Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38966/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 483 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e - cumulativamente - il vizio di motivazione in punto di responsabilità, risulta generico: come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v., ad es., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (si veda pag. 3 sull'arbitrarietà dell'invasione, ove sono compiutamente disattese le doglianze difensive circa la presunta convivenza con il figlio del precedente assegnatario dell'alloggio e l'assenza di segni di effrazione e si rimarca, quanto alla falsità della dichiarazione, la piena consapevolezza dell'imputata di non essere proprietaria dell'immobile in questione); osservato che anche la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è priva del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto mancano la specifica indicazione del vizio denunciato, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta nonché la necessaria correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata (si veda pag. 4 sulla non tenuità dei fatti in ragione della rilevante portata offensiva); considerato che l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio risulta generica e non è consentita in sede di legittimità, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (la previsione della sola pena detentiva per il reato di falso non consentiva l'applicazione della pena pecuniaria e la Corte - pag. 4 - ha evidenziato che la pena base è stata determinata in misura largamente inferiore a quella intermedia, con un modesto aumento a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 22 novembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Messina, in data 2 dicembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per i reati di cui agli artt. 633, 639-bis e 483 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e - cumulativamente - il vizio di motivazione in punto di responsabilità, risulta generico: come chiarito dal consolidato orientamento della Suprema Corte (di recente v., ad es., Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (si veda pag. 3 sull'arbitrarietà dell'invasione, ove sono compiutamente disattese le doglianze difensive circa la presunta convivenza con il figlio del precedente assegnatario dell'alloggio e l'assenza di segni di effrazione e si rimarca, quanto alla falsità della dichiarazione, la piena consapevolezza dell'imputata di non essere proprietaria dell'immobile in questione); osservato che anche la censura inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è priva del requisito di specificità previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto mancano la specifica indicazione del vizio denunciato, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta nonché la necessaria correlazione con le argomentazioni della sentenza impugnata (si veda pag. 4 sulla non tenuità dei fatti in ragione della rilevante portata offensiva); considerato che l'ulteriore censura in punto di trattamento sanzionatorio risulta generica e non è consentita in sede di legittimità, in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (la previsione della sola pena detentiva per il reato di falso non consentiva l'applicazione della pena pecuniaria e la Corte - pag. 4 - ha evidenziato che la pena base è stata determinata in misura largamente inferiore a quella intermedia, con un modesto aumento a titolo di continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 38966/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris