Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 04956/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2022 è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria.

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza di norme processuali, segnatamente degli artt.37 d.

Igs. 28 agosto 2000, n.274 e 593 cod. proc. pen., ritenendo che nel caso concreto l'appello fosse ammissibile sia perché l'imputato era stato condannato alla pena della multa, laddove l'inappellabilità concerne le sole sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, sia perché il giudice aveva irrogato la pena accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, è ammissibile solo quando la condanna, anche generica, al risarcimento del danno vi sia comunque stata.

In tale caso, infatti, l'art. 37 d.

Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art.574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato esl:ende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, [OSCURATO:PERSONA].269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618).

Considerato che, nel caso concreto, non risulta che il giudice si sia pronunciato in relazione al danno, il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile l'art.37 d.

Igs. 274/2000.

2. Per quanto concerne la deduzione del ricorrente circa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, desumibile dal combinato disposto dell'art.37 d.

Igs. n.274/2000 e dell'art.593 cod. proc. pen., osserva il Collegio che la norma speciale dettata per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, che non distingue ai fini dell'appellabilità della sentenza tra pena pecuniaria dell'ammenda e della multa, è derogatoria rispetto alla norma generale prevista dall'art.593 cod. proc. pen. per il procedimento dinanzi al tribunale, che non può pertanto essere letta in combinato disposto alla prima.

3. L'ulteriore censura, secondo la quale, la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria sarebbe appellabile in caso di contestuale applicazione della sospensione della patente di guida, impropriamente definita nel ricorso quale pena accessoria, è manifestamente infondata.

La sospensione della patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed essa, comunque, non può assimilarsi a una pena di natura detentiva, la sola in 'presenza della quale sarebbe stato consentito ai sensi dell'art. 37 d.

Igs. n.274 citato l'interposizione dell'appello contro la sentenza del giudice di pace.

Né può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000, peraltro solo accennata nel ricorso, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma 1, Cost. sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno, in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie.

4. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza in questione non fosse soggetta ad appello in applicazione del disposto del d.

Igs. n.274/2000.

Essendo però ammissibile il ricorso per Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., qualificare l'impugnazione quale ricorso per Cassazione e trasmettere gli atti a questa Corte.

Avendo, invece, il giudice pronunciato ordinanza, nei cui confronti è stato proposto ricorso per Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, che per il suo contenuto è sostanzialmente equivalente a sentenza, e ritenere il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per Cassazione (Sez. 4, n.32296 del 5/07/2006, Verde, in motivazione; Sez. 1, n.7038 del 4/05/2000, Lipari, Rv. 216184).5.

Tanto premesso, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile in quanto tendente a ottenere una rivalutazione del fatto e una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che non rientrano tra i vizi deducibili dinanzi al giudice di legittimità.

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Foggia, indicata in epigrafe, con la quale l'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del 28 gennaio 2022 è stato dichiarato inammissibile in quanto proposto avverso sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria. 2. Il ricorrente deduce, con unico motivo, l'inosservanza di norme processuali, segnatamente degli artt.37 d. Igs. 28 agosto 2000, n.274 e 593 cod. proc. pen., ritenendo che nel caso concreto l'appello fosse ammissibile sia perché l'imputato era stato condannato alla pena della multa, laddove l'inappellabilità concerne le sole sentenze di condanna alla pena dell'ammenda, sia perché il giudice aveva irrogato la pena accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, è ammissibile solo quando la condanna, anche generica, al risarcimento del danno vi sia comunque stata. In tale caso, infatti, l'art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art.574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato esl:ende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale (Sez. 4, n. 31650 del 29/03/2018, Zuccaro, Rv. 273564 - 01; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, [OSCURATO:PERSONA].269677; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, Campisi, Rv. 269618). Considerato che, nel caso concreto, non risulta che il giudice si sia pronunciato in relazione al danno, il Tribunale ha correttamente ritenuto applicabile l'art.37 d. Igs. 274/2000. 2. Per quanto concerne la deduzione del ricorrente circa l'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, desumibile dal combinato disposto dell'art.37 d. Igs. n.274/2000 e dell'art.593 cod. proc. pen., osserva il Collegio che la norma speciale dettata per il procedimento dinanzi al Giudice di Pace, che non distingue ai fini dell'appellabilità della sentenza tra pena pecuniaria dell'ammenda e della multa, è derogatoria rispetto alla norma generale prevista dall'art.593 cod. proc. pen. per il procedimento dinanzi al tribunale, che non può pertanto essere letta in combinato disposto alla prima. 3. L'ulteriore censura, secondo la quale, la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria sarebbe appellabile in caso di contestuale applicazione della sospensione della patente di guida, impropriamente definita nel ricorso quale pena accessoria, è manifestamente infondata. La sospensione della patente ha natura di sanzione amministrativa accessoria ed essa, comunque, non può assimilarsi a una pena di natura detentiva, la sola in 'presenza della quale sarebbe stato consentito ai sensi dell'art. 37 d. Igs. n.274 citato l'interposizione dell'appello contro la sentenza del giudice di pace. Né può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 del D.Lgs. n. 274 del 2000, peraltro solo accennata nel ricorso, nella parte in cui prevede l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della multa, pronunciate dal giudice di pace, appellabili, invece, se pronunciate dal Tribunale, considerato che l'omessa previsione di un secondo giudizio di merito, per i reati demandati alla cognizione del giudice di pace, trova giustificazione nella diversa valutazione legislativa di gravità di tali reati, che afferiscono a materie che non destano un particolare allarme sociale e, quindi, in definitiva in ragioni di politica giudiziaria; né tale disposizione viola l'art. 3, comma 1, Cost. sotto il profilo della possibilità di un secondo giudizio di merito nel caso in cui alla condanna a pena pecuniaria segua quella al risarcimento del danno, in quanto l'imputato che deve affrontare la parte civile ha necessità di maggiori garanzie. 4. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che la sentenza in questione non fosse soggetta ad appello in applicazione del disposto del d. Igs. n.274/2000. Essendo però ammissibile il ricorso per Cassazione, il Tribunale avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., qualificare l'impugnazione quale ricorso per Cassazione e trasmettere gli atti a questa Corte. Avendo, invece, il giudice pronunciato ordinanza, nei cui confronti è stato proposto ricorso per Cassazione, questa Corte deve annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata, che per il suo contenuto è sostanzialmente equivalente a sentenza, e ritenere il giudizio, qualificando l'originaria impugnazione come ricorso per Cassazione (Sez. 4, n.32296 del 5/07/2006, Verde, in motivazione; Sez. 1, n.7038 del 4/05/2000, Lipari, Rv. 216184).5. Tanto premesso, l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile in quanto tendente a ottenere una rivalutazione del fatto e una rideterminazione del trattamento sanzionatorio, che non rientrano tra i vizi deducibili dinanzi al giudice di legittimità. 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod.proc.pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 04956/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris