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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08481/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono inammissibili in quanto reiterativi di analoghe censure formulate in appello, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta, e comunque manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, nel quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato; invero i fatti contestati risalgono al dicembre del 2011 e a carico dell'imputato è stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica: pertanto, l'ordinario tempo di prescrizione ex art. 157 cod. pen. (sei anni) deve esser aumentato della metà e al termine di nove anni, così determinato, deve aggiungersi, per gli atti interruttivi, un ulteriore incremento della metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen., pervenendosi così al termine complessivo di tredici anni e sei mesi dalla data dei commessi reati, termine non decorso al momento della sentenza della Corte di appello e neppure alla data odierna; Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

Con motivazione non illogica, la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di avere ricevuto in pagamento dall'imputato gli assegni poi denunciati smarriti da quest'ultimo; al riguardo le doglianze del ricorrente risultano aspecifiche e volte a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede.

Sotto il profilo della qualificazione giuridica - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, atteso che essa, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio - il delitto di furto o ricettazione - a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023.

Arzaroli, Rv. 284241 - 01).

In riferimento all'elemento psicologico del reato, è poi pacifico che in tema di calunnia la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato, presupposto del dolo, è esclusa solo qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753 - 01); situazione, questa, che la Corte territoriale con motivazione del tutto congrua (basata sia sul valore assai rilevante dei titoli che sulle modalità dell'avvenuta consegna degli stessi e dei pregressi rapporti tra le parti) ha escluso; Ritenuto infine che inammissibile risulta anche il terzo motivo, avente a oggetto la dedotta illegittimità del trattamento sanzionatorio; la statuizione in ordine alla ritenuta recidiva qualificata è stata confermata in ragione della "pregnante pericolosità dell'imputato" già ritenuta dal Tribunale, alla luce dei considerevoli precedenti penali a carico e, in particolare, per la condanna per il delitto di favoreggiamento personale aggravato, divenuta irrevocabile circa cinque anni prima la commissione dei reati per cui è processo; elementi dai quali - secondo la congrua argomentazione dei Giudici di merito - emerge una progressione criminosa e una maggiore pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione della recidiva (così, sentenza di primo grado, pag. 12); l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata è impedito ex lege ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e letta la memoria depositata dal difensore dell'imputato, nella quale si insiste per l'accoglimento del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., sono inammissibili in quanto reiterativi di analoghe censure formulate in appello, alle quali la sentenza impugnata ha fornito adeguata risposta, e comunque manifestamente infondati; Considerato, invero, che il primo motivo, nel quale si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia della sentenza impugnata, risulta manifestamente infondato; invero i fatti contestati risalgono al dicembre del 2011 e a carico dell'imputato è stata ritenuta la recidiva reiterata e specifica: pertanto, l'ordinario tempo di prescrizione ex art. 157 cod. pen. (sei anni) deve esser aumentato della metà e al termine di nove anni, così determinato, deve aggiungersi, per gli atti interruttivi, un ulteriore incremento della metà ai sensi dell'art. 161 cod. pen., pervenendosi così al termine complessivo di tredici anni e sei mesi dalla data dei commessi reati, termine non decorso al momento della sentenza della Corte di appello e neppure alla data odierna; Rilevato che inammissibile risulta anche il secondo motivo, relativo all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente. Con motivazione non illogica, la Corte di appello ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che ha riferito di avere ricevuto in pagamento dall'imputato gli assegni poi denunciati smarriti da quest'ultimo; al riguardo le doglianze del ricorrente risultano aspecifiche e volte a introdurre una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in questa sede. Sotto il profilo della qualificazione giuridica - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - integra pienamente la fattispecie di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in adempimento di un'obbligazione, atteso che essa, sebbene non contenga un'accusa diretta concernente uno specifico reato, è idonea a determinare ragionevolmente l'apertura di un procedimento penale, per un fatto procedibile d'ufficio - il delitto di furto o ricettazione - a carico di persona determinata, ossia il negoziatore del titolo (Sez. 6, n. 7573 del 27/01/2023. Arzaroli, Rv. 284241 - 01). In riferimento all'elemento psicologico del reato, è poi pacifico che in tema di calunnia la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza dell'accusato, presupposto del dolo, è esclusa solo qualora la supposta illiceità del fatto denunziato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi e seri tali da ingenerare dubbi condivisibili da parte di una persona, di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Abbondanza, Rv. 278753 - 01); situazione, questa, che la Corte territoriale con motivazione del tutto congrua (basata sia sul valore assai rilevante dei titoli che sulle modalità dell'avvenuta consegna degli stessi e dei pregressi rapporti tra le parti) ha escluso; Ritenuto infine che inammissibile risulta anche il terzo motivo, avente a oggetto la dedotta illegittimità del trattamento sanzionatorio; la statuizione in ordine alla ritenuta recidiva qualificata è stata confermata in ragione della "pregnante pericolosità dell'imputato" già ritenuta dal Tribunale, alla luce dei considerevoli precedenti penali a carico e, in particolare, per la condanna per il delitto di favoreggiamento personale aggravato, divenuta irrevocabile circa cinque anni prima la commissione dei reati per cui è processo; elementi dai quali - secondo la congrua argomentazione dei Giudici di merito - emerge una progressione criminosa e una maggiore pericolosità sociale, presupposto per l'applicazione della recidiva (così, sentenza di primo grado, pag. 12); l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata è impedito ex lege ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.; Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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