all’accertamento degli elementi su cui fonderebbe la re- trodatazione del sorgere del rapporto di lavoro subordinato al settembre 2002, e tanto anche in relazione alle parti in cui erano dichiarati parzialmente fondati gli avversari motivi di gravame concernenti l’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone ed il calendario Sanpaolo per l’anno 2003, quindi preparato nell’anno 2002. 2. Con il secondo motivo, quanto all’accertamento della continuità del rapporto di lavoro nel periodo giugno-ottobre 2016, deduce: “Travisamento della prova o comunque grave anomalia motivazionale o omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, con riferimento alla testimonianza resa in primo grado da [OSCURATO:PERSONA]; e gli stessi vizi, nonché la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2704, 2712, 21719 e 2729 c.c. e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”, deduce su come la Corte d’appello si era espressa circa il motivo di gravame dell’allora appellante [OSCURATO:PERSONA] con il quale ella lamen- tava l’omessa valutazione del doc. 19 recante data 7.8.2006. Di nuovo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.)”, perché la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il fatto asseritamente decisivo “costituito dal dato pacifico della mancata percezione da parte della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di un compenso mensile per il periodo da giugno ad ottobre 2006”. 3. Con un terzo motivo, quanto all’inquadramento della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] nel 4° livello del CCNL Confcommercio per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, deduce la “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c. ed omessa declaratoria di inammissibilità dell’appello, con omesso esame della relativa eccezione, nonché per violazione degli artt. 414, 99 e 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.”. Secondo il ricorrente la sentenza ha omesso di esaminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello, sollevata nel punto III.5 (pag. 17-21) della memoria di costi- tuzione nel grado e ribadita nelle note autorizzate depositate in via telematica il 27/4/2019 (pag. 6-8), eccezione invece evidentemente fondata a mente degli artt. 434 e 342 c.p.c. e comunque la sentenza era viziata laddove haritenuto adeguata e sufficiente la prospet- tazione contenuta nel ricorso ex art. 414 c.p.c. della [OSCURATO:PERSONA], invece assolutamente ge- nerica. 4. Con un quarto motivo, quanto all’acritico recepimento da parte della sentenza delle contestate risultanze della CTU contabile, deduce: “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per difetto assoluto di moti- vazione o meramente apparente (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.), o comun- que omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.). Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)”. Lamenta che la sentenza è affetta da difetto assoluto di motivazione o comunque da motivazione meramente ap- parente per aver sbrigativamente ed acriticamente recepito le risultanze della relazione di CTU, senza minimamente curarsi delle specifiche critiche ad essa mosse nelle note auto- rizzate depositate innanzi alla Corte d’appello in data 23.4.2019. In ogni caso, secondo lo stesso, sussisterebbe il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Sussisterebbe comunque violazione dell’art. 2697 c.c. in tema di riparto dell’onere probatorio poiché quest’ultimo gravava sul lavoratore.5. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentale, la [OSCURATO:PERSONA] lamenta: “Mancata decisione in ordine alla richiesta di acquisizione –Vizio del procedimento ai sensi dell’art.360, n. 4 c.p.c. e/o violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in reazione agli artt. 2697 c.c. 112, 115 e 116 e 132 n. 4, 210 e 213 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”. Tanto per non avere la Corte di appello provveduto in ordine ad una richiesta istruttoria (e/o per averla illegittimamente respinta implicitamente) rilevante ai fini del giudizio e della prova dell’instaurazione del rapporto di lavoro fin dal mese di ottobre 2001; ossia la richiesta relativa all’acquisizione agli atti di causa dell’intero fascicolo del giudizio Stella/Bardeggia conclusosi con l’esibita sentenza del Tribunale di Frosinone. 6. Con un secondo motivo del medesimo ricorso incidentale, viene denunciato: “Vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione e falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2697 c.c. 112, 115 e 116 132 n. 4 210 213, 228 e 421 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.”. Ivi lamenta che la Corte d’appello, nell’accogliere parzialmente la sua richiesta di retrodatare l’inizio del rapporto, aveva omesso di dare il giusto peso alle prove, non considerando il rilievo confessorio di una trascritta dichiarazione del Bardeggia, non attribuendo rilevanza alle dichiarazioni testi- moniali, non esercitando i poteri officiosi che le competevano, e con ciò globalmente alte- rando quello che era il riparto dell’onere probatorio e la valenza degli elementi acquisiti ed acquisibili al giudizio. 7. Con il terzo motivo di ricorso incidentale ci si duole di “violazione e falsa applica- zione di legge ai sensi dell’art.360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 1 L. 1369/60”. Secondo la ricorrente incidentale, la Corte territoriale ha frainteso e violato l’art. 1 L. cit., addirittura contraddicendo e male applicando (e quindi violando) il principio espresso dalla sentenza diCassazione che essa stessa aveva richiamato, e, cioè, Cass. n. 15292/2018. E per la stessa l’istruttoria espletata aveva dimostrato le circostanze della non occasionalità, della non temporaneità e dell’assenza di legame con l’oggetto dell’appalto, dell’uso dei mezzi messi a disposizione dalla Sanpaolo, e che tutti i mezzi che si trovavano nella filiale di Ceccano erano forniti dalla Sanpaolo, e che all’interno della predetta filiale non vi erano dipendenti della Sanpaolo stessa e/o mezzi messi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA] da parte del Bardeggia. La spiegazione giuridica in proposito fornita dalla Corte stessa non è affatto soddisfacente.8. Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta “Vizio del procedimento ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. e/o violazione di legge ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c., ed agli artt. 112, 116, 132 n. 4 c.p.c. e disp. att. c.p.c.”. Per la ricorrente incidentale, la Corte distrettuale, nella sua scarna motivazione sempre circa la questione dell’interposizione fittizia di manodopera, aveva completamente omesso di motivare in ordine ai plurimi ulteriori elementi mai contestati e pacifici addotti dalla Mat- tone a sostegno della riconducibilità della sussistenza di detta interposizione, e quindi alla concreta riconducibilità del rapporto di lavoro alla [OSCURATO:PERSONA]. 9. All’esame delle due contrapposte impugnazioni, giova premettere il rilievo che l’ap- pello della [OSCURATO:PERSONA] conteneva molteplici motivi (a quanto consta, non numerati o altri- menti contraddistinti, ma) riferiti a punti molto specifici, talvolta di dettaglio, che la Corte territoriale non ha mancato di riportare (cfr. pagg. 3-4 della sua sentenza); sicché la tec- nica redazionale della Corte stessa è stata conseguente, nel senso di rispondere, partita- mente, ad ognuno di essi. Tanto, però, non esime i ricorrenti per cassazione dal dover considerare i dichiarati collegamenti tra le diverse valutazioni espresse dai giudici di se- condo grado nel corpo della loro motivazione. 10. Ciò per ora premesso, possono essere congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo del ricorso principale del Bardeggia, tra loro all’evidenza connessi. 11. Essi risultano in parte inammissibili e in parte infondati. 11.1. In primo luogo, tali censure, nel fare riferimento contemporaneamente ai di- stinti mezzi di cui al n. 3), 4) e 5) del comma primo dell’art. 360 c.p.c., si rivolvonoin una mescolanza e sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle suddette diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 9.7.2020, n. 14634; id., sez. lav., 25.6.2020, n. 12625; id., sez. lav., 28.5.2020, n. 10212). Non è, infatti, consentita la prospettazione di una medesima questione sotto pro- fili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto, sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione (cfr. Cass. n. 10212/2020 cit.; e in termini analoghi id., sez. II, 28.1.2021, n. 1859).11.2. In secondo luogo, il ricorrente non considera in modo completo la motivazione resa dalla Corte distrettuale in relazione ai suoi nessi interni, secondo quanto osservato in via preliminare al § 9 di questo provvedimento. Più in particolare, circa gli assegni in questione, sub doc. da 7 a 16 della produzione dell’attrice, emessi dal Bardeggia in favore della [OSCURATO:PERSONA], con cadenza mensile e tutti di pari importo, la Corte d’appello ha rilevato che essi “sconfessano la tesi difensiva del Bar- deggia e, in mancanza della prova di causali di diversa natura, dimostrano la parziale fondatezza della domanda della [OSCURATO:PERSONA] circa la retrodatazione dell’inizio del rapporto di lavoro, di cui quegli assegni rappresentano la modalità di pagamento della retribuzione”. Ed ha aggiunto –ciò che già non considera il ricorrente principale – che: “In tal senso va ritenuta raggiunta la prova dell’inizio del rapporto di lavoro al primo di quegli assegni, ossia a circa dieci mesi prima di giugno 2003 e quindi a settembre 2002. Ed infatti il primo assegno è datato 07/10/2002, come ricorda il Bardeggia (v. memoria difensiva, p. 9),ed allora, vista la regola della postnumerazione, quell’assegno –all’evidenza –retribuiva pre- stazioni lavorative rese nel mese precedente”. 11.3. Ma la Corte di merito non s’è limitata a queste ultime considerazioni, che trag- gono argomento anche da quanto aveva dedotto lo stesso convenuto Bardeggia. La stessa Corte, infatti, nel considerare parzialmente fondato il motivo a mezzo del quale la [OSCURATO:PERSONA] si doleva dell’omessa considerazione della sentenza n. 875/2009 del Tribunale di Frosinone, dal dato che nel relativo procedimento la [OSCURATO:PERSONA] era stata citata appunto dal Bardeggia ed escussa quale teste “proprio sui fatti avvenuti nella filiale di Ceccano negli anni 2001 e 2002” ha in particolare tratto “un ulteriore elemento, che cor- robora il convincimento di questa Corte circa la retrodatazione del rapporto di lavoro nei limiti degli assegni bancari di cui sopra”. E “identiche considerazioni” ha ritenuto che po- tevano valere “per gli ulteriori due motivi di gravame, con cui la [OSCURATO:PERSONA] lamenta l’omessa considerazione del calendario Sanpaolo (doc. 50 di primo grado) per l’anno 2003, quindi preparato nell’anno 2002, in cui sono inserite le fotografie di tutto il personale di zona di Sanpaolo, fra cui è raffigurata pure l’appellante, e l’omessa considerazione della targa premio di Natale 2002, conferita da Sanpaolo alla [OSCURATO:PERSONA] (doc. 49 di primo grado)” (aspetto, quest’ultimo, per nulla considerato dal ricorrente principale). Ha, infatti, ritenuto che si tratta di indizi, ma “idonei solo a confermare la valenza probatoria degli assegni bancari di cui sopra”. 11.4. E’ pertanto evidente che la Corte d’appello ha reputato raggiunta la prova dell’inizio del rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Bardeggia nel settembre 2002 in base al com- plessivo apprezzamento di tali risultanze di natura documentale, delle quali gli assegni suddetti, in relazione al primo di essi con data di emissione 7.10.2002, erano ritenuti in grado appunto di riscontrare plausibilmente detto inizio del rapporto lavorativo. 11.5. Circa, poi, i rilievi del ricorrente principale in punto di prova della natura subor- dinata del rapporto, essi non tengono conto del dato che la Corte territoriale ha, poi, creduto provata anche la continuità di un unico rapporto lavorativo tra le medesime parti, in fattispecie nella quale formalmente erano intervenuti un primo contratto di lavoro su- bordinato a tempo indeterminato part timedal 10.6.2003 fino al 13.6.2006, e un secondo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part time, dal 2.10.2006 al 19.7.2010. In altre parole, tale ritenuta continuità, con l’inizio già visto, atteneva ad un rapporto che per i non brevi periodi suddetti era stato formalizzato in contratti senz’altro di lavoro subordinato. 12. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo del ricorso principale. Non tiene conto, infatti, il ricorrente che le osservazioni svolte dalla Corte territoriale nel § 2.9. della sua motivazione sono riferite, non solo alla testimonianza resa da Santo- donato Giuseppe (di cui assume il travisamento), ma “alle deposizioni dei testi Cipriani e Santodonato”, ritenendosi che effettivamente tali “due deposizioni” avevano “confermato che nell’anno 2006 non vi era stata alcuna interruzione del lavoro della [OSCURATO:PERSONA] (tranne l’assenza per ferie)”. Inoltre, circa l’apprezzamento specifico compiuto dalla Corte d’appello relativo al doc. 19, recante la data del 7.8.2006, e quindi “formato proprio nel periodo di asserito inter- vallo fra i due rapporti di lavoro”, il ricorrente principale, da un lato, non considera che la stessa Corte ha ritenuto che “anche”, in uno, cioè, alle cennate deposizioni, tale “elemento probatorio, di natura documentale”, “contraddice in modo plateale la valenza delle dimis- sioni di giugno 2006”, e, dall’altro, contrappone una propria diversa lettura delle risultanze processuali a quella operata dalla Corte (cfr. pagg. 14-16 del suo ricorso), per giunta, anche in questo caso veicolata da censure eterogenee; il che non è consentito in questa sede di legittimità. 13. Alla luce del quadro fattuale così come ricostruito e valutato dal giudice del merito, perde di rilievo anche la parte della censura riguardante l’omessa considerazione, da parte della corte territoriale, della mancata percezione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un compenso mensile per il periodo da giugno ad ottobre 2006, dovendosi richiamare il principio più volte espresso da questa Corte secondo cui lavalutazione delle prove, e con essa il con- trollo sulla loro attendibilità e concludenza, e la scelta, tra le varie risultanzeistruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, sono rimesse al giu- dice del merito e sono sindacabili in cassazione solo sotto il profilo della adeguata e con- grua motivazione che sostiene la scelta nell'attribuire valore probatorio ad un elemento emergente dall'istruttoriapiuttosto che ad un altro. In particolare, ai fini di una corretta decisione adeguatamente motivata, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di aver valutato analiticamentetutte le risultanze processu ali, nè a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'"iter" logico seguito nellavalutazione degli stessi per giungere alle pro- prie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli morfologicamente incompatibili con la decisione adottata. In tema divalutazione delle prove, difatti, nel nostro ordinamento, fondato sul principio del liberoconvincimento del giudice, non esiste una gerarchia delle prove stesse, nel senso che (fuori dai casi di prova legale) esse, anche se a carattere indiziario, sonotutte liberamente valutabili dal giudice di merito per essere poste a fon- damento del suo convincimento (Cass. 14972del 28/06/2006; 21881 del 30/08/2019). 14. Infondato è il terzo motivo del ricorso principale. 15. La Corte di merito, infatti, dopo aver premesso che l’istante nel ricorso introdut- tivo del giudizio aveva, tra l’altro, allegato che le mansioni svolte nell’intero periodo lavo- rativo erano “riconducibili al 4^ livello ccnl commercio” (cfr. pag. 2 dellasua sentenza), ha dato conto che il primo giudice aveva ritenuto che, “quanto alle mansioni, i testimoni hanno genericamente fatto riferimento a mansioni di segreteria” e che “le allegazioni sul punto contenute in ricorso sono generiche, specie in considerazione del fatto che il ccnl colloca mansioni segretariali sia al 5^ (addetto al centralino, archivista, protocollista), sia al 4^ (addetto a mansioni d’ordine di segreteria), sia al 3^ livello (impiegato amministra- tivo), sicché non è possibile accertare il corretto inquadramento in mancanza di specifica- zioni circa i precisi compiti svolti” (cfr. punti g) ed h) a pag. 5 della stessa sentenza). Ebbene, sempre in ordine allo stesso tema, la Corte romana ha riferito che l’allora appellante, con apposito motivo, aveva dedotto che il Tribunale avesse erroneamente, “sulle mansioni, omesso di esaminare le deduzioni contenute in ricorso circa i compiti in concreto svolti, con conseguente diritto all’inquadramento nel 3^ oppure nel 4^ livello previsto dal ccnl” (cfr. pag. 4 della sua sentenza). Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente principale, la [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato anche l’asserita autonoma ratiodecidendi , concernente il contenuto ec- cessivamente generico della prospettazione del ricorso introduttivo, sostenendo che fosse stato piuttosto il primo giudice a non considerare le proprie deduzioni contenute nel ricorso introduttivo circa i compiti in concreto svolti. La Corte territoriale si è, quindi, comunque espressa sulla questione oggetto dell’ec- cezione d’inammissibilità in parte quadell’atto d’appello. Più nello specifico, ha sì giudicato inammissibile la censura dell’appellante per la parte in cui la stessa rivendicava il diritto all’inquadramento nel 3^ livello, ma sul differente rilievo che la relativa domanda “è stata avanzata in corso di causa, dunque tardivamente, come evidenziato dal Tribunale (v. sentenza impugnata, p. 7) sul punto non censurata dalla [OSCURATO:PERSONA]”. Ha, però, considerato fondato il motivo nella parte in cui l’allora appellante invocava “il diritto ad essere inquadrata nel 4^ livello, che comprende gli addetti a mansioni di segreteria”. Ha rilevato, infatti, che “è esattamente questo il livello a lei spettante, secondo i compiti indicati nel ricorso introduttivo e non contestati dal Bardeggia”, aggiungendo che “non risulta consono il livello 5^ in concreto riconosciuto, che riguarda l’addetto al cen- tralino, l’archivista e il protocollista, laddove i compiti della [OSCURATO:PERSONA] erano ben altri e di natura segretariale”. 15.1. Quanto, poi, alla parte in cui lo stesso motivo fa anche valere che la Corte territoriale non si era pronunciata sull’eccezione d’inammissibilità dell’appello per difetto della specificità del relativo motivo giusta l’art. 434 c.p.c., la censura difetta di specifi- cità/autosufficienza perché, mentre riferisce i termini della propria eccezione a riguardo, manca del tutto, non solo di trascrivere il motivo d’appello della controparte a riguardo, ma anche di richiamarne almeno i passi salienti nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa a-specificità. 16. E’ infine inammissibile anche il quarto motivo del ricorso principale. 16.1. In ordine ad esso devono anzitutto essere richiamati i principi di diritto esposti nel § 11.1. di questa motivazione. Anche nel caso di tale censura, infatti, è riscontrabile un’inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione della stessa, che fa riferimento cumulativamente alle distinte ipotesi di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), 4) e 5), c.p.c. 16.2. In ogni caso, il quarto motivo difetta di specificità in termini di pertinenza e di autosufficienza anche per ulteriori ragioni. Invero, nel dedurre un acritico recepimento da parte dell’impugnata sentenza delle contestate risultanze della CTU contabile, fatta espletare dalla Corte territoriale, si riferisce a contestazioni e rilievi critici, per così dire, di merito alla consulenza tecnica d’ufficio, non integranti eccezioni di nullità al suo procedimento, come tali disciplinati dagli artt. 156 e 157 c.p.c. (sulla distinzione cfr. Cass. civ., sez. un., 21.2.2022, n. 5624; ma anche id., sez. un., 28.2.2022, n. 6500). In realtà, come ben risulta dai passi delle note autorizzate, depositate in via telema- tica in data 23.4.2019, che il ricorrente principale richiama nello sviluppo del motivo in esame (cfr. pagg. 24-25 del ricorso), le deduzioni dell’allora appellato esprimevano tutte altrettante eccezioni di nullità della CTU.A loro volta, però, tali eccezioni di nullità in gran parte, non si riferivano alle opera- zioni tecniche come tali dell’ausiliare e al relativo subprocedimento, bensì si fondavano sull’assunto che la controparte non avrebbe assolto ai propri oneri probatori su determinati aspetti. In altra e minima parte l’eccezione di nullità si basava sul rilievo che il Collegio d’ap- pello non aveva formulato alcun quesito al CTU su ferie non godute e permessi, sicché il parere espresso da quest’ultimo sarebbe stato “esorbitante” rispetto all’incarico ricevuto. A riguardo, tuttavia, il ricorrente principale, non solo non ha prodotto copia dell’ordi- nanza a mezzo della quale la Corte territoriale aveva conferito l’incarico al C.T.U., ma non ha trascritto il testo del relativo verbale o provvedimento e neppure ne ha richiamato il contenuto. 16.3. A fronte di tale quadro, non essendosi neanche dedotto che un consulente di parte appellata avesse svolto specifici rilievi al parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio, né che il subprocedimento relativo alla consulenza contabile si sia svolto nella cornice delineata nell’art. 195 c.p.c. novellato (su cui v. ancora Sez. Un., n. 5624/2022 già cit.), non solo è da escludersi che sulla Corte territoriale incombesse un particolare onere motivazionale nell’aderire al parere espresso dal proprio consulente (cfr., ad es., Cass. civ., sez. I, 16.11.2022, n. 33742), ma il quarto motivo è ancor prima inammissibile, oltre che per le ragioni già premesse, anche perché non pertinente. 17. Passando ad esaminare il ricorso incidentale, il primo dei relativi motivi è inam- missibile anzitutto per essere formulato attraverso la mescolanza o sovrapposizione di ragioni di censura tra loro del tutto eterogenee, lamentandosi sia un error in procedendo che la cumulativa violazione di plurime norme didiritto sostanziale e processuale; il che non è consentito in questa sede di legittimità, come già detto al § 11.1. di questa motiva- zione. 17.1. In ogni caso, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (così, tra le altre, Cass. civ., sez. VI; 5.7.2016, n. 13716; id., sez. lav., 18.3.2013, n. 6715; id., sez. III, 19.1.2010, n. 709). Nel caso di specie, però, la ricorrente incidentale neppure ha denunciato un vizio di motivazione a riguardo, nei limiti in cui tale vizio può ora essere fatto valere. 18. Parimenti inammissibile è il secondo motivo del ricorso incidentale. 18.1. Oltre ad essere riscontrabile anche in tale censura una non consentita mesco- lanza di mezzi e censure eterogenei più volte illustrata, lo sviluppo della stessa rende evidente che la ricorrente incidentale, da un lato, critica l’apprezzamento probatorio com- piuto dalla Corteterritoriale e, dall’altro, contrappone ad esso il proprio apprezzamento delle prove, il che non è permesso in questa sede di legittimità. 19. Le stesse considerazioni valgono per il quarto motivo del ricorso incidentale, che, comunque, difetta di specificità anche in altra chiave. La Corte territoriale, infatti, ha premesso che l’allora appellante, circa la sostenuta illecita interposizione di manodopera, aveva censurato la decisione del primo giudice per aver “mancato di applicare la presunzione assoluta prevista dall’art. 1 L. n. 1369/1960, laddove pure il Tribunale aveva ammesso che i locali e gli strumenti di lavoro erano messi a disposizione da [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 4 della sua sentenza). E la stessa Corte s’è, poi, pronunciata appunto su questo unico rilievo dell’appellante, con motivazione, non scarna, ma ad esso pertinente (cfr. § 2.14 alle pagg. 9-10). Ebbene, la ricorrente incidentale nemmeno deduce che il suo motivo d’appello fosse formulato in termini differenti da quelli considerati dalla Corte di merito. 20. E’ infine infondato il terzo motivo del ricorso incidentale. La censura, questa volta, lamenta l’asserita violazione o falsa applicazione di una sola norma di diritto, ossia, dell’art. 1 L. n. 1369/1960, ma si fonda su un completo frainten- dimento della ratio decidendi della Corte territoriale circa la reiezione del relativo motivo d’appello della [OSCURATO:PERSONA], che, come si è visto nell’esaminare il quarto motivo del ricorso incidentale, riguardava la pretesa mancata applicazione, da parte del primo giudice, della presunzione legale assoluta prevista dall’art. 1 L. n. 1369/1960 (al comma terzo).20.1. Più in particolare, la Corte di merito, a riguardo, ha richiamato Cass. 12.6.2018, 15292, secondo cui, in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all’art. 1, comma 3, della l. n. 1369 del 1960, occorre verificare che l’utilizzazione da parte dell’appaltatore di mezzi dell’appaltatore sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all’oggetto dell’appalto”, sottolineando anche graficamente, come ammesso dalla ricorrente incidentale, quest’ul- tima parte della massima di tale decisione. La stessa Corte, quindi, ha anzitutto scritto che: “Nel caso in esame, invece, il Bar- deggia era un agente (rectius un promotore finanziario) della società di intermediazione mobiliare e quindi proprio a causa e nell’ambito di quel rapporto aveva ricevuto dalla mandante la disponibilità dei locali e di alcuni mezzi ivi esistenti. Dunque in radice è esclusa l’operatività della presunzione invocata dall’appellante”. E’ pertanto evidente che i giudici di secondo grado hanno inteso porre in luce un profilo molto semplice, e, cioè, che il rapporto che legava il Bardeggia alla [OSCURATO:PERSONA], quale società d’intermediazione mobiliare, non era un rapporto contrattuale d’appalto, ma un contratto d’agenzia, in forza del quale egli svolgeva l’opera di promotore finanziario per detta società. Un rapporto, perciò, rispetto al quale non poteva avere senso appurare se la disponibilità dei locali e di alcuni mezzi della preponente presso il promotore finan- ziario in veste di agente potesse riferirsi ad un rapporto di appalto (cfr. a quest’ultimo riguardo anche Cass. civ., sez. lav. 24.2.2006, n. 4181). 20.2. Ebbene, tutte le considerazioni svolte in punto di diritto dalla ricorrente inci- dentale sono praticamente estranee a tale chiara motivazione della Corte d’appello, per giunta attribuendosi erroneamente alla stessa di aver ritenuto che le tre caratteristiche della non occasionalità, della non temporaneità e dell’assenza di legame con l’oggetto dell’appalto debbano sussistere alternativamente tra loro, e non congiuntamente (cfr. pag. 33 del controricorso della [OSCURATO:PERSONA]). La stessa Corte, dopo altro pertinente richiamo giurisprudenziale, ha piuttosto riba- dito che: “Invece, nel caso in esame il Bardeggia non solo era promotore finanziario, sia pure per conto della [OSCURATO:PERSONA] spa, ma aveva pure compiti di coordinamento di altri promotori della stessa società di intermediazione mobiliare. Dunque trova spiegazione lo- gica, giuridica ed economica la disponibilità di mezzi a lui conferiti dalla mandante. Anche sotto questo profilo, pertanto, resta esclusa l’invocata intermediazione vietata”. Con ciò nuovamente confermando che i rapporti che legavano il Bardeggia e la società di intermediazione erano alieni da un contratto di appalto, rispetto al quale potesse ope- rare la presunzione legale di cui all’art. 1, comma terzo, L. n. 1369/1960. 20.3. In proposito, per giunta, le residuali osservazioni della ricorrente incidentale (cfr. pag. 33 del controricorso) sono comunque inammissibili perché attengono ad una valutazione, peraltro riservata al giudice di merito, di elementi di prova, in ipotesi rilevanti ove avesse potuto operare la suddetta presunzione legale, il che è stato escluso dalla Corte territoriale in base a considerazioni ineccepibili sul piano giuridico in relazione alla fattispecie concreta come accertata. 21. Stante la reciproca soccombenza nel rapporto processuale tra il ricorrente princi- pale e la ricorrente incidentale, le spese di questo giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate fra dette parti. La ricorrente incidentale, invece, in quanto soc- combente neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dev’essere condannata al pagamento, in favore di quest’ultima, delle spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo. 22. Sia il ricorrente principale che la ricorrente incidentale sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa interamente le spese di questo giudizio di legittimità tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale. Condanna la ricorrente incidentale al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.500,00 per
Sentenza Cassazione n. 23447/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris