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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 07330/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso è del tutto genericamente formulato in relazione alla accertata correlazione della condotta minacciosa con l'esercizio dell'attività di ufficio (v. par. 6 punti 1, 2 e 3) e alla finalizzazione di essa all'ostacolo della stessa attività ( v. punto 6.4.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il primo e secondo motivo di ricorso è del tutto genericamente formulato in relazione alla accertata correlazione della condotta minacciosa con l'esercizio dell'attività di ufficio (v. par. 6 punti 1, 2 e 3) e alla finalizzazione di essa all'ostacolo della stessa attività ( v. punto 6.4.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026
Sentenza Cassazione n. 07330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris