CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04390/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché il motivo proposto, con cui la ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda pagina 85 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha affermato che sussistevano i presupposi:i per l'applicazione della contestata recidiva, evidenziando anche che il nuovo delitto era sintomatico della più accentuata colpevolezza e capacità a delinquere dell'imputata); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ravvisandosi ragioni di esonero - della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il