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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 33670/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza, in data 8 aprile 2021, in considerazione della notizia di reato ascritta al predetto del 19 settembre 2021, relativa a reato di lesioni personali con prognosi per la vittima della durata di quattordici giorni. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, F. Tribotti, denunciando censure (violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione) manifestamente infondate, in quanto basate su assunti relativi alla dinamica ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità e peraltro, non consentite perché non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

2.1. Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) l'episodio trasgressivo indicato come significativa violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa in atto, con ragionamento lineare e logico, immune da censure di ogni tipo, peraltro rendendo adeguato conto del significato della trasgressione rispetto al percorso risocializzante in atto.

2.2. Ritenuto, quindi, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è stata rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma è stata giustificata secondo un logico ed esauriente percorso motivazionale, con il quale si rende conto dello svolto insindacabile apprezzamento di merito, avendo ritenuto che, a fronte dell'evidenza della trasgressione, riferita alla condotta di lesioni (indicando anche espressi elementi in ordine alla riferibilità della condotta al ricorrente), ha ritenuto, altresì, rispetto a queste ultime essere venuta meno la prognosi di affidabilità del condannato quanto alla futura reiterazione di delitti.

2.3. Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere, per l'effetto, interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta.

3. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, disposta in favore di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del medesimo Tribunale di sorveglianza, in data 8 aprile 2021, in considerazione della notizia di reato ascritta al predetto del 19 settembre 2021, relativa a reato di lesioni personali con prognosi per la vittima della durata di quattordici giorni. 2.Considerato che avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore, F. Tribotti, denunciando censure (violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen., nonché vizio di motivazione) manifestamente infondate, in quanto basate su assunti relativi alla dinamica ricostruzione della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità e peraltro, non consentite perché non scandite dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 2.1. Rilevato invero, che il provvedimento valorizza (cfr. pag. 2 dell'ordinanza) l'episodio trasgressivo indicato come significativa violazione delle prescrizioni inerenti alla misura alternativa in atto, con ragionamento lineare e logico, immune da censure di ogni tipo, peraltro rendendo adeguato conto del significato della trasgressione rispetto al percorso risocializzante in atto. 2.2. Ritenuto, quindi, come da questa Corte ripetutamente affermato (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789) che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, non è stata rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma è stata giustificata secondo un logico ed esauriente percorso motivazionale, con il quale si rende conto dello svolto insindacabile apprezzamento di merito, avendo ritenuto che, a fronte dell'evidenza della trasgressione, riferita alla condotta di lesioni (indicando anche espressi elementi in ordine alla riferibilità della condotta al ricorrente), ha ritenuto, altresì, rispetto a queste ultime essere venuta meno la prognosi di affidabilità del condannato quanto alla futura reiterazione di delitti. 2.3. Considerato che su tali ragionevoli elementi il Tribunale è pervenuto alla ineccepibile conclusione di ritenere, per l'effetto, interrotto il percorso di risocializzazione dal condannato avviato in regime alternativo alla detenzione, esponendosi il mantenimento della misura alternativa al rischio di ricaduta. 3. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 33670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris