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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 34564/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] junior, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, limitatamente al diniego dell'attenuante speciale, con rigetto dei loro ricorsi nel resto, nonché il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] junior, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato: - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, in relazione al concorso materiale nel tentato omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1 della rubrica; al porto e alla detenzione delle armi comuni da sparo allo scopo impiegate (capo 2); alla previa rapina dell'automobile allo scopo impiegata (capo 3); al porto e alla detenzione della pistola strumentale alla rapina (capo 4); all'incendio successivo dell'automobile (capo 5); - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso morale nel tentato omicidio premeditato di cui al capo 1), e ai reati di cui al capo 2); - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4) e 5); - ha assolto il medesimo Elefante dalle imputazioni di cui ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto.

La Corte di appello ha rideterminato le pene principali, nei termini seguenti: - otto anni di reclusione, ciascuno, per [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, collaboratori di giustizia e beneficiari dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen (pena base dodici anni per il tentato omicidio; ridotta a sette per l'attenuante speciale; aumentata a dodici per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata); - nove anni e quattro mesi di reclusione, per Mele (pena base dodici anni per il tentato omicidio; aumentata a quattordici per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata); - sei anni e quattro mesi di reclusione e 3.667 euro di multa, per Elefante (pena base otto anni e 4.000 euro per la rapina, aumentata a nove anni e sei mesi e 5.500 euro per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata).

2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia.

3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, vizio di motivazione sulla quantificazione della pena.

L'importanza della collaborazione, e la resipiscenza con essa manifestata, avrebbero dovuto comportare, a giudizio del ricorrente, la diminuzione massima di pena per l'attenuante speciale.

L'intensità del dolo non poteva costituire elemento in tal senso preclusivo.

All'imputato avrebbero dovuto altresì riconoscersi le attenuanti generiche, alla luce delta condotta di vita susseguente al reato, indice della seria decisione di ispirare la vita futura al rispetto delle legalità.

4. [OSCURATO:PERSONA] junior articola due motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione nella massima estensione.

La speciale importanza della collaborazione sarebbe stata riconosciuta dalla sentenza impugnata e tale dato noni avrebbe dovuto essere svalutato dal riferimento alla gravità dei reati e all'intensità del dolo.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla misura della pena.

La pronuncia impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli assunti difensivi, riguardanti la resipiscenza dell'imputato, la condotta processuale e il mutamento dello stile di vita.

5. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sulla credibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori di giustizia, che avevano reso dichiarazioni a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] in particolare, come già rappresentato in sede di merito, nutriva acredine verso il ricorrente, perché già vittima di un pestaggio ad opera di esponenti della famiglia di lui, né l'acredine poteva dirsi superata per il solo fatto della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel clan.

L'indagine sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei propalanti doveva precedere la verifica sulla capacità delle loro dichiarazioni dì riscontrarsi vicendevolmente, comunque sia da escludere alla luce delle discrasie registrabili su aspetti non secondari, che deponevano per la falsità dei narrati.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sull'esclusione, rispetto a sé, della desistenza volontaria relativamente al tentato omicidio.

La Corte di secondo grado avrebbe preso in considerazione l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto deliberatamente di sparare senza l'intenzione di uccidere, e avrebbe conseguentemente errato nel ritenere che, ciò nonostante, il ricorrente dovrebbe rispondere di tentativo -in rapporto al ruolo vicario che, nell'esecuzione, avrebbe potuto virtualmente assumere Esposito- posto che tale ultimo ruolo non fu in verità esercitato.

Sarebbe soltanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quella rilevante, al fine di stabilire se lo stadio del tentativo fosse stato realmente integrato.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.

A torto il motivo di appello sarebbe stato ritenuto generico, essendo stati viceversa in esso forniti tutti gli elementi per la concessione delle attenuanti medesime, rispondente anche al principio di adeguamento della pena al disvalore effettivo del fatto.

6. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all'affermazione di penale responsabilità per l'incendio e quanto alla negazione delle attenuanti generiche.

La Corte di secondo grado avrebbe assolto l'imputato dal tentato omicidio, e dai coevi reati strumentali in materia di armi, avendo ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e sarebbe dunque contraddittorio basare su queste ultime la prova della compartecipazione di Elefante al successivo incendio dell'automobile (la cui antecedente rapina era stata invece confessata dall'imputato).

La Corte di secondo grado, inoltre, avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, per il ruolo secondario rivestito dal ricorrente nella vicenda criminosa e per il suo corretto comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, connessi per la comunanza delle doglianze, e congiuntamente esaminabili, sono infondati.

Essi di fatto reiterano, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e alla misura della diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 416-tiís.1, terzo comma, cod. pen., censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate e ineccepibilmente disattese.

La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di merito ampiamente argomentate, che superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separatamente premiate a livello sanzionatorio (v.

Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01), elementi nella specie non individuati in misura bastevole; e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella graduazione della pena conseguente all'incidenza di rilevate circostanze attenuanti (tra le molte, SEZ. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01), il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo.Occorre tener presente che la diminuzione di pena per l'attenuante speciale è stata operata, a beneficio dei due imputati, in misura pressoché pari alla massima consentita; rilievo che, a cospetto di oneri motivazionali già in generale al riguardo contenuti (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524- 01), esimeva chiaramente il giudice di merito da ulteriori particolari argomentazioni, apparendo in conclusione la dosimel:ria della pena perfettamente giustificata e ragionevole.

2. Il primo ricorso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291-01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418-01), può basarsi su plu rime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante, che è compito del giudice di merito riscontrare (con percorso argomentativo che non deve necessariamente muoversi attraverso passaggi rigidamente separati: Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01).

Alla Corte Suprema compete solo il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento in proposito seguito, e delle argomentazioni sostenute per qualificare, in relazione, il compendio istruttorio, senza che ciò implichi un rinnovato accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677).

Ciò posto, Mele è raggiunto dalle chiamate in reità e/o correità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, nonché del collaboratore Vanac:ore (de relato dal primo), che intestano al ricorrente la paternità ideale del tenl:ato omicidio, per essersi egli fatto portavoce dell'ordine perentorio, impartito dal padre Giuseppe, di uccidere [OSCURATO:PERSONA]; per avere discusso, in apposita riunione alla presenza dei sicari designati, delle modalità organizzative dell'agguato; per averne finanche finanziato l'esecuzione.

La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori suddetti, escludendo, anche con riferimento ai pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia del ricorrente, elementi in grado di far realmente dubitare, rispetto al primo, dell'affidabilità del narrato.Le dichiarazioni a carico sono state ineccepibilmente apprezzate nella loro solidità e nell'obiettiva convergenza in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto, non rilevando mere difformità di dettaglio (suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01).

Le obiezioni nel motivo mosse al ragionamento giudiziale costituiscono la reiterazione di argomenti già adeguatamente soppesati e valutati in sede di merito.

La decisione impugnata supera pertanto il vaglio di legittimità, perché la Corte territoriale ineccepibilmente motiva sulla sussistenza dei requisiti che consentono di far assumere alle plurime chiamate di reità e correità, reciprocamente riscontrantisi, dignità probatoria ai fini dell'identificazione dell'imputato come mandante dell'azione omicida armata.

3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato.

La sentenza impugnata dà atto che, nell'esecuzione dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dapprima bussò, con la pistola, al finestrino dell'autovettura ove la vittima era in quel momento seduta, lato guida, perché la stessa potesse rivolgersi verso di lui e comprendesse di stare per morire; senonché la pistola inizialmente si inceppò e ciò consentì a [OSCURATO:PERSONA] di uscire dal veicolo e dirigersi verso l'androne di un vicino edificio, venendo raggiunto, nel mentre, da un colpo d'arma da fuoco che il giudice territoriale reputa, nel contesto dato, esploso da [OSCURATO:PERSONA] per uccidere, in conformità del mandato impartito da Mele.

A questa ricostruzione il ricorrente nulla oppone.

La tesi della desistenza volontaria dell'esecutore materiale è stata dunque ripudiata dalla Corte territoriale (che, solo in linea subordinata ipotetica, ragiona su di essa).

Sta di fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per omicidio tentato; non è stata riconosciuta, in suo favore, la fattispecie di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen.

Il motivo in scrutinio non è pertanto, favorevolmente valutabile, perché muove da un presupposto in radice falsato.

4. Il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, nella parte relativa alla contestazione della penale responsabilità sull'incendio di cui al capo 5) Anche in questo caso il ricorrente muove da un presupposto falsato.

Elefante è stato assolto non in quanto i collaboratori di giustizia siano stati ritenuti inattendibili, ma per il fatto che essi avevano tutti escluso la diretta partecipazione del ricorrente all'agguato; né - secondo la sentenza impugnata - vi erano elementi per ritenere che l'imputato, quando concorse a rapinare la vettura e poi a bruciarla, sapesse dell'uso venturo -o, rispettivamente, avvenuto- dell'automobile stessa.

5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, nella parte residua, il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, dovendo ribadirsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di Oegittimità, ove dia conto, in modo non contraddittorio, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

Ciò è puntualmente avvenuto nella specie, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata - anche rispetto a Mele, e al di là della genericità del suo motivo di appello sul punto - le ragioni del diniego, derivanti dalla gravità oggettiva delle condotte e dalla speciale intensità del dolo, non illogicamente apprezzate.

6. Segue la reiezione di tutti i ricorsi.

Spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] junior, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, limitatamente al diniego dell'attenuante speciale, con rigetto dei loro ricorsi nel resto, nonché il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] junior, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, resa all'esito del giudizio abbreviato: - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, in relazione al concorso materiale nel tentato omicidio premeditato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 1 della rubrica; al porto e alla detenzione delle armi comuni da sparo allo scopo impiegate (capo 2); alla previa rapina dell'automobile allo scopo impiegata (capo 3); al porto e alla detenzione della pistola strumentale alla rapina (capo 4); all'incendio successivo dell'automobile (capo 5); - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al concorso morale nel tentato omicidio premeditato di cui al capo 1), e ai reati di cui al capo 2); - ha confermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi 3), 4) e 5); - ha assolto il medesimo Elefante dalle imputazioni di cui ai capi 1) e 2) per non aver commesso il fatto. La Corte di appello ha rideterminato le pene principali, nei termini seguenti: - otto anni di reclusione, ciascuno, per [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, collaboratori di giustizia e beneficiari dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, terzo comma, cod. pen (pena base dodici anni per il tentato omicidio; ridotta a sette per l'attenuante speciale; aumentata a dodici per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata); - nove anni e quattro mesi di reclusione, per Mele (pena base dodici anni per il tentato omicidio; aumentata a quattordici per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata); - sei anni e quattro mesi di reclusione e 3.667 euro di multa, per Elefante (pena base otto anni e 4.000 euro per la rapina, aumentata a nove anni e sei mesi e 5.500 euro per la continuazione con gli altri reati; ridotta per il rito alla misura indicata). 2. Ricorrono per cassazione tutti gli imputati, con il ministero dei rispettivi difensori di fiducia. 3. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, vizio di motivazione sulla quantificazione della pena. L'importanza della collaborazione, e la resipiscenza con essa manifestata, avrebbero dovuto comportare, a giudizio del ricorrente, la diminuzione massima di pena per l'attenuante speciale. L'intensità del dolo non poteva costituire elemento in tal senso preclusivo. All'imputato avrebbero dovuto altresì riconoscersi le attenuanti generiche, alla luce delta condotta di vita susseguente al reato, indice della seria decisione di ispirare la vita futura al rispetto delle legalità. 4. [OSCURATO:PERSONA] junior articola due motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione nella massima estensione. La speciale importanza della collaborazione sarebbe stata riconosciuta dalla sentenza impugnata e tale dato noni avrebbe dovuto essere svalutato dal riferimento alla gravità dei reati e all'intensità del dolo. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla misura della pena. La pronuncia impugnata non si sarebbe adeguatamente confrontata con gli assunti difensivi, riguardanti la resipiscenza dell'imputato, la condotta processuale e il mutamento dello stile di vita. 5. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione sulla credibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori di giustizia, che avevano reso dichiarazioni a suo carico. [OSCURATO:PERSONA] in particolare, come già rappresentato in sede di merito, nutriva acredine verso il ricorrente, perché già vittima di un pestaggio ad opera di esponenti della famiglia di lui, né l'acredine poteva dirsi superata per il solo fatto della permanenza di [OSCURATO:PERSONA] nel clan. L'indagine sull'attendibilità soggettiva e oggettiva dei propalanti doveva precedere la verifica sulla capacità delle loro dichiarazioni dì riscontrarsi vicendevolmente, comunque sia da escludere alla luce delle discrasie registrabili su aspetti non secondari, che deponevano per la falsità dei narrati. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione sull'esclusione, rispetto a sé, della desistenza volontaria relativamente al tentato omicidio. La Corte di secondo grado avrebbe preso in considerazione l'ipotesi che [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto deliberatamente di sparare senza l'intenzione di uccidere, e avrebbe conseguentemente errato nel ritenere che, ciò nonostante, il ricorrente dovrebbe rispondere di tentativo -in rapporto al ruolo vicario che, nell'esecuzione, avrebbe potuto virtualmente assumere Esposito- posto che tale ultimo ruolo non fu in verità esercitato. Sarebbe soltanto la condotta di [OSCURATO:PERSONA] quella rilevante, al fine di stabilire se lo stadio del tentativo fosse stato realmente integrato.Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. A torto il motivo di appello sarebbe stato ritenuto generico, essendo stati viceversa in esso forniti tutti gli elementi per la concessione delle attenuanti medesime, rispondente anche al principio di adeguamento della pena al disvalore effettivo del fatto. 6. [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, quanto all'affermazione di penale responsabilità per l'incendio e quanto alla negazione delle attenuanti generiche. La Corte di secondo grado avrebbe assolto l'imputato dal tentato omicidio, e dai coevi reati strumentali in materia di armi, avendo ritenuto non attendibili le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e sarebbe dunque contraddittorio basare su queste ultime la prova della compartecipazione di Elefante al successivo incendio dell'automobile (la cui antecedente rapina era stata invece confessata dall'imputato). La Corte di secondo grado, inoltre, avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche, per il ruolo secondario rivestito dal ricorrente nella vicenda criminosa e per il suo corretto comportamento processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] junior, connessi per la comunanza delle doglianze, e congiuntamente esaminabili, sono infondati. Essi di fatto reiterano, in ordine alla concedibilità delle attenuanti generiche e alla misura della diminuzione di pena conseguente all'applicazione dell'art. 416-tiís.1, terzo comma, cod. pen., censure già proposte dinanzi al giudice territoriale, e da quest'ultimo compiutamente esaminate e ineccepibilmente disattese. La sentenza impugnata ha espresso, al riguardo, valutazioni di merito ampiamente argomentate, che superano il vaglio di legittimità, tenuto conto, da un lato, del principio per cui il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore del collaboratore di giustizia richiede il riscontro di elementi positivi ulteriori rispetto alla collaborazione, e alla resipiscenza ad essa sottesa, separatamente premiate a livello sanzionatorio (v. Sez. 6, n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258136-01), elementi nella specie non individuati in misura bastevole; e tenuto conto, d'altro lato, dell'ampia discrezionalità di cui il giudice di cognizione gode nella graduazione della pena conseguente all'incidenza di rilevate circostanze attenuanti (tra le molte, SEZ. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196-01), il cui esercizio non appare, nella specie, frutto di arbitrio o di ragionamento illogico sotto alcun profilo.Occorre tener presente che la diminuzione di pena per l'attenuante speciale è stata operata, a beneficio dei due imputati, in misura pressoché pari alla massima consentita; rilievo che, a cospetto di oneri motivazionali già in generale al riguardo contenuti (Sez. 4, n. 54966 del 20/09/2017, Romagnoli, Rv. 271524- 01), esimeva chiaramente il giudice di merito da ulteriori particolari argomentazioni, apparendo in conclusione la dosimel:ria della pena perfettamente giustificata e ragionevole. 2. Il primo ricorso del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. L'affermazione di penale responsabilità, secondo il costante orientamento di legittimità (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270291-01; Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013, dep. 2014, Ceroni, Rv. 258759-01; Sez. 2, n. 25795 del 19/06/2012, Bernardo, Rv. 253418-01), può basarsi su plu rime dichiarazioni accusatorie, provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., purché queste rivestano i caratteri di attendibilità, soggettiva credibilità, reciproca autonomia e adeguata convergenza individualizzante, che è compito del giudice di merito riscontrare (con percorso argomentativo che non deve necessariamente muoversi attraverso passaggi rigidamente separati: Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-01). Alla Corte Suprema compete solo il sindacato in ordine alla completezza, correttezza e logicità del ragionamento in proposito seguito, e delle argomentazioni sostenute per qualificare, in relazione, il compendio istruttorio, senza che ciò implichi un rinnovato accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito (Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677). Ciò posto, Mele è raggiunto dalle chiamate in reità e/o correità dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed Esposito, nonché del collaboratore Vanac:ore (de relato dal primo), che intestano al ricorrente la paternità ideale del tenl:ato omicidio, per essersi egli fatto portavoce dell'ordine perentorio, impartito dal padre Giuseppe, di uccidere [OSCURATO:PERSONA]; per avere discusso, in apposita riunione alla presenza dei sicari designati, delle modalità organizzative dell'agguato; per averne finanche finanziato l'esecuzione. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sulle ragioni che militano per la credibilità soggettiva dei collaboratori suddetti, escludendo, anche con riferimento ai pregressi rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia del ricorrente, elementi in grado di far realmente dubitare, rispetto al primo, dell'affidabilità del narrato.Le dichiarazioni a carico sono state ineccepibilmente apprezzate nella loro solidità e nell'obiettiva convergenza in ordine al nucleo dimostrativo essenziale del fatto, non rilevando mere difformità di dettaglio (suscettibili di fisiologiche discrasie e incertezze: cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco, Rv. 264368-01). Le obiezioni nel motivo mosse al ragionamento giudiziale costituiscono la reiterazione di argomenti già adeguatamente soppesati e valutati in sede di merito. La decisione impugnata supera pertanto il vaglio di legittimità, perché la Corte territoriale ineccepibilmente motiva sulla sussistenza dei requisiti che consentono di far assumere alle plurime chiamate di reità e correità, reciprocamente riscontrantisi, dignità probatoria ai fini dell'identificazione dell'imputato come mandante dell'azione omicida armata. 3. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parimenti infondato. La sentenza impugnata dà atto che, nell'esecuzione dell'agguato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dapprima bussò, con la pistola, al finestrino dell'autovettura ove la vittima era in quel momento seduta, lato guida, perché la stessa potesse rivolgersi verso di lui e comprendesse di stare per morire; senonché la pistola inizialmente si inceppò e ciò consentì a [OSCURATO:PERSONA] di uscire dal veicolo e dirigersi verso l'androne di un vicino edificio, venendo raggiunto, nel mentre, da un colpo d'arma da fuoco che il giudice territoriale reputa, nel contesto dato, esploso da [OSCURATO:PERSONA] per uccidere, in conformità del mandato impartito da Mele. A questa ricostruzione il ricorrente nulla oppone. La tesi della desistenza volontaria dell'esecutore materiale è stata dunque ripudiata dalla Corte territoriale (che, solo in linea subordinata ipotetica, ragiona su di essa). Sta di fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per omicidio tentato; non è stata riconosciuta, in suo favore, la fattispecie di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen. Il motivo in scrutinio non è pertanto, favorevolmente valutabile, perché muove da un presupposto in radice falsato. 4. Il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato, nella parte relativa alla contestazione della penale responsabilità sull'incendio di cui al capo 5) Anche in questo caso il ricorrente muove da un presupposto falsato. Elefante è stato assolto non in quanto i collaboratori di giustizia siano stati ritenuti inattendibili, ma per il fatto che essi avevano tutti escluso la diretta partecipazione del ricorrente all'agguato; né - secondo la sentenza impugnata - vi erano elementi per ritenere che l'imputato, quando concorse a rapinare la vettura e poi a bruciarla, sapesse dell'uso venturo -o, rispettivamente, avvenuto- dell'automobile stessa. 5. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, nella parte residua, il motivo unico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono infondati, dovendo ribadirsi che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di Oegittimità, ove dia conto, in modo non contraddittorio, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). Ciò è puntualmente avvenuto nella specie, risultando chiaramente dalla sentenza impugnata - anche rispetto a Mele, e al di là della genericità del suo motivo di appello sul punto - le ragioni del diniego, derivanti dalla gravità oggettiva delle condotte e dalla speciale intensità del dolo, non illogicamente apprezzate. 6. Segue la reiezione di tutti i ricorsi. Spese pr
Sentenza Cassazione n. 34564/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris