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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01196/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con ordinanza resa in data 8 giugno 2024 la Corte d'Appello di PlapOill dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta e:: arti 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], osservando c -e la stessa non poteva considerarsi tempestiva, non risultando provato il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla conoscenza del processo e della sentenza di condanna, stante l'assenza del dato relativo alla notifica all'imputato dell'c rdine di carcerazione che lo riguardava.2.

Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Esposito, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applica,ione della legge processuale penale in relazione agli artt. 127 e 629 cod. proc. p(!n.

Rassegnava, in particolare, che il provvedimento impugnato era ;tato emesso inaudita altera parte, senza che venisse fissata l'udienza camera e ex art. 127 cod. proc. pen., prevista dall'art. 629 bis cod. proc. pen.

Deduceva che l'Esposito aveva proposto istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 12 dicembre 21:2.3 e divenuta irrevocabile in data 11 gennaio 2024, che dopo un tentativo di no:ifica presso il domicilio eletto dall'Esposito il decreto di citazione a giudizio era ;tato notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difer sore dell'imputato che quest'ultimo in data 10 ottobre 2022, era stato dIchiirato assente, che in data 21 ottobre 2021 l'Esposito era stato sottoposto alla rn sura cautelare della custodia in carcere in seno ad altro procedimento, che scio a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione relativo alla suddetta sent?nza irrevocabile, avvenuta in data 16 maggio 2024, l'Esposito era venu:o a conoscenza del processo e della condanna a suo carico.

Assumeva che la notificazione del decreto di citazione a giudizio avvei iuta, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nelle mani del difensore d'uncio, ancorché formalmente regolare, non poteva ritenersi idonea far ritenere certa conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Deduceva, per altro verso, che la mancata allegazione dell'ordini? di esecuzione n. 248/2024 SIEP, notificato al condannato in data 16 maggio .2324, non poteva determinare l'inammissibilità dell'istanza, la quale conteneva puntualmente i riferimenti e le date che richiamava, considerato che la (difesa ben avrebbe potuto produrre il detto ordine di esecuzione - del quale, alla data del deposito dell'istanza di rescissione, non aveva ancora la disponibilità non per propria colpa - successivamente ed entro i cinque giorni antecedenti l'udienza camerale che si sarebbe dovuta fissare ex art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenzzi del procedimento (v. in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024 Cc., Raileanu, Rv. 286252 - 01; v. anche Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, TE :uri, Rv. 272468).

Con tali pronunce la Corte ha precisato che sul condannato grava, se nen un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di spei ifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertami< rito, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo.

Escludendo in capo Einte un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assp ruta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cogni; ione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità.

Applicando il sopra richiamato principio al caso di specie, osserva la Corte che l'esame dell'istanza di rescissione consente di apprezzare che con la si Essa sono stati rappresentati tutti gli elementi idonei a comprovare la tempesl ività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento, e in particolare le date di emissione e di irrevocabilità della sentenza ogeetto dell'istanza di rescissione, la data in cui era stato notificato, ai sensi del i'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all'imputato il decreto di citazione a giudizio, la data dell'emissione dell'ordinanza declaratoria dell'assenza del medesir D e, infine, la data (16 maggio 2024) della notifica all'Esposito - all'epoca ristretto in carcere - dell'ordine di esecuzione relativo alla suddetta sentenza irrevocé bile, data in cui l'imputato era venuto a conoscenza del processo e della condar ria a suo carico e rispetto alla quale l'istanza di rescissione risulta essere ti:ata proposta entro trenta giorni, termine indicato dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità.

In ragione del tenore dell'istanza di rescissione ritiene la Corte che l'one -e di allegazione richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità a fini della valutazione della tempestività della suddetta istanza sia stato, -iena specie, osservato.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli att alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma il 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza resa in data 8 giugno 2024 la Corte d'Appello di PlapOill dichiarava inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato proposta e:: arti 629 bis cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], osservando c -e la stessa non poteva considerarsi tempestiva, non risultando provato il deposito del ricorso entro trenta giorni dalla conoscenza del processo e della sentenza di condanna, stante l'assenza del dato relativo alla notifica all'imputato dell'c rdine di carcerazione che lo riguardava.2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Esposito, per il tramite del suo difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione o erronea applica,ione della legge processuale penale in relazione agli artt. 127 e 629 cod. proc. p(!n. Rassegnava, in particolare, che il provvedimento impugnato era ;tato emesso inaudita altera parte, senza che venisse fissata l'udienza camera e ex art. 127 cod. proc. pen., prevista dall'art. 629 bis cod. proc. pen. Deduceva che l'Esposito aveva proposto istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 12 dicembre 21:2.3 e divenuta irrevocabile in data 11 gennaio 2024, che dopo un tentativo di no:ifica presso il domicilio eletto dall'Esposito il decreto di citazione a giudizio era ;tato notificato, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., al difer sore dell'imputato che quest'ultimo in data 10 ottobre 2022, era stato dIchiirato assente, che in data 21 ottobre 2021 l'Esposito era stato sottoposto alla rn sura cautelare della custodia in carcere in seno ad altro procedimento, che scio a seguito della notifica dell'ordine di esecuzione relativo alla suddetta sent?nza irrevocabile, avvenuta in data 16 maggio 2024, l'Esposito era venu:o a conoscenza del processo e della condanna a suo carico. Assumeva che la notificazione del decreto di citazione a giudizio avvei iuta, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nelle mani del difensore d'uncio, ancorché formalmente regolare, non poteva ritenersi idonea far ritenere certa conoscenza del processo da parte dell'imputato. Deduceva, per altro verso, che la mancata allegazione dell'ordini? di esecuzione n. 248/2024 SIEP, notificato al condannato in data 16 maggio .2324, non poteva determinare l'inammissibilità dell'istanza, la quale conteneva puntualmente i riferimenti e le date che richiamava, considerato che la (difesa ben avrebbe potuto produrre il detto ordine di esecuzione - del quale, alla data del deposito dell'istanza di rescissione, non aveva ancora la disponibilità non per propria colpa - successivamente ed entro i cinque giorni antecedenti l'udienza camerale che si sarebbe dovuta fissare ex art. 127 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Secondo la consolidata opinione del Giudice di legittimità, condivisa da questo Collegio, in tema di richiesta di rescissione del giudicato, il ricorrente ha l'onere di allegare in modo rigoroso gli elementi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenzzi del procedimento (v. in tal senso Sez. 5, Sentenza n. 17171 del 23/01/2024 Cc., Raileanu, Rv. 286252 - 01; v. anche Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, TE :uri, Rv. 272468). Con tali pronunce la Corte ha precisato che sul condannato grava, se nen un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di spei ifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice il potere di accertami< rito, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo Einte un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assp ruta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cogni; ione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità. Applicando il sopra richiamato principio al caso di specie, osserva la Corte che l'esame dell'istanza di rescissione consente di apprezzare che con la si Essa sono stati rappresentati tutti gli elementi idonei a comprovare la tempesl ività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento, e in particolare le date di emissione e di irrevocabilità della sentenza ogeetto dell'istanza di rescissione, la data in cui era stato notificato, ai sensi del i'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., all'imputato il decreto di citazione a giudizio, la data dell'emissione dell'ordinanza declaratoria dell'assenza del medesir D e, infine, la data (16 maggio 2024) della notifica all'Esposito - all'epoca ristretto in carcere - dell'ordine di esecuzione relativo alla suddetta sentenza irrevocé bile, data in cui l'imputato era venuto a conoscenza del processo e della condar ria a suo carico e rispetto alla quale l'istanza di rescissione risulta essere ti:ata proposta entro trenta giorni, termine indicato dall'art. 629 bis, comma 2, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità. In ragione del tenore dell'istanza di rescissione ritiene la Corte che l'one -e di allegazione richiesto dalla sopra richiamata giurisprudenza di legittimità a fini della valutazione della tempestività della suddetta istanza sia stato, -iena specie, osservato. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Napoli per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli att alla Corte di Appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma il 10
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