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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 novembre 2022

Cassazione n. 47470/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAderter avaiso-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28732_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ex art. 410 bis c.p.p con la quale il Tribunale in composizione monocratica dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto il decreto di archiviazione con il quale deduce il vizio di motivazione è inammissibile perché tale provvedimento non è impugnabile con il ricorso per cassazione.

L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto - per dedurne il vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc.

Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]/Greco, Rv. 275723 - 01); Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1'11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIAderter avaiso-alle-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 28732_22 Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza ex art. 410 bis c.p.p con la quale il Tribunale in composizione monocratica dichiarava inammissibile il reclamo proposto avverso il decreto il decreto di archiviazione con il quale deduce il vizio di motivazione è inammissibile perché tale provvedimento non è impugnabile con il ricorso per cassazione. L'art. 410-bis cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017 (che ha pure abrogato il previgente comma 6 dell'art. 409 del codice), nel ridefinire gli esiti decisori del procedimento di archiviazione, consente la presentazione di un reclamo avverso al provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che contro la decisione su tale reclamo sia proponibile il ricorso per cassazione: mezzo di impugnazione, questo, che, dunque, è proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche - come nel caso di specie è stato fatto - per dedurne il vizio di motivazione ex art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, [OSCURATO:PERSONA]/Greco, Rv. 275723 - 01); Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] ore Il
Decreto Cassazione n. 47470/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris