CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 32191/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 29500/2022 della settima sezione penale (in composizione prima sezione), che ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza della Corte di Appello di Napoli che, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza avanzata nell'interesse del condannato volta a ottenere la rideterminazione della pena dell'ergastolo in pena detentiva temporanea, sull'assunto della illegittimità della pena perpetua Considerato che il ricorso proposto, che reitera le doglianze fatte valere in sede esecutiva, è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato in diritto, in quanto non deduce alcun errore materiale o di fatto, non potendo il mezzo d'impugnazione in esame essere esperito per ottenere un riesame della regiudicanda ovvero per far valere errori di diritto — nel caso di specie neanche rilevabili nel provvedimento della settima sezione penale all'odierno vaglio di questo Collegio — che non siano dipesi da errori materiali o percettivi Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente